Accessi abusivi dati bancari: sanzione GDPR a Intesa Sanpaolo Garante

Accessi abusivi ai dati bancari e responsabilità organizzativa: la sanzione del Garante Privacy a Intesa Sanpaolo.

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La sanzione amministrativa pecuniaria di 31,8 milioni di euro irrogata dal Garante per la protezione dei dati personali nei confronti di Intesa Sanpaolo – resa pubblica con comunicato doc. web n. 10235001 – costituisce uno dei provvedimenti più rilevanti nel panorama applicativo nazionale del Regolamento (UE) 2016/679, non soltanto per l’entità economica, ma per l’impostazione giuridica che emerge dall’analisi del caso.
La vicenda offre infatti un’occasione particolarmente significativa per approfondire il tema, ormai centrale nella prassi, della responsabilità del titolare in relazione agli accessi interni ai dati personali, nonché per chiarire i confini applicativi degli articoli 5, 24, 25 e 32 GDPR in contesti organizzativi complessi, quali quelli bancari.
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Indice

1. I fatti: accessi indebiti sistematici e protratti nel tempo


Dall’istruttoria dell’Autorità emerge che, per un arco temporale superiore a due anni, si sono verificati accessi non autorizzati ai dati bancari di oltre 3.500 clienti. Tali accessi sono stati effettuati da personale interno, in assenza di una giustificazione operativa coerente con le mansioni assegnate.
Non si tratta, dunque, di un evento isolato o accidentale, ma di una serie di condotte reiterate, rese possibili da un sistema di controllo degli accessi rivelatosi inadeguato sotto il profilo sia tecnico sia organizzativo.
L’elemento temporale assume, nella valutazione del Garante, un rilievo decisivo: la durata pluriennale della violazione evidenzia non solo una falla nei presidi di sicurezza, ma una vera e propria carenza strutturale nei meccanismi di governance del dato. In materia, abbiamo pubblicato la seconda edizione del Formulario commentato della privacy, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

VOLUME

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2. La qualificazione giuridica: violazione dell’art. 32 GDPR e dell’accountability


Il fulcro del provvedimento risiede nella contestazione della violazione dell’art. 32 GDPR, che impone al titolare e al responsabile del trattamento di adottare misure tecniche e organizzative adeguate al rischio.
Nel caso di specie, l’Autorità ha ritenuto che:

  • i sistemi di autorizzazione e profilazione degli accessi non fossero adeguatamente calibrati;
  • mancassero controlli efficaci e tempestivi sugli accessi effettuati;
  • non fosse implementato un sistema di audit interno idoneo a rilevare anomalie significative.

Ne deriva una lettura particolarmente rigorosa del principio di accountability ex art. 24 GDPR, inteso non come obbligo meramente formale, ma come dovere sostanziale di presidio continuo e verificabile dell’intero ciclo di trattamento.
In questa prospettiva, la responsabilità del titolare non viene attenuata dalla circostanza che gli accessi siano stati materialmente effettuati da dipendenti: al contrario, proprio la dimensione interna del rischio rafforza l’esigenza di controllo.

3. La violazione dei principi di cui all’art. 5 GDPR


Il Garante individua altresì una violazione dei principi fondamentali del trattamento, in particolare:

  • integrità e riservatezza (art. 5, par. 1, lett. f): i dati non sono stati protetti da accessi non autorizzati;
  • limitazione delle finalità: gli accessi sono avvenuti per finalità estranee a quelle istituzionali;
  • minimizzazione e necessità: il sistema non ha impedito la consultazione di dati non necessari rispetto alle funzioni svolte.

Ciò evidenzia come il mancato controllo degli accessi interni non sia una questione meramente tecnica, ma incida direttamente sulla legittimità stessa del trattamento.

4. Privacy by design e by default: il ruolo dell’art. 25 GDPR


Particolarmente rilevante è il richiamo implicito – ma chiaramente desumibile dal provvedimento – all’art. 25 GDPR.
Un sistema conforme al principio di privacy by design avrebbe dovuto:

  • prevedere una profilazione granulare degli accessi;
  • limitare ex ante la visibilità dei dati in funzione delle mansioni;
  • integrare meccanismi automatici di alert e blocco in caso di comportamenti anomali.

La mancanza di tali accorgimenti dimostra che la protezione dei dati non era stata integrata “fin dalla progettazione”, ma trattata come elemento accessorio.

5. Il data breach come fenomeno interno: superamento della narrativa “esterna”


Uno degli aspetti più significativi del provvedimento è il definitivo superamento della tradizionale rappresentazione del data breach come evento riconducibile ad attacchi esterni.
Il caso in esame dimostra che:

  • il rischio principale può derivare da accessi legittimi sotto il profilo formale ma abusivi nella sostanza;
  • la minaccia interna è spesso più difficile da individuare, in quanto si inserisce nei flussi ordinari di trattamento;
  • i sistemi di sicurezza devono essere progettati non solo per prevenire intrusioni, ma per monitorare e limitare l’uso improprio delle credenziali autorizzate.

Si tratta di un passaggio culturale di rilievo, che incide direttamente sull’interpretazione dell’art. 32 GDPR.

6. I criteri di quantificazione della sanzione (art. 83 GDPR)


La sanzione di 31,8 milioni di euro trova giustificazione in una pluralità di fattori aggravanti:

  • numero elevato di interessati coinvolti;
  • durata pluriennale della violazione;
  • natura dei dati trattati (informazioni bancarie);
  • ruolo del titolare, operatore di primaria importanza nel sistema economico.

Il Garante valorizza, in particolare, il principio secondo cui i soggetti che trattano dati su larga scala e in settori sensibili sono tenuti a un livello di diligenza rafforzato.
La sanzione assume quindi una funzione non solo repressiva, ma anche deterrente e sistemica, in linea con l’impostazione europea.

7. Implicazioni operative: cosa cambia per le organizzazioni


Dal provvedimento emergono indicazioni operative di immediata rilevanza per imprese e pubbliche amministrazioni:

  • necessità di audit periodici sugli accessi ai dati
    Non è sufficiente tracciare gli accessi: occorre analizzarli sistematicamente.
  • adozione di sistemi di monitoraggio comportamentale (UEBA)
    Strumenti in grado di rilevare pattern anomali anche in presenza di credenziali valide.
  • revisione continua dei profili autorizzativi
    Il principio del “least privilege” deve essere applicato in modo dinamico.
  • formazione e accountability del personale
    La componente umana resta centrale nella prevenzione degli abusi.
  • integrazione tra compliance privacy e sicurezza informatica
    La separazione tra le due funzioni risulta ormai insostenibile.

8. Considerazioni conclusive


Il provvedimento del Garante nei confronti di Intesa Sanpaolo segna un punto fermo nell’interpretazione del GDPR: la protezione dei dati personali non può essere ridotta a un insieme di misure difensive contro minacce esterne, ma deve essere intesa come governo complessivo dell’accesso e dell’uso del dato all’interno dell’organizzazione.
L’elemento più rilevante non è tanto la presenza di accessi indebiti – fenomeno che, in contesti complessi, può difficilmente essere azzerato – quanto la mancanza di un sistema idoneo a prevenirli, individuarli e gestirli tempestivamente.
In questa prospettiva, il principio di accountability si conferma come asse portante dell’intero impianto regolatorio: non basta essere conformi, occorre dimostrare di aver costruito un sistema capace di reagire al rischio in modo proporzionato e continuo.
La decisione in esame rappresenta, dunque, un monito particolarmente chiaro: nei contesti ad alta intensità di dati, il vero presidio non è il firewall, ma la capacità organizzativa di controllare chi accede, perché accede e cosa fa con i dati.

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Avv. Luisa Di Giacomo

Laureata in giurisprudenza a pieni voti nel 2001, avvocato dal 2005, ho studiato e lavorato nel Principato di Monaco e a New York.
Dal 2012 mi occupo di compliance e protezione dati, nel 2016 ho conseguito il Master come Consulente Privacy e nel 2020 ho conseguito il titolo…Continua a leggere

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