Risarcibile il danno non patrimoniale in caso di interruzione illegittima di fornitura di gas

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di Alessandro Boschieri e Antonella Mortillaro


La sospensione della fornitura è legittima solo finché permane l’inadempimento dell’utente.

Ristoro delle spese del procedimento cautelare nel caso il periculum in mora cessi solo a seguito della costituzione di parte resistente.

L’ordinanza emessa dal Tribunale di Padova in data 25.01.2018 offre un prezioso contributo interpretativo con riguardo ad uno degli argomenti di maggiore interesse per i consumatori in relazione alla possibilità di sospensione della fornitura di gas in caso di inadempimento dell’utente.

Più precisamente, la pronuncia di merito si allinea ai recenti orientamenti della Suprema Corte circa l’illegittimità della sospensione della fornitura dell’utenza domestica se attuata quando ormai l’utente ha pagato il proprio debito e comunicato gli estremi di pagamento al gestore. Il Collegio territoriale evidenzia come la sospensione della fornitura costituisca inadempimento contrattuale del fornitore, obbligando perciò quest’ultimo al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c.

Veniamo al fatto.

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. il Sig. M. L. richiedeva la riattivazione del servizio di erogazione del gas presso la sua abitazione privata a seguito di sospensione che riteneva arbitraria ed illegittima, posto che non solo sarebbe intervenuta senza preavviso ma gli addebiti di morosità per i quali la società erogante aveva emesso i solleciti di pagamento non riguardavano il contratto di fornitura di tale abitazione, bensì pendenze della Società B. S.r.l. , di cui il Sig. M. L. era legale rappresentante, per conguagli relativi a periodo in cui, ceduto il capannone della società B. S.r.l., era in esso subentrata altra società e per periodi antecedenti alle concordate volture delle varie utenze.

Più precisamente, nel caso di specie, l’illegittima quanto arbitraria sospensione della fornitura gas veniva posta in essere dalla società erogante con riguardo all’utenza domestica del Sig. M.L. per un preteso credito vantato nei confronti della sola persona giuridica B. S.r.l.

Si costituiva la società erogante, la quale resistendo alla domanda cautelare fondava la propria difesa sull’asserito inadempimento contrattuale del Sig. M.L. relativamente a delle fatture emesse dalla stessa, che riguardavano l’utenza domestica del Sig. M.L. e che erano state saldate dal consumatore molti mesi prima del distacco posto in essere dalla società erogante.

Più precisamente la fattura cui faceva riferimento il procuratore dell’Ente, saldata dal Sig. M. L. in data 31/05/2017, riguardava l’utenza domestica e non già l’utenza della sede della società B. S.r.l.

Diversamente la fattura in forza del quale è avvenuto il distacco dell’utenza domestica e che ha costituito il fulcro della richiesta cautelare era riferibile all’utenza della sede della società B. per un contratto di fornitura intestato alla S.r.l.

Solo in prima udienza il procuratore della società erogante dava atto della disponibilità dell’Ente alla riattivazione immediata del servizio senza l’immediato pagamento al Distributore delle opere per il ripristino.

Il procuratore del Sig. M.L. pertanto, prendeva atto del venir meno del periculum in mora, sicché il primo Giudice dichiarava, a verbale d’udienza, cessata la materia del contendere condannando, tuttavia, il consumatore al ristoro delle spese di lite a favore del Gestore in considerazione della ritenuta insussistenza del fumus boni iuris stante l’inadempimento del Sig. M.L. alle proprie obbligazioni.

Avverso tale ordinanza proponeva reclamo il Sig. M.L. solo in punto di condanna alle spese chiedendo, in revoca dell’impugnando provvedimento la condanna del Gestore alle spese di entrambi i gradi del giudizio cautelare.

Si costitutiva, in fase di reclamo, la società erogante evidenziando la sussistenza di pregresse inadempienze del Sig. M.L. in ordine al pagamento di fatture relative all’utenza privata di quest’ultimo pagate in ritardo e comunque in data 31/05/2017; evidenziava, inoltre, la sussistenza di plurimi solleciti, diffide e avvisi di sospensione relativi alle residue pendenze anche della società B. che risultavano comunque saldate il giorno successivo al distacco del servizio ossia il 26/10/2017, puntualizzando che, nel contratto di fornitura del gas in favore della società B. compariva inserito il codice fiscale personale di M.L. e non quello della società, sicché tale indicazione avrebbe fatto persistere nel sistema una morosità residua a carico del ricorrente.

Orbene, una recente pronuncia della Corte di Cassazione nell’esaminare la questione della sospensione della fornitura elettrica in caso di inadempimento dell’utente, ha evidenziato come “La clausola del contratto di somministrazione di energia elettrica, che abilita la sospensione della fornitura in caso di ritardato pagamento anche di una sola bolletta, integra una specificazione pattizia dell’art. 1565 c.c. consentendo al somministrante di opporre all’utente inadempiente l’“exceptio inadimplenti contractus”; detta sospensione, legittima finché l’utente non adempia, se attuata quando questi abbia pagato il suo debito, integra “a contrario”  un inadempimento del somministrante e lo obbliga al risarcimento del danno, salvo la prova dell’inimputabilità a sé di tale inadempimento, ovvero dell’ignoranza incolpevole dell’avvenuto pagamento, la quale deve perciò dipendere da causa estranea al somministrante ed alla sua organizzazione (Cass. Civ. 25731/2015).

Il Tribunale di Padova, chiamato a pronunciarsi sulla controversia indicata, con ordinanza del 25/01/2018 ha ritenuto mutatis mutandis applicabile il principio di diritto sopra enunciato precisando che il contratto di utenza di energia elettrica – al pari del contratto di utenza del gas – è inquadrabile nello schema del contratto di somministrazione[1] e pertanto la clausola contrattuale che prevede la facoltà del somministrante di sospendere la fornitura nel caso di ritardo nel pagamento anche di una sola bolletta rappresenta specificazione contrattuale dell’art. 1565 c.c. (del quale amplia l’ambito a favore del somministrante) e costituisce quindi una reazione all’inadempimento dell’utente.

Da ciò consegue, secondo il Tribunale, che la sospensione della fornitura è legittima solo finché permane l’inadempimento dell’utente, viceversa se attuata quando ormai l’utente ha pagato il suo debito costituisce inadempimento contrattuale e obbliga perciò il somministrante al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1176 e 1218 c.c. (a meno che non sia fornita la prova che tale inadempimento è stato determinato da causa non imputabile al somministrante, ovvero nella specie, dalla ignoranza incolpevole dell’avvenuto pagamento).

Pertanto, la mancata conoscenza del pagamento da parte dello specifico ufficio addetto alla sospensione e riattivazione del servizio, essendo un fatto interno alla società e non dipendente dall’utente, non esclude l’obbligazione risarcitoria se non viene fornita la prova che essa dipende da causa estranea alla società e alla sua organizzazione.

Nell’accogliere il reclamo promosso dal Sig. M.L., il Tribunale di Padova evidenzia l’illegittimità della sospensione di fornitura del gas.

Il Collegio adito, infatti, evidenzia come: “nel caso di specie, se da un lato vi è stato, da parte del somministrante, invio di congruo preavviso non risultando contestate le ricezioni dei solleciti di pagamento e diffide inviate sia alla società sia alla persona del Sig. M.L. per entrambe le posizioni debitorie, rimane evidente che alla data della sospensione del servizio, (25.10.2017 come precisa la società erogante nella comparsa di costituzione in fase di reclamo) la pendenza delle bollette inerenti l’abitazione privata del Sig. M.L. (utenza domestica) risultava non solo pagata in data 31.05.2017, ma del relativo pagamento ne era stata data tempestiva comunicazione via fax alla società erogante”.

Ne consegue che, secondo il Collegio, alla data del distacco del servizio presso l’utenza privata del Sig. M.L. non sussisteva più alcun inadempimento per tale fornitura, con piena consapevolezza dell’Ente, residuando un debito inerente ad altro distinto e diverso soggetto giuridico terzo e a diverso contratto.

In conclusione, se viene omesso il pagamento di una bolletta di un’utenza luce o gas, il fornitore ha il diritto di procedere alla sospensione solo per quell’utenza, e solo nel permanere della morosità.

Sulla base delle considerazione svolte, il Collegio ha ritenuto pertanto sussistere al momento del deposito del ricorso d’urgenza i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora ossia i presupposti di legge per ritenere comunque imputabile all’Ente le conseguenze pregiudizievoli che un distacco illegittimo della fornitura ha comportato.

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Da tutto quanto sopra è seguito il corollario processuale della condanna alle spese del giudizio cautelare al Gestore, che solo in prima udienza si era reso disponibile alla riattivazione del servizio, convalidando così la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora al momento del deposito della domanda.

Corollario, che avrebbe dovuto trovare applicazione già nella fase del giudizio cautelare, in quanto il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese facendo applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza deve essere individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito[2].

Si richiama sul punto la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, n. 5555/2016, con la quale si precisa come sia immotivato compensare le spese quando nel corso del giudizio siano intervenuti atti o fatti idonei a soddisfare le pretese di una delle parti.

Un’ordinanza dal carattere decisamente illuminante in quanto chiarisce espressamente i limiti entro i quali il distacco della fornitura di gas è consentito dalla legge.

[1] I contratti di fornitura di energia elettrica, di erogazioni di acqua e gas sono da considerarsi, sul piano giuridico, come contratti di somministrazione di servizi essenziali, vale a dire di servizi che non si limitano a soddisfare bisogni suscettibili di valutazione economica, bensì anche altre esigenze dell’individuo. Si tratta di servizi, infatti, che soddisfano bisogni diversi e primari e che hanno un fondamento costituzionale nella tutela dei diritti inviolabili di cui all’art. 2 Costituzione, quale possono essere certamente il diritto alla fornitura dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, senza i quali verrebbe compromesso, aspettativa di qualità di vita sia individuale, sia di relazione.

[2]   La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23618 del 2017, ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Palermo con la quale, la stessa, in seguito alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, aveva ritenuto legittimo condannare parte attrice al pagamento delle spese processuali in virtù della “pervicacia dell’attore nell’insistere per l’accoglimento delle proprie pretese”.

Alessandro Boschieri

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