Rottamazione delle liti fiscali pendenti: i chiarimenti sul nuovo “condono”

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Proseguono i nuovi “condoni”: non più percentuali forfettarie per la regolarizzazione di illeciti di natura fiscale ma (quasi) un “ritorno al passato” – seppur giustificato dalle novità in materia di normativa antiriciclaggio – ossia al minuto prima della commissione dell’irregolarità; in altre parole nessuno sconto sulle imposte dovute ma annullamento/riduzione di sanzioni e dei relativi interessi.

Così, dopo la voluntary disclosure (1 e 2) che prevede(va) una sostanziale riduzione delle sanzioni dovute al fine di regolarizzare i capitali irregolarmente detenuti all’estero e dopo la rottamazione delle cartelle esattoriali che prevede(va) la chiusura delle partite aperte con Equitalia a fronte della non debenza (tra l’altro) delle sanzioni, ecco che arriva la rottamazione delle liti fiscali pendenti con i consueti “tempestivi” chiarimenti operativi dell’ Agenzia delle Entrate.

 

L’Amministrazione finanziaria – con la Circolare 22/E del 28 luglio 2017 – è intervenuta per chiarire la portata e l’operatività dell’Art.11 del D.L. 50/2017 il quale ha introdotto la definizione agevolata (c.d. “rottamazione”) delle controversie di natura tributaria. Infatti, tramite:

  • la presentazione di un’apposita istanza,
  • il pagamento integrale degli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi di mora,

il contribuente potrà optare per la definizione delle liti pendenti.

 

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Il seguente testo illustra come applicare la disciplina normativa di cui all’art. 11 del Decreto Legge del 24 aprile 2017 n. 50 (Definizione agevolata delle controversie tributarie) contenente la manovra correttiva pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 che introduce la rottamazione delle liti fiscali pendenti con il Fisco. Con un taglio operativo si analizzano le caratteristiche principali del nuovo istituto raffrontandolo anche con i condoni fiscali precedenti unitamente a utili riferimenti giurisprudenziali. Ed infatti, da ultimo nel 2011, ma già in precedenza, il legislatore aveva previsto la possibilità di definire le controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado del giudizio mediante un meccanismo analogo, per molti profili differente ma dal fine comune: ridurre il numero delle controversie tributarie pendenti e “fare cassa”.L’attuale condono anche se un’ottima opportunità per i contribuenti presenta delle criticità che nella proposta modificativa inclusa in questo pratico manuale si cercano di superare.MAURIZIO VILLANI, Avvocato tributarista cassazionista specializzato in Diritto Tributario e Penale – Tributario. Relatore in vari convegni nazionali, seminari e incontri, collabora con diverse testate di settore scrivendo articoli e pareri in ambito fiscale e tributario.È autore di diversi testi sul contenzioso tributario. Il comitato scientifico del “Premio Barocco” gli ha assegnato l’alta onorificenza per l’anno 2015, come riconoscimento del suo costante impegno nel voler riformare le Commissioni tributarie e per il suo contributo nel 2015 alla riforma del processo tributario (D.Lgs. n.156/2016). IOLANDA PANSARDI, Avvocato tributarista, Master in diritto e pratica tributaria – LL.M In Tax Law “Universus”. Collabora con lo studio legale tributario Villani. Autrice e coautrice di articoli per riviste specializzate, di volumi ed ebook in materia di diritto tributario.

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All’interno della Circolare viene chiarito – innanzitutto – l’ambito di applicazione della nuova rottamazione:

  • requisito soggettivo: l’ Agenzia delle Entrate deve essere la controparte della lite che si intende definire (quindi destinataria dell’atto di impugnazione o comunque chiamata in giudizio/intervenuta volontariamente); tuttavia si sottolinea che – in sede di conversione del D.L. – il nuovo istituto è stato esteso anche gli enti territoriali. Pertanto, non rientrano – in ogni caso – nell’ambito di applicazione della disciplina in esame le controversie instaurate contro altri enti impositori (es.: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) o in cui è parte unicamente l’agente della riscossione (ancorché per tributi amministrati dall’ Agenzia delle Entrate);
  • requisito oggettivo: data l’assenza di specifici chiarimenti, possono essere definite le controversie instaurate avverso avvisi di accertamento/atti di irrogazione delle sanzioni così come quelle inerenti agli avvisi di liquidazione, alle iscrizioni a ruolo e alle cartelle di pagamento. Non sono, invece, definibili – data la mancanza di importi a debito – le controversie in materia di dinieghi espressi o taciti di rimborso o di spettanza di agevolazioni e, comunque, quelle di valore indeterminabile (es.: le controversie che attengono al classamento degli immobili);
  • requisito temporale: le controversie devono essere ancora pendenti, intendendosi per tali:
  • le controversie per le quali alla data del 24 aprile 2017 sia stato proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, non definite alla data di presentazione della domanda di definizione;
  • le liti interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti alla data del 24 aprile 2017;
  • le liti pendenti innanzi al giudice del rinvio;
  • le liti per le quali siano ancora in corso, al 24 aprile 2017, i termini per la riassunzione.

 

Un volta individuata l’applicabilità della rottamazione alla controversia di interesse, il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio (o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione) potrà, entro il prossimo 2 ottobre 2017, accedere alla definizione agevolata presentando un’apposita domanda, indirizzata all’Ufficio dell’ Agenzia delle Entrate che risulta essere controparte in giudizio, da redigere seguendo il modello di cui al Provvedimento del Direttore dell’ Agenzia delle Entrate prot. n. 140316 del 21 luglio 2017.

Entro la stessa data si dovrà procedere al versamento degli importi dovuti o, come meglio chiarito dalla Circolare, dell’importo “lordo” dovuto da intendersi come somma di:

  • tutti gli importi richiesti con l’atto impugnato nella misura in cui sono stati contestati nell’ambito del ricorso di primo grado con esclusione solo delle sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie collegate al tributo e degli interessi indicati nell’atto impugnato calcolati fino alla data di notifica dell’atto stesso;
  • interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’Art. 20 del D.P.R. n. 602/1973, calcolati sull’importo dei tributi recati dall’atto impugnato per il periodo che va dalla data di notifica dell’atto medesimo fino al sessantesimo giorno successivo.

 

Differentemente, per le liti vertenti unicamente sugli interessi di mora o sulle sanzioni non collegate al tributo, l’importo lordo dovuto sarà pari al 40 per cento di quello in contestazione.

Come specificato dall’ Agenzia delle Entrate, dall’importo lordo dovuto dovranno essere comunque scomputate: i) le somme pagate prima della presentazione della domanda di definizione a titolo di riscossione provvisoria in pendenza del termine di impugnazione dell’atto ovvero del giudizio (escluse solo quelle di spettanza dell’agente della riscossione) e ii) le somme dovute per l’(eventuale) adesione alla definizione agevolata dei carichi prevista dall’Art. 6 del D.L. n. 193/2016.

 

Pertanto, solo con la presentazione della domanda entro il 2 ottobre 2017 e con il pagamento dell’importo netto dovuto – entro lo stesso termine e a mezzo Modello F24 (utilizzando gli appositi codici tributo definiti con risoluzione Ministeriale) – si avrà il perfezionamento della definizione agevolata della lite.

In particolare:

  • qualora esistesse un importo da versare entro il prossimo 2 ottobre – oltre la predetta domanda – si dovrà procedere:
    • al versamento dell’intero importo ove lo stesso sia inferiore ad Euro 2mila; o, se superiore,
    • al versamento della prima di un massimo di tre rate, di cui le prime due per un importo pari al 40% (ognuna), aventi scadenza i prossimi 2 ottobre e 30 novembre; mentre l’eventuale terza rata (pari al 20% dell’importo totale) con scadenza al 2 luglio 2018;
  • qualora, invece, le somme già versate (o dovute ex 6, D.L. n. 193/2016) risultassero maggiori o uguali all’importo lordo dovuto per la definizione della lite, per il perfezionamento della medesima non occorrerà effettuare alcun versamento, fermo restando l’obbligo di presentare la domanda di definizione entro il termine del 2 ottobre 2017 (ove le somme già versate in pendenza di giudizio siano di ammontare superiore rispetto all’importo lordo dovuto per la chiusura della lite, non spetta il rimborso della differenza).

 

Così perfezionatasi, la definizione agevolata preverrà sull’efficacia di eventuali sentenze depositate prima del 24 aprile 2017 (e non passate in giudicato alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia) ed avrà effetto – in presenza di più coobbligati – anche a favore degli altri.

 

In ultima analisi, considerando che il “nuovo” istituto si innesta nell’ambito di giudizi cd. “pendenti” – il Legislatore (prima) e l’Agenzia (poi) hanno ulteriormente chiarito i seguenti temi:

  1. sospensione dei giudizi;
  2. sospensione dei termini di impugnazione;
  3. estinzione dei giudizi.

 

In pratica, il Legislatore non ha disposto la sospensione automatica dei processi oggetto della definizione agevolata ma prevede che – una volta presentata la domanda di definizione – il Contribuente (o il difensore del Contribuente, senza necessità di procura speciale) richieda la sospensione del giudizio e presenti (in forma scritta oppure, in sede di trattazione della causa in pubblica udienza, anche oralmente) al Giudice presso il quale la causa è pendente – entro il 10 ottobre 2017 – copia della domanda di definizione e del relativo versamento in unica soluzione o della prima rata di quanto dovuto (se dovuto). La sospensione opererà fino al 31 dicembre 2018.

Quanto invece alla sospensione dei termini di impugnazione, il Legislatore ha previsto che qualora la lite rientri tra quelle definibili, è automaticamente sospeso per sei mesi il termine per l’impugnazione – in via principale o incidentale – le pronunce e quello per riassumere la causa a seguito di rinvio, purché spiranti nel periodo ricompreso tra il 24 aprile 2017 e il 30 settembre 2017. Restano invece esclusi tutti gli altri termini processuali, compresi quelli per la proposizione del ricorso in primo grado e quelli per la costituzione in giudizio del contribuente e dell’Ufficio (in C.T.R. e C.T.P.), nonché per la notifica del controricorso in Cassazione.

 

In tema poi di estinzione del giudizio, il Legislatore ha invece previsto un meccanismo di estinzione del processo ricollegato all’inattività delle parti. Tenuto conto del fatto che il contribuente avrà l’onere di richiedere la sospensione del giudizio fino al 31 dicembre 2018 (in caso di presentazione della domanda di definizione agevolata), è stato previsto che il processo si estinguerà in mancanza di istanza di trattazione presentata proprio entro il 31 dicembre 2018. Tuttavia, considerato che la valida definizione agevolata della controversia costituisce comunque causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la stessa può essere dichiarata dal Giudice (comunque ne venga a conoscenza).

In pratica, come anticipato nelle premesse, la definizione agevolata delle liti pendenti disposta dall’Art. 11 del D.L. 50/2017 si inserisce all’interno dei nuovi “condoni” fiscali. Così come la voluntary disclosure bis, anche la definizione agevolata formalizza un istituto ad “incasso immediato” (mediante auto-liquidazione) a fronte di una verifica ex post da parte dell’ Agenzia delle Entrate cui è subordinata l’efficacia stessa dell’istituto in parola.

Nel caso in cui, in esito alle verifiche, l’Ufficio ritenga di rigettare la domanda di definizione, è necessario che tale determinazione sia formalizzata in un provvedimento, compiutamente motivato, il quale dovrà essere notificato al Contribuente entro il termine perentorio del 31 luglio 2018 e che potrà essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica, con ricorso innanzi allo stesso Giudice presso il quale la lite è pendente.

 

L’obiettivo del nuovo “condono” è di certo lodevole: “ridurre […] l’ingente quantità di ricorsi pendenti in materia tributaria”. Tuttavia qualche perplessità sul raggiungimento di questo obiettivo persiste. L’intero procedimento per quanto ben concepito, si chiude infatti con il placet di una delle parti processuali di un giudizio che si chiede di estinguere, l’ Agenzia delle Entrate, con la “sola” differenza che la stessa avrà medio tempore incassato (tutto o quasi) il proprio credito. Quindi, si è certi che il contribuente non finirà per pagare anticipatamente ed il “sistema” per avere un ulteriore “ingente quantità di ricorsi pendenti” dovuti all’impugnazione dell’eventuale rigetto (a posteriori) della domanda di definizione? Ai posteri l’ardua sentenza.

Damiano Occhipinti

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