Risarcimento danni da vaccino: come funziona, chi può chiederlo e procedura da seguire

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L’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 50 ha acceso le polemiche e gli interrogativi – politici, sanitari e soprattutto giuridici – su come funziona il risarcimento danni da vaccino Covid.
Vediamo come funziona: chi può chiederlo e a quali condizioni, come si dimostra, qual è la procedura da seguire e a quanto ammonta.

Indice:

  1. Costituzionalità dell’obbligo vaccinale
  2. Danno da vaccino
  3. Come avviene l’indennizzo per danni da vaccino
  4. Il risarcimento per i danni da vaccino
  5. Come ottenere il risarcimento danni da vaccino Covid

Costituzionalità dell’obbligo vaccinale

Ricordiamo che l’art. 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e come interesse della collettività, prescrivendo che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

Un decreto-legge può introdurre un obbligo di vaccinazione come quello over 50? Ora con il decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1, abbiamo dopo mesi di discussione un obbligo vaccinale per tutti gli ultracinquantenni.

È un problema antico.

Da anni si ritiene che ogni volta che la Costituzione adotta il termine “legge” è possibile che la materia sia disciplinata anche dagli atti legislativi del governo. Infatti, gli atti governativi aventi forza di legge sono stati parificati alla legge formale, anche ai fini di eventuali riserve di legge (v. sentenza Corte cost. n. 184 del 1974), nel presupposto che il Parlamento esercita su questi atti un controllo successivo (nel caso dei decreti-legge) o comunque impone al governo i criteri ed i principi direttivi ai quali dovrà attenersi nel legiferare (nel caso dei decreti legislativi). Quindi, si può fare con decreto-legge ciò che si dovrebbe fare con legge.
Per approfondimenti, consigliamo l’articolo “Green pass, nuovo decreto gennaio 2022. Domande e Risposte”

Ma c’è un problema non considerato.

Per Costituzione, i decreti-legge sono atti provvisori e precari, che se non convertiti in legge dal parlamento decadono retroattivamente, come se non fossero mai esistiti (art. 77, comma 3 Cost.). In parole semplici, se un decreto-legge non viene convertito, gli effetti prodotti scompaiono dall’ordinamento.

Dunque che si fa quando il decreto-legge impone una prestazione personale e non soltanto economica?

È proprio il caso dell’obbligo di vaccino nel d.l. n. 7 del 2022.

Tutti gli ultracinquantenni sono obbligati a vaccinarsi da subito, prima ancora che il parlamento possa convertire il decreto. Ma se poi il Parlamento – per paradosso – non converte il d.l. n. 7 che succede? O se converte con un obbligo solo per i sessantenni e non i cinquantenni? L’obbligo vaccinale per chi ha 50 anni diverrebbe illegittimamente posto, ma in pratica chi si è vaccinato non può certo essere “s-vaccinato”. Non gli si può togliere la puntura fatta. E allora?

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Danno da vaccino

L’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 50 ha acceso le polemiche e gli interrogativi – politici, sanitari e soprattutto giuridici – su come funziona il risarcimento danni da vaccino Covid. Gli ultracinquantenni sono più di 27 milioni di persone (tra cui 8 milioni di lavoratori), la maggior parte delle quali sono già vaccinate. E intanto il Green pass rafforzato è diventato indispensabile per svolgere qualsiasi attività lavorativa, nel settore pubblico e nel privato; mentre il Green pass base è necessario per accedere in quasi tutti i negozi e uffici (comprese le banche e la Posta), ad eccezione dei servizi essenziali, come alimentari e farmacie. Queste misure, evidentemente, rappresentano una forte spinta a vaccinarsi, soprattutto per i lavoratori. Vero è che il dipendente non vaccinato non può essere licenziato, ma è considerato assente ingiustificato e perde la retribuzione. Chi si vaccina assume il rischio di riportare conseguenze dannose per il proprio organismo. Le reazioni avverse registrate dall’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) sono molteplici: la maggior parte sono lievi e transitorie, come febbre, cefalea, malessere e disturbi gastrointestinali, ma c’è anche una piccola parte di eventi gravi, come lo shock anafilattico, l’infarto e l’ictus, che possono comportare lesioni permanenti o la morte. In questi casi sorge, per gli interessati o per i loro familiari ed eredi, il diritto al risarcimento danni da vaccino Covid.

Vediamo come funziona: chi può chiederlo e a quali condizioni, come si dimostra, qual è la procedura da seguire e a quanto ammonta.

Una legge dello Stato [1] prevede un indennizzo per i danni riportati a causa di vaccinazioni obbligatorie. Il ristoro economico compensa tutte le «lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica». Non deve trattarsi, quindi, di menomazioni transitorie, come i malesseri derivanti dalla somministrazione della dose di vaccino anti-Covid che scompaiono dopo breve tempo. Di recente, la Corte Costituzionale [2] ha esteso il riconoscimento dell’indennizzo anche a chi si è sottoposto a vaccinazioni non obbligatorie, ma soltanto raccomandate, come appunto quella anti-Covid che è stata incentivata dallo Stato sin dall’inizio della pandemia prima di diventare obbligatoria per alcune categorie di lavoratori: dapprima, solo per gli operatori sanitari e scolastici e poi per le forze dell’ordine e tutti i comparti del pubblico impiego e dei settori privati. Quindi, ai fini pratici del riconoscimento dell’indennizzo (e neanche del risarcimento, come vedremo a breve), non sussiste nessuna differenza tra chi ha ricevuto la somministrazione del vaccino anti-Covid quando ancora non era obbligatoria rispetto a chi si è vaccinato dopo.

L’indennizzo per danni da  vaccino viene liquidato in base ad apposite tabelle [2] che ne individuano l’ammontare in base alla patologia e al grado di invalidità riportato, o al decesso del danneggiato. In caso di morte del vaccinato ai suoi eredi spetta un assegno reversibile per 15 anni o, in alternativa, un assegno una tantum di 77.468,53 euro.

Per approfondimenti consigliamo l’articolo “Termine di prescrizione per danno da vaccino”

Come avviene l’indennizzo per danni da vaccino

Il riconoscimento dell’indennizzo avviene compiendo i seguenti passaggi:

  • presentazione della domanda all’Azienda sanitaria di residenza da parte del danneggiato (o dai suoi eredi, se deceduto); bisogna allegare i documenti che attestano la vaccinazione effettuata e quelli che comprovano la patologia successivamente riportata a causa del vaccino;
  • visita dell’interessato da parte della Commissione medica ospedaliera (Cmo) competente per territorio, che esprime il suo giudizio sull’infermità accertata e sulla sussistenza del nesso causale tra essa e il vaccino (in caso di decesso, l’esame è compiuto soltanto sulla base dei documenti prodotti);
  • se il giudizio della Cmo è positivo, il danneggiato ottiene l’indennizzo, che viene erogato dalla Regione di appartenenza (o dallo Stato, per alcune Regioni a Statuto speciale); se è negativo, l’interessato può presentare ricorso amministrativo al ministero della Salute, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, e in caso di rigetto può ricorrere all’autorità giudiziaria contro il diniego al riconoscimento del beneficio.

La domanda di indennizzo per i danni da vaccinazione va presentata entro 3 anni, che decorrono non dalla data della somministrazione della dose ma dal successivo momento in cui la patologia si è manifestata, perché solo a quel punto l’avente diritto ha avuto piena conoscenza dei danni riportati e, dunque, è in condizioni di chiederne il dovuto ristoro economico.

Sul tema consigliamo l’articolo “Indennizzo da vaccinazione antinfluenzale: nota a Corte Cost. 268/2017”

Il risarcimento per i danni da vaccino

Il risarcimento per i danni da vaccino è un ristoro economico ulteriore, più ampio e variegato rispetto all’indennizzo. Quest’ultimo, infatti, è una sorta di risarcimento forfettizzato nell’importo e non tiene conto di numerosi fattori che in concreto possono presentarsi ed aggravare le conseguenze a carico di chi ha riportato un’infermità o un altro tipo di menomazione in conseguenza della vaccinazione anti-Covid.

Inoltre, l’art. 2043 del Codice civile dispone che, per essere risarcibile, il danno deve essere «ingiusto» e derivare da un «fatto illecito», mentre l’indennizzo viene riconosciuto anche per atti leciti che tuttavia provocano lesioni di diritti, come quello alla salute. A livello pratico, è più facile e veloce ottenere l’indennizzo – che viene liquidato, come abbiamo visto, in via amministrativa, con una procedura predeterminata – mentre il risarcimento del danno viene stabilito dal giudice, che, dopo aver accertato i presupposti per il suo riconoscimento, provvede anche a quantificare l’ammontare spettante al danneggiato o ai suoi familiari ed agli eredi della vittima.

Quanto all’illiceità del comportamento e all’ingiustizia del danno, la Corte Costituzionale [3], in una pronuncia relativa al vaccino obbligatorio anti-poliomelite – principio estensibile anche al Covid-19 per la sua ampia portata – ha affermato che «ogni menomazione della salute implica la tutela risarcitoria», in quanto incide su un diritto fondamentale dell’individuo; perciò, il risarcimento per i danni da vaccino va riconosciuto «tutte le volte che le concrete forme di attuazione della legge impositiva di un trattamento sanitario o di esecuzione materiale del detto trattamento non siano accompagnate dalle cautele o condotte secondo le modalità che lo stato delle conoscenze scientifiche e l’arte prescrivono in relazione alla sua natura».

Come ottenere il risarcimento danni da vaccino Covid

Per ottenere il risarcimento dei danni derivati da una vaccinazione anti-Covid occorre promuovere una causa civile contro lo Stato, impersonato dal ministero della Salute, che è responsabile del funzionamento delle strutture vaccinali operanti sull’intero territorio nazionale. Anche qui il danneggiato deve provare il nesso causale tra la somministrazione del vaccino e l’insorgenza della patologia, in base alla regola del «più probabile che non»: il criterio temporale, cioè il periodo trascorso tra la data dell’iniezione e la manifestazione della malattia, è solo un elemento di valutazione, ma non è decisivo. È opportuno, quindi, munirsi di una perizia medico-legale che accerti il nesso di causalità con la somministrazione avvenuta; in corso di causa, il giudice potrà disporre una Ctu (consulenza tecnica d’ufficio) per accertare questo indispensabile elemento.

In alcuni casi può sussistere, oltre alla responsabilità generale dello Stato, anche quella concorrente del medico vaccinatore o del medico di famiglia (si pensi all’errata somministrazione di una dose o alla sottovalutazione di determinate cause di esonero dalla vaccinazione per motivi di salute). Infine, potrebbe ravvisarsi, insieme alla responsabilità dello Stato, una concorrente responsabilità risarcitoria della casa farmaceutica produttrice del vaccino somministrato, per gli effetti negativi provocati dal medicinale (si tratta del risarcimento danni derivanti da «attività pericolose», ai sensi dell’art. 2050 Cod. civ.).

Il risarcimento può comprendere, a seconda dei casi, diverse voci di danno, ciascuna delle quali dovrà essere puntualmente allegata e documentata nella sua consistenza ed entità. In particolare, può esserci:

  • il danno patrimoniale, per le spese sostenute a causa della malattia e dell’infermità;
  • il danno morale, consistente nella sofferenza psicologica dovuta alla patologia riportata;
  • il danno biologico, ravvisabile nella lesione dell’integrità psico-fisica provocata dalla vaccinazione;
  • il danno esistenziale, per il peggioramento, in conseguenza della malattia, della qualità della vita e delle relazioni;
  • il danno parentale da riconoscere ai familiari superstiti per la perdita del legame affettivo con il parente deceduto a seguito del vaccino.

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Valerio Carlesimo

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