Se in una busta designata a contenere la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione, l’impresa allega anche una “Presentazione del RTI e premessa metodologica”, tale documento èsuscettibile di anticipare il contenuto dell

Lazzini Sonia 09/10/08
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Il principio generale in materia è quello che l’irregolarità – con ciò intendendosi ogni discordanza rispetto alle previsioni letterali della “lex specialis” – inficia l’offerta quando assume portata sostanziale, vale a dire qualora determini una violazione dei principi che presiedono allo svolgimento della gara, ed in particolare della “par condicio” tra i concorrenti. _Soltanto qualora detta documentazione sia idonea a consentire l’individuazione della busta contenente l’offerta tecnica, destinata ad essere valutata in forma anonima, vi è violazione del principio di segretezza delle offerte, nonché delle previsioni della “lex specialis” recanti l’indicazione della documentazione da presentare._ Peraltro, al di là della titolazione rinvenibile nel documento (una “presentazione”, così come una “premessa metodologica”, possono riguardare le caratteristiche soggettive dell’impresa, così come quelle del prodotto della sua attività: in questo senso, non appare discriminante), non sembra che esso contenesse indicazioni tali da richiamare i contenuti dell’offerta. Nè la ricorrente ha offerto alcuna indicazione specifica circa l’idoneità della documentazione a consentire l’identificazione dell’offerta tecnica._ In generale, la prevalente giurisprudenza, affermata la necessaria pubblicità della verifica dell’integrità dei plichi contenenti le offerte presentate dai concorrenti, ritiene che l’obbligo di pubblicità delle sedute delle commissioni di gara riguarda esclusivamente la fase dell’apertura dei plichi contenenti la documentazione e l’offerta economica dei partecipanti, e non anche la fase di apertura e valutazione delle offerte tecniche
 
Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 547 del 29 agosto 2008, emessa dal Tar Umbria, Perugia
 
< L’apertura in seduta riservata è avvenuta sulla base di quanto previsto dall’articolo 6 del disciplinare di gara.
 
E’ stato affermato in giurisprudenza che i principi di pubblicità e trasparenza delle sedute della commissione di gara non sono assoluti, ma derogabili dalla “lex specialis” di gara, la quale, ove trattasi di gara svolta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ben può prevedere la valutazione in seduta riservata dell’offerta tecnica e, per esigenze di economicità della procedura, anche che tanto sia effettuato previa apertura delle relative buste nel corso della seduta stessa (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, II, 5 settembre 2007, n. 8536).
 
In generale, la prevalente giurisprudenza, affermata la necessaria pubblicità della verifica dell’integrità dei plichi contenenti le offerte presentate dai concorrenti, ritiene che l’obbligo di pubblicità delle sedute delle commissioni di gara riguarda esclusivamente la fase dell’apertura dei plichi contenenti la documentazione e l’offerta economica dei partecipanti, e non anche la fase di apertura e valutazione delle offerte tecniche (cfr. Cons. Stato, V, 11 maggio 2007, n. 2355; 10 gennaio 2007, n. 45; 18 marzo 2004, n. 1427; IV, 6 ottobre 2003, n. 5823 e 16 marzo 2005, n. 1077).
 
E anche riguardo all’apertura dell’offerta economica, è stato affermato che non esiste alcuna regola espressa, e nemmeno alcuna pronuncia della Corte di Giustizia, circa l’obbligo incondizionato delle stazioni appaltanti di assicurare sempre la pubblicità di tale operazione (cfr. Cons. Stato, V, n. 2355/2007, cit.), che può avvenire in seduta non pubblica qualora la gara comporti, come nel caso del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, una comparazione di più ******* (cfr. Cons. Stato, V, 27 aprile 2006 n. 2370; 14 aprile 2000, n. 2235).
 
Peraltro, se anche si volesse dare rilevanza al fatto che la ratio del principio di pubblicità comprende anche l’opportunità di consentire agli interessati di verificare la consistenza delle offerte presentate, e con ciò rendere certo e non modificabile l’ambito di valutazione della commissione, occorre fare i conti con la natura del Verbale n. 1 in data 11 settembre 2007, relativo alla prima seduta riservata (nella quale, appunto, sono stati aperti i plichi dell’offerta tecnica). Non può ignorarsi che il verbale della commissione è dotato, sul piano probatorio, di una forza privilegiata tale che esso fa piena prova, fino a querela di falso, oltre che della sua provenienza e delle dichiarazioni delle parti, degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti; ne consegue che il verbale di gara non può essere oggetto di impugnazione per la materiale operazione di verifica del contenuto delle buste presentate dai concorrenti, cioè per la mera attività di verbalizzazione di fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, attività che non consente margine di apprezzamento discrezionale e la cui contestazione non può che assumere la forma della querela di falso (cfr. TAR Abruzzo, Pescara, I, 7 gennaio 2008, n. 5; TAR Lazio, Roma, III, 21 marzo 2007, n. 2454).
 
Senza contare che la ricorrente non deduce che vi sia stata alcuna manipolazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria contenuta nella busta B.>
 
A cura di*************i
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria
 
(Sezione Prima)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 64 del 2008, proposto da:
ALFA S.r.l., **+***
 
 
contro
 
Regione Umbria, rappresentata e difesa dagli avv.ti ***************** e *************, con domicilio eletto presso ************* in Perugia, corso Vannucci, 30;
 
 
nei confronti di
 
BETA *********
 
 
per l’annullamento
 
della determinazione dirigenziale n. 11265 in data 5 dicembre 2007, di aggiudicazione della procedura aperta indetta con determinazione dirigenziale n. 4760 in data 23 maggio 2007, dei presupposti verbali della commissione di gara, nonché delle determinazioni dirigenziali prot. 7129 in data 26 luglio 2007 e prot. 7828 in data 29 agosto 2007, di nomina della commissione di gara;
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Umbria;
 
Viste le memorie difensive;
 
Visti tutti gli atti della causa;
 
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 09/07/2008 il dott. ******************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
 
1. La Regione Umbria ha indetto, con determinazione dirigenziale n. 4760 in data 23 maggio 2007, una procedura aperta per l’affidamento del servizio di “assistenza tecnica per la predisposizione del piano regionale dei rifiuti”.
 
Alla gara, che si è svolta, ai sensi dell’articolo 83 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante utilizzazione (per la valutazione dell’offerta tecnica) del metodo del “confronto a coppie”, hanno partecipato sei concorrenti.
 
L’appalto è stato aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 11265 in data 5 dicembre 2007.
 
2. Il raggruppamento ricorrente impugna l’aggiudicazione ad altro concorrente, unitamente agli atti della commissione di gara presupposti – comprese le determinazioni dirigenziali prot. 7129 in data 26 luglio 2007 e prot. 7828 in data 29 agosto 2007, di nomina della commissione giudicatrice.
 
Deduce le censure esaminate in prosieguo.
 
3. Resiste, controdeducendo puntualmente, la Regione Umbria.
 
Non si è costituito in giudizio il raggruppamento aggiudicatario.
 
4. Il ricorso è fondato e dev’essere accolto.
 
4.1. La ricorrente sostiene anzitutto che il raggruppamento controinteressato avrebbe dovuto essere escluso, in quanto ha inserito nella busta (A), designata a contenere la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione, un documento non richiesto dal bando.
 
Detto documento, oltre all’indicazione del fatturato, dell’elenco delle attività svolte e dei curricula dei collaboratori delle tre imprese del raggruppamento, conteneva in particolare una “Presentazione del RTI e premessa metodologica”, suscettibile di anticipare il contenuto dell’offerta tecnica.
 
Il Collegio osserva che l’introduzione nella busta contenente la documentazione amministrativa di ulteriore documentazione non richiesta dal bando, non è di per sé tale da inficiare l’offerta.
 
L’articolo 4 del disciplinare di gara prevede, a pena di esclusione, il contenuto della documentazione da inserire nelle buste, ma da ciò non può farsi discendere che detta sanzione colpisca automaticamente anche l’inserimento di documentazione ulteriore.
Il principio generale in materia è quello che l’irregolarità – con ciò intendendosi ogni discordanza rispetto alle previsioni letterali della “lex specialis” – inficia l’offerta quando assume portata sostanziale, vale a dire qualora determini una violazione dei principi che presiedono allo svolgimento della gara, ed in particolare della “par condicio” tra i concorrenti.
 
Soltanto qualora detta documentazione sia idonea a consentire l’individuazione della busta contenente l’offerta tecnica, destinata ad essere valutata in forma anonima, vi è violazione del principio di segretezza delle offerte, nonché delle previsioni della “lex specialis” recanti l’indicazione della documentazione da presentare.
 
Ora, l’amministrazione nega che si possa essere verificato detto effetto, trattandosi di “semplice ridondanza di quanto già dichiarato” dal r.t.i. riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione.
 
Afferma anche che la censura in esame avrebbe dovuto essere fatta valere entro il termine decadenziale decorrente dal momento dell’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa.
 
Ad avviso del Collegio l’impugnazione è tempestiva.
 
Infatti, se è vero che la giurisprudenza afferma ormai che l’onere di impugnazione si concretizza per l’interessato nel momento in cui esso viene escluso, rispetto alla omessa esclusione di altro concorrente continua a valere il principio generale secondo il quale la lesione diventa attuale e definitiva soltanto con l’aggiudicazione.
 
Peraltro, al di là della titolazione rinvenibile nel documento (una “presentazione”, così come una “premessa metodologica”, possono riguardare le caratteristiche soggettive dell’impresa, così come quelle del prodotto della sua attività: in questo senso, non appare discriminante), non sembra che esso contenesse indicazioni tali da richiamare i contenuti dell’offerta. Nè la ricorrente ha offerto alcuna indicazione specifica circa l’idoneità della documentazione a consentire l’identificazione dell’offerta tecnica.
 
4.2. Un secondo ordine di censure è legato alla circostanza che le buste (B) contenenti le offerte tecniche sono state aperte in seduta riservata anziché pubblica.
 
Ciò comporta, secondo la ricorrente, violazione del principio di pubblicità delle gare e dell’articolo 2 del Codice dei contratti pubblici che lo ribadisce.
 
L’apertura in seduta riservata è avvenuta sulla base di quanto previsto dall’articolo 6 del disciplinare di gara.
 
E’ stato affermato in giurisprudenza che i principi di pubblicità e trasparenza delle sedute della commissione di gara non sono assoluti, ma derogabili dalla “lex specialis” di gara, la quale, ove trattasi di gara svolta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ben può prevedere la valutazione in seduta riservata dell’offerta tecnica e, per esigenze di economicità della procedura, anche che tanto sia effettuato previa apertura delle relative buste nel corso della seduta stessa (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, II, 5 settembre 2007, n. 8536).
 
In generale, la prevalente giurisprudenza, affermata la necessaria pubblicità della verifica dell’integrità dei plichi contenenti le offerte presentate dai concorrenti, ritiene che l’obbligo di pubblicità delle sedute delle commissioni di gara riguarda esclusivamente la fase dell’apertura dei plichi contenenti la documentazione e l’offerta economica dei partecipanti, e non anche la fase di apertura e valutazione delle offerte tecniche (cfr. Cons. Stato, V, 11 maggio 2007, n. 2355; 10 gennaio 2007, n. 45; 18 marzo 2004, n. 1427; IV, 6 ottobre 2003, n. 5823 e 16 marzo 2005, n. 1077).
 
E anche riguardo all’apertura dell’offerta economica, è stato affermato che non esiste alcuna regola espressa, e nemmeno alcuna pronuncia della Corte di Giustizia, circa l’obbligo incondizionato delle stazioni appaltanti di assicurare sempre la pubblicità di tale operazione (cfr. Cons. Stato, V, n. 2355/2007, cit.), che può avvenire in seduta non pubblica qualora la gara comporti, come nel caso del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, una comparazione di più ******* (cfr. Cons. Stato, V, 27 aprile 2006 n. 2370; 14 aprile 2000, n. 2235).
 
Peraltro, se anche si volesse dare rilevanza al fatto che la ratio del principio di pubblicità comprende anche l’opportunità di consentire agli interessati di verificare la consistenza delle offerte presentate, e con ciò rendere certo e non modificabile l’ambito di valutazione della commissione, occorre fare i conti con la natura del Verbale n. 1 in data 11 settembre 2007, relativo alla prima seduta riservata (nella quale, appunto, sono stati aperti i plichi dell’offerta tecnica). Non può ignorarsi che il verbale della commissione è dotato, sul piano probatorio, di una forza privilegiata tale che esso fa piena prova, fino a querela di falso, oltre che della sua provenienza e delle dichiarazioni delle parti, degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti; ne consegue che il verbale di gara non può essere oggetto di impugnazione per la materiale operazione di verifica del contenuto delle buste presentate dai concorrenti, cioè per la mera attività di verbalizzazione di fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, attività che non consente margine di apprezzamento discrezionale e la cui contestazione non può che assumere la forma della querela di falso (cfr. TAR Abruzzo, Pescara, I, 7 gennaio 2008, n. 5; TAR Lazio, Roma, III, 21 marzo 2007, n. 2454).
 
Senza contare che la ricorrente non deduce che vi sia stata alcuna manipolazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria contenuta nella busta B.
 
4.3. Un altro ordine di censure investe le modalità della valutazione da parte della commissione.
 
La ricorrente lamenta che non siano state esternate le motivazioni dell’attribuzione dei punteggi, né siano stati predisposti criteri di valutazione delle offerte tecniche.
 
La Regione sostiene per contro che siano stati individuati “elementi di valutazione compiutamente dettagliati”.
 
Il Collegio osserva che l’articolo 5 del disciplinare di gara dettagliava gli elementi della valutazione: “A) Proposta d’oneri metodologica finalizzata all’analisi e alla valutazione dello scenario esistente e alla definizione dei modelli revisionali di cui alla Fase 1; B) Principi e criteri mediante i quali verrà definito lo sviluppo dei punti di cui alla Fase 2, volto all’individuazione di strategie, anche innovative, per la redazione del piano; C) Aspetti metodologici e operativi per l’aggiornamento degli strumenti di pianificazione e delle proposte normative e strategiche di cui alla Fase 3; D) Modalità di supporto alla regione Umbria nei processi di valutazione ed approvazione del Piano da parte dei soggetti esterni di cui alla Fase 4; E) Prezzo”.
 
Ai predetti elementi venivano assegnati punteggi massimi, rispettivamente, di 15, 40, 10, 5 e 30 punti. Per gli elementi tecnici, i vari punteggi dovevano essere attribuiti attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, calcolati dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie”, in analogia a quanto previsto nell’allegato A) del d.P.R. 554/1999. Per il prezzo, veniva prevista l’attribuzione del punteggio massimo all’offerta che avesse presentato il massimo ribasso e l’’attribuzione del punteggio alle altre offerte, con proporzione lineare, applicando la formula Pi = (Ri/Rmax)*30 – dove Pi è il punteggio dell’offerta, Ri è il ribasso dell’offerta, **** il ribasso massimo.
 
Tali previsioni venivano confermate nell’articolo 7 del capitolato d’oneri, il cui articolo 4 dettagliava analiticamente i contenuti tecnici delle attività da affidare (distinguendole in quattro fasi, coerentemente a quanto previsto all’articolo 5 del disciplinare).
 
Dunque, dette disposizioni, al di là della terminologia utilizzata (l’articolo 5, predetto, è intitolato “criterio di aggiudicazione”), in realtà, ripartiva il punteggio in relazione agli elementi qualificanti dell’offerta da prendere in considerazione, corrispondenti alle fasi di esecuzione del servizio oggetto della gara, ma non prevedevano alcun criterio di valutazione vero e proprio, atto ad orientare e rendere significativa l’attribuzione del punteggio.
 
Era invece prevista, come esposto, l’utilizzazione del metodo c.d. del “confronto a coppie”.
 
In relazione a ciò, la ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 83, comma 4, del Codice ed il difetto di motivazione, in ragione dell’impossibilità di comprendere l’iter logico seguito ai fini dell’attribuzione dei punteggi.
 
Il Collegio osserva che, riguardo alla idoneità del metodo del confronto a coppie a garantire di per sé la correttezza della valutazione e quindi ad esternarne adeguatamente la motivazione, la giurisprudenza è discordante.
 
Secondo un orientamento, quando è stata accertata la correttezza dell’applicazione del metodo del confronto a coppie, o quando essa non sia revocata in dubbio, non essendone dimostrato un uso distorto o irrazionale, è escluso ogni sindacato del giudice amministrativo nel merito dei singoli apprezzamenti effettuati ed in particolare sui punteggi attribuiti nel confronto a coppie (cfr. Cons. Stato, V, 5 febbraio 2007 , n. 458).
 
Occorre tuttavia ricordare che, secondo l’orientamento ormai prevalente, il punteggio numerico può essere considerato sufficiente a motivare gli elementi dell’offerta economicamente più vantaggiosa soltanto nell’ipotesi in cui il bando di gara abbia espressamente predefinito specifici, obiettivi e puntuali criteri di valutazione, visto che tale criterio di aggiudicazione svincola l’amministrazione da una valutazione meccanica, attribuendole un potere fortemente discrezionale. Tale esigenza risponde al principio di correttezza dell’azione amministrativa, ineludibile per tutte le procedure di evidenza pubblica, a garanzia dell’imparziale svolgimento di tali procedimenti ed al fine di consentire la verifica dell’operato dell’Amministrazione sia da parte del privato interessato, che del giudice amministrativo, al quale deve essere permesso di poter ricostruire l’iter logico seguito dalla stazione appaltante (cfr. Cons. Stato, V, 30 agosto 2005, n. 4423 – di conferma della sentenza del TAR Umbria 27 febbraio 2004, n. 93 – Cons. Stato, V, 6 maggio 2003, n. 2379; Cons. Stato, V, 28 maggio 2004, n. 3471).
 
Nel caso in esame (così come nella vicenda decisa dalla decisione n. 4423/2005, cit.), come esposto, non è rinvenibile nelle norme del bando di gara e negli atti della commissione giudicatrice alcuna reale prefissazione dei criteri per la successiva attribuzione dei punteggi alle offerte dei partecipanti, e nessuna esplicitazione è stata data a proposito delle ragioni delle preferenze accordate, se non mediante i punteggi del confronto a coppie.
 
Ma detti punteggi, in quanto non ancorati ad alcuna precedente indicazione dei metri di valutazione adottati dai componenti della commissione, rimangono anch’essi inscrutabili (dec. ult. cit.).
 
In altri termini, il c.d. "confronto a coppie" non può sopperire all’assenza di criteri predefiniti. Tale metodo – introdotto con il d.p.c.m. 27 febbraio 1997, n. 116 (abrogato con legge 39/2002) e poi previsto dal d.P.R. 554/1999 (articolo 61, all. C ed A) – con il quale è possibile mettere a raffronto, a due a due, gli elementi delle offerte presentate, sì da trarne, poi, una graduazione che è il risultato di tutte le comparazioni fatte con attribuzione di preferenze che vanno da un minimo ad un massimo di punti predeterminati, non influisce in alcun modo sulle regole proprie della motivazione. Sia nell’allegato A, sopra citato, sia, con maggior analisi, all’articolo 2 del predetto d.P.C.M., non si rinvengono elementi circa i criteri da adottare o le motivazioni da addurre per formulare i giudizi di valore espressi con l’assegnazione dei punteggi (cfr. dec. ult. cit; dec. n. 2379/2003, cit.; TAR Sicilia, Palermo, I, 10 dicembre 2007, n. 3358).
 
Il Collegio ritiene di confermare l’adesione a detti ultimi orientamenti.
 
Ne discende la fondatezza della censura di difetto di motivazione.
 
4.4. La ricorrente si duole anche della scarsa importanza ponderale attribuita alla componente economica dell’offerta (prezzo).
 
Il Collegio rileva che la scelta del peso ponderale rientra nella discrezionalità della stazione appaltante, sindacabile soltanto se manifestamente illogica in relazione alle caratteristiche dell’appalto, ma nel caso in esame non sembra possa ritenersi di per sé manifestamente illogica l’attribuzione di (soli) 30/100 al prezzo.
 
Né la circostanza che, dopo la valutazione delle offerte tecniche il divario tra la prima e la seconda fosse (superiore a 30, e quindi) tale da rendere ininfluente la valutazione delle offerte economiche, dipendendo dal contenuto concreto delle offerte sottoposte al “confronto a coppie”, può costituire un indice significativo dell’illogicità della distribuzione del punteggio tra gli elementi dell’offerta.
 
4.5. Un altro ordine di censure è legato al fatto che il Dirigente del Servizio Provveditorato, Demanio e Patrimonio, ha disposto la nomina della Commissione giudicatrice “nei termini richiesti dal Direttore della Direzione Ambiente Territorio e Infrastrutture”.
 
La circostanza non sembra contestabile, tenuto conto del tenore del provvedimento di nomina prot. 7129/2007, nel quale si legge “Preso atto che … con nota protocollo n. 121572 del 25 luglio 2007, il Direttore della Direzione Ambiente Territorio e Infrastrutture, Ing. *****************, ha comunicato i nominativi dei componenti della Commissione …” (analogamente, il provvedimento prot. 7828/2007, di sostituzione di due dei componenti, con riferimento alla nota del Diettore prot. 130200 in data 10 agosto 2007); a ciò si aggiunge il fatto che le stesse dichiarazioni sulla impossibilità di partecipare ai lavori della commissione da parte dei due componenti sostituiti, secondo quanto riferisce la ricorrente – non confutata sul punto dalla Regione – sono state indirizzate e sono custodite in originale dal Direttore.
 
Ora, non è dubbio che la nomina rientri nella competenza del dirigente, il quale la esercita nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del direttore, secondo quanto previsto dall’articolo 14 della deliberazione della G.R. n. 108/2006, attuativa della l.r. 2/2005.
 
Ad avviso del Collegio, nel caso in esame non si pone un problema di verificare se vi sia stata un invasione della sfera politica nella sfera amministrativa, in violazione del canone della distinzione che presiede all’organizzazione della pubblica amministrazione; ed in particolare se una scelta operata dal Direttore, in quanto organo nominato fiduciariamente su proposta della Giunta, abbia una valenza diversa da quella operata dai dirigenti ad esso sottoposti.
 
Infatti, in concreto, la nomina della commissione è stata disposta dal dirigente competente non in dichiarata esecuzione di una indicazione del Direttore – che ben avrebbe potuto disattendere -, bensì nell’esercizio dei poteri ad esso attribuiti ed assumendo la responsabilità formale della scelta dei commissari.
 
Che ciò sia avvenuto in ossequio alle indicazioni provenienti dal direttore sovraordinato, oppure secondo un convincimento personale, o ancora, in ipotesi, per effetto di diverse sollecitazioni o suggestioni, non modifica l’imputazione formale del provvedimento, sulla base della quale occorre verificare il rispetto degli ambiti di competenza. I “motivi” della scelta – com’è la regola per gli atti amministrativi – restano relegati sullo sfondo, non avendo rilevanza ai fini della validità del provvedimento lo stato psicologico del soggetto preposto all’organo competente.
 
4.6. Infine, viene lamentata la violazione del principio di continuità delle operazioni di gara, in quanto l’apertura delle buste è stata fatta da un soggetto, il “presidente di gara”, senza la partecipazione della commissione giudicatrice.
 
Al riguardo, non merita censura la distinzione tra compiti del presidente di gara – attinenti alle verifiche della regolarità dei plichi e della documentazione presentata dai concorrenti – e compiti della commissione giudicatrice – attinenti alla valutazione tecnico-discrezionale dei contenuti delle offerte, sotto il profilo qualitativo.
 
E’ evidente la differenza del contenuto delle distinte serie di attività, e la mancanza di interferenze tra le decisioni dell’uno e quelle dell’altro organo.
 
Pertanto, non è ravvisabile alcuna esigenza di continuità, sotto il profilo dell’identità dell’organo procedente, tra le due serie.
 
5. In conclusione, stante la fondatezza della censura esaminata al punto 4.3., il ricorso deve essere parzialmente accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di aggiudicazione e dei verbali della commissione aggiudicatrice concernenti la valutazione delle offerte.
 
6. Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
 
P.Q.M.
 
Accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe, nei sensi indicati in parte motiva, e, per l’effetto, annulla il provvedimento di aggiudicazione e gli atti della commissione di gara, impugnati;
 
Spese compensate.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 09/07/2008 con l’intervento dei Magistrati:
 
Pier ***************, Presidente
 
****************, Consigliere
 
********************, ***********, Estensore
  
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
Il 29/08/2008
 
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
 
IL SEGRETARIO
 
 
 

Lazzini Sonia

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