Rimesse alle Sezioni Unite, talune problematiche ermeneutiche sulla disciplina transitoria ex decreto legislativo n. 36/2018

Scarica PDF Stampa
Il Presidente aggiunto delle Sezione Unite penali, Cons. Dott. Domenico Carcano, ha disposto l’assegnazione alle Sezioni unite di un ricorso proposto ravvisando l’insorgere di talune questioni interpretative inerenti il decreto legislativo, 10 aprile 2018, n. 36.

La scelta di procedere in tal senso è stata fatta sulla scorta della nota del 15 maggio del 2018 con cui il Magistrato coordinatore dell’Ufficio esame preliminare dei ricorsi penali, Cons. Dott. Giovanni Diotallevi, proprio in relazione a un ricorso proposto in sede di legittimità, ha ravvisato taluni profili di criticità applicativa attinenti alla disciplina transitoria di questa normativa di recente introduzione nel nostro ordinamento giuridico.

Prima questione al vaglio delle SS.UU.

In particolare, in questa nota, è stato ravvisato un primo profilo di incertezza interpretativa in ordine all’applicabilità della disciplina intertemporale nei procedimenti i cui ricorsi siano affetti da vizi da cui discenda la declaratoria di inammissibilità e segnatamente se, in presenza di ricorso dell’imputato, valutato in sede di esame preliminare come manifestamente infondato, e fuori dall’ipotesi di obbligo di immediata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione per non essere la stessa ancora maturata, si debba comunque procedere a verificare da parte del giudice procedente l’esistenza di una valida querela o di un atto equipollente e, in assenza della stessa, a dare in ogni caso avviso alla persona offesa ai fini della possibile proposizione, assumendo i provvedimenti conseguenti – in tale secondo caso – solo all’esito della scadenza del termine di legge.

Ha osservato difatti questo alto magistrato che la questione investe il tema riguardante il rapporto che intercorre. nell’ambito del giudizio di cassazione, tra il ricorso inammissibile e le cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen. dato che la giurisprudenza della Corte di Cassazione è ormai consolidata in base alle linee interpretative fissate nel tempo dalle Sezioni Unite che si sono occupate del tema principalmente con riferimento alla rilevabilità d’ufficio della prescrizione del reato da parte del giudice ad quem investito da un ricorso inammissibile (per tutte Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001 , Cavalera, Rv. 219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; e da ultimo: Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818), superando la distinzione tra cause d’inammissibilità “originarie” e “sopravvenute”, in favore di una categoria unitaria di inammissibilità dell’impugnazione, aderente all’attuale assetto processuale ex art. 581 cod. proc. pen., (v. Sez. U, De Luca cit) e quindi, deve ritenersi che tutte le ipotesi di inammissibilità previste, in via generale, dall’art. 591, comma 1, lett. a), b), c), cod. proc. pen., e, con riguardo specifico al ricorso per cassazione, dall’art. 606, comma 3, cod. proc. peno viziano geneticamente l’atto ponendolo al di fuori della cornice normativa di riferimento e provocando conseguentemente la declaratoria di inammissibilità non costituendosi, infatti, un corretto rapporto processuale l’atto di gravame è inidoneo ad investire il giudice del grado successivo della piena cognizione del processo stante anche il fatto che il riscontro da parte del giudice del vizio che rende inammissibile l’atto ha natura meramente dichiarativa e, quindi, con efficacia ex lune (Sez. U, De Luca, richiamata tra le altre da Sez. U, Ricci).

Tal che sì è fatto conseguire, come logico corollario, come la diagnosi di ammissibilità dell’impugnazione preceda sotto il profilo logico e cronologico lo scrutinio circa la fondatezza dei motivi proposti e l’eventuale decisione di merito ex art. 129 cod. proc. pen., come avviene nelle ipotesi in cui si verta in materia di giurisdizione, di competenza, di improcedibilità per mancanza di querela.

Di conseguenza, prosegue questo giudice nel suo ragionamento giuridico, dal momento che, a seguito di un ricorso inammissibile, la verifica procedurale si muove tutta all’interno di una fattispecie in idonea a sostenere correttamente un giudizio di impugnazione, in considerazione del fatto che l’atto che dovrebbe dare un corretto impulso al procedimento non possiede i requisiti necessari richiesti dalla norma processuale e, pertanto, il giudice ad quem rimane deprivato del potere di decidere sul procedimento, in realtà definitivamente esauritosi nel precedente grado di giudizio.

Da ciò se ne fa conseguire che la sentenza invalidamente impugnata diventa intangibile sin dal momento in cui si concretizza la causa di inammissibilità (giudicato sostanziale), mentre la successiva declaratoria da parte del giudice ad quem assume carattere meramente ricognitivo di una situazione già esistente e vale a determinare l’irrevocabilità della sentenza medesima (giudicato formale). (Sez. U Ricci).

Premesso ciò, l’ermellino ha altresì evidenziato come sia possibile sostenere che il momento di operatività dell’effetto devolutivo ope legis dell’impugnazione non può che coincidere con la sua valida proposizione, idonea ad investire l’organo giudicante della cognizione della res iudicanda, con riferimento sia ai motivi di doglianza articolati dalle parti sia a quelli che, concernendo questioni rilevabili d’ufficio, si affiancano per legge ai primi dato che se è vero che l’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., ha ampliato lo spazio di cognizione del giudizio di cassazione, al di là dei motivi proposti, rendendo possibile l’esame delle questioni rileva bili d’ufficio in ogni stato e grado del processo, come le cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., è altrettanto vero che, nell’ipotesi in cui l’impugnazione sia inammissibile, deve ritenersi venire meno il potere ex officio del giudice di dichiarare l’esistenza di una causa di non punibilità” in considerazione del valore condizionante in modo negativo la possibilità di esperire una qualsiasi indagine di merito (Sez. U Ricci, cit.).

Tali valutazioni, a loro volta, non solo sono state ritenute conformi al dettato costituzionale con particolar riguardo al principio di ragionevolezza nell’esercizio della discrezionalità legislativa, e con le fondamentali esigenze di funzionalità e di efficienza del processo, che devono garantire – nel rispetto delle regole normativa mente previste e in tempi ragionevoli, ai sensi dell’art. 111 della Costituzione – l’effettivo esercizio della giurisdizione, ma sono state anche stimate come un qualcosa che non pò venir meno facendo riferimento al consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale, nell’ipotesi di remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta in pendenza di un ricorso per cassazione affetto da una qualsiasi causa di inammissibilità, la circostanza “determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto)). ” (SS.UU., n. 24246 del 25/2/2004, Chiasserini, Rv. 227681) visto che, in questo caso, il Supremo collegio aveva sottolineato che le ragioni poste a fondamento della conclusione raggiunta «prescindono da modelli interpretativi di diritto processuale che giustificano, invece, il ricorso ad una disciplina uniforme tra inammissibilità dell’impugnazione e ciascuna delle cause di estinzione del reato risultando, invece, coordinate con i precetti di diritto sostanziale che consentono di ritenere che solo la scadenza del termine per impugnare precluda l’applicazione di tale causa estintiva (. . .] Quel che differenzia la remissione della querela dalle altre cause estintive é la disciplina dettata dall’art. 152, comma 3, cod. pen., a norma del quale essa “può intervenire solo prima della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti».

Tal che, coerentemente con questa impostazione, è stato affermato (sempre in questa nota) come soltanto l’inammissibilità causata dalla tardività dell’impugnazione sia stata ritenuta preclusiva all’operatività della disciplina transitoria, costituendo, questo, l’unico caso in cui il giudicato sostanziale coincide con quello formale e di conseguenza, soltanto la remissione della querela può ritenersi praticabile sino alla soglia del giudicato formale, mentre la rimessione in termini per l’esercizio del diritto di proporre querela incontrerebbe il suo punto di sbarramento nel giudicato sostanziale.

Volume consigliato

La nuova procedibilità a querela

Il commento sistematico, articolo per articolo, del decreto legislativo n. 36/2018 con cui è stato ampliato il novero dei reati, previsti dal c.p., procedibili a querela di parte in questa nuova Opera che, partendo dall’analisi dei tratti essenziali dell’istituto, continua con l’approfondimento delle ricadute di carattere sostanziale e procedurale che si sono venute a determinare, anche attraverso utilissime tabelle di raffronto tra la vecchia e la nuova disciplina.  Completo di formule che esemplificano la novità normativa sotto un profilo prettamente pratico, il testo fornisce altresì una breve disamina dei lavori svolti dalle Camere, al fine di far comprendere al meglio la ratio e la portata innovativa della riforma in commento.Antonio Di Tullio D’Elisiis, Avvocato in Larino, autore di pubblicazioni cartacee e numerosi articoli su riviste giuridiche telematiche.

Antonio Di Tullio D’Elisiis | 2018 Maggioli Editore

24.00 €  22.80 €

Seconda questione

La seconda questione trattata, invece, è quella relativa alla computabilità o meno del termine di novanta giorni decorrenti dall’avvenuta informazione della persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela a fini della maturazione del termine di prescrizione del reato visto che la possibilità di ritenere che il corso della prescrizione sia sospeso durante la pendenza del termine per proporre querela, nel caso in cui venga inviata l’informativa ex art.12 d. lgs. n.36/2018, è un problema che nel giudizio di cassazione ha una sua particolare rilevanza, in quanto spesso la scadenza del termine massimo di prescrizione per i processi fissati è imminente rispetto all’udienza di trattazione.

Posto ciò, questo Magistrato ossia, come rilevato già prima, il Cons. Dott. Giovanni Diotallevi, ha rilevato come non sembrerebbe essere esclusa la possibilità di ritenere percorribile l’interpretazione che anche questa fattispecie possa essere ricondotta alle ipotesi di applicazione della sospensione della prescrizione in ragione della presenza di una disposizione di legge di natura cogente (l’obbligo dell’invio della informativa alla persona offesa e della decorrenza di un termine non inferiore a novanta giorni prima della celebrazione del processo), pur in assenza di una specifica e letterale previsione in tal senso, giacchè se è pur vero che il testo di legge in commento nulla dice in merito alla decorrenza dei termini di prescrizione in tale periodo, benché le notificazioni delle informative potrebbero rivelarsi anche di non semplice effettuazione, ove solo si considerino le «ricerche anagrafiche» previste dall’art. 12, cit., è tuttavia innegabile che, in ogni caso, sempre ad avviso di questo giudice, ci si troverebbe in presenza di una situazione che non consentirebbe per almeno novanta giorni la notificazione del decreto di citazione all’imputato.

Il giudicante ha evidenziato a tal proposito come non sembrerebbe essere irragionevole considerare la possibilità di una interpretazione estensiva della disciplina di cui all’art. 159 c.p.p., rispetto alla formale tassatività delle ipotesi in essa previste, in considerazione della situazione di stallo in cui viene a trovarsi per almeno novanta giorni l’autorità giudiziaria procedente posto che in questo periodo, infatti, l’azione penale resta sospesa in una sorta di limbo processuale, e con essa il snodarsi del relativo procedimento e il logico corollario di tale situazione dovrebbe consistere nella sospensione del decorso del tempo utile a prescrivere fino alla eliminazione di tale fattore di blocco. La disciplina in questione, infatti, dal canto suo, avrebbe introdotto una condizione di inerzia obbligata nella quale si viene a trovare l’organo procedente, circostanza che sterilizza la qualità del decorso del tempo come circostanza rappresentativa del venir meno della volontà punitiva statale.

Pertanto, sulla scorta di queste argomentazioni, la seguente nota è stata conclusa nel seguente modo: “poiché la disciplina transitoria prevista dall’art. 12 d.lgs. n. 36 del 2018 si applica anche ai processi pendenti in sede di legittimità e l’ambito applicativo della norma in questione varia sensibilmente a seconda della soluzione che si intenda seguire in ordine ai ricorsi inammissibili, da un lato, stabilendo se i principi affermati dalle Sezioni Unite “Chiasserini” in tema di remissione di querela, siano estensibili anche per l’ipotesi speculare del diritto di querela, per il cui esercizio l’art. 12 cit. prevede la rimessione in termini della persona offesa e, dall’altro, se sia possibile ritenere sospeso il termine di decorrenza della prescrizione nel periodo in cui si è ottemperato all’obbligo dell’invio della informativa alla persona offesa con il conseguente rispetto della decorrenza di un termine non inferiore a novanta giorni prima della celebrazione del processo, appare opportuno richiedere l’intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte e l’esercizio del suo potere nomofilattico sulle due questioni di particolare rilevanza giuridica, in quanto la combinazione delle soluzioni prescelte incide sensibilmente sull’ambito applicativo della disciplina transitoria in commento”.

Il Presidente aggiunto, a sua volta – preso atto di queste questioni e da lui enucleate nei seguenti termini: a) “se, in presenza di un ricorso dell’imputato inammissibile, si debba dare comunque avviso alla persona offesa, così come prevede l’art. 12 cit., oppure se tale onere informativo sia precluso dalla rilevata inammissibilità, stante la mancanza di una valida costituzione del rapporto processuale”; b) la “sospensione del termine di prescrizione durante i novanta giorni decorrenti dall’avviso dato alla persona offesa per l’eventuale esercizio del diritto di querela” – le ha ritenute “di speciale importanza” e pertanto, “al fine di prevenire possibili contrasti in seno alla giurisprudenza di legittimità ha ritenutoopportuna l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite penali”.

Non resta dunque che aspettare quale sarà l’interpretazione che verrà data dalle Sezioni Unite in relazione a siffatte problematiche ermeneutiche.

Volume consigliato

La nuova procedibilità a querela

Il commento sistematico, articolo per articolo, del decreto legislativo n. 36/2018 con cui è stato ampliato il novero dei reati, previsti dal c.p., procedibili a querela di parte in questa nuova Opera che, partendo dall’analisi dei tratti essenziali dell’istituto, continua con l’approfondimento delle ricadute di carattere sostanziale e procedurale che si sono venute a determinare, anche attraverso utilissime tabelle di raffronto tra la vecchia e la nuova disciplina.  Completo di formule che esemplificano la novità normativa sotto un profilo prettamente pratico, il testo fornisce altresì una breve disamina dei lavori svolti dalle Camere, al fine di far comprendere al meglio la ratio e la portata innovativa della riforma in commento.Antonio Di Tullio D’Elisiis, Avvocato in Larino, autore di pubblicazioni cartacee e numerosi articoli su riviste giuridiche telematiche.

Antonio Di Tullio D’Elisiis | 2018 Maggioli Editore

24.00 €  22.80 €

 

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento