Importanti novità per avvocati, professionisti e cittadini in materia di rimborso dei diritti di copia e di certificato. Con una recente circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, il Ministero della Giustizia ha chiarito in modo definitivo chi è competente a effettuare i rimborsi e quali sono le modalità operative da seguire, soprattutto alla luce dei pagamenti effettuati tramite la piattaforma PagoPA. Le indicazioni arrivano dopo numerose criticità segnalate dagli uffici e dall’Agenzia delle Entrate, che aveva limitato la propria competenza ai soli rimborsi del contributo unificato.
Indice
- 1. Perché si è resa necessaria la circolare
- 2. Chi deve effettuare il rimborso
- 3. La procedura: come presentare l’istanza di rimborso
- 4. Il ruolo della certificazione sul capitolo di entrata
- 5. Quando intervengono MEF o Ragionerie territoriali
- 6. Attenzione all’imposta di bollo
- 7. Cosa cambia per avvocati e cittadini
- Ti interessano questi contenuti?
1. Perché si è resa necessaria la circolare
Il problema nasce da un vuoto procedurale: nel Testo Unico sulle spese di giustizia non è prevista una disciplina specifica per il rimborso dei diritti di copia e di certificato. Diverse Direzioni provinciali dell’Agenzia delle Entrate avevano precisato di non essere competenti, in quanto la loro attività riguarda esclusivamente il contributo unificato.
Da qui l’interlocuzione tra Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ragioneria Generale dello Stato, che ha portato a chiarire definitivamente il quadro normativo e operativo.
2. Chi deve effettuare il rimborso
Il punto centrale riguarda la competenza.
La Ragioneria Generale dello Stato ha richiamato l’articolo 68, comma 2, delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato (DM 29 maggio 2007), secondo cui il rimborso delle somme erroneamente o indebitamente versate spetta all’Amministrazione che le ha acquisite.
Nel caso dei diritti di copia e certificato, oggi pagati tramite PagoPA, le somme affluiscono al capitolo di entrata capo XI – Giustizia, n. 2413, articolo 12. Di conseguenza, l’onere del rimborso ricade sul Ministero della Giustizia .
Operativamente, però, non sarà la Direzione generale degli affari interni a gestire le restituzioni, bensì la Direzione generale del bilancio e della contabilità, individuata come struttura competente.
3. La procedura: come presentare l’istanza di rimborso
La circolare stabilisce in modo dettagliato il percorso da seguire.
L’istanza di rimborso deve essere:
- debitamente sottoscritta;
- indirizzata all’ufficio giudiziario presso cui è stata richiesta la copia o la certificazione;
- completa dell’indicazione del numero di ruolo generale del procedimento.
Alla domanda devono essere allegati:
- la quietanza originale o copia con gli estremi del versamento (CRO, VCYL o altri riferimenti);
- copia del codice fiscale e del documento d’identità in corso di validità;
- IBAN per l’accredito della somma.
L’ufficio giudiziario dovrà poi rilasciare un nulla osta al rimborso, attestando che il pagamento non era dovuto o che è stato effettuato per un importo superiore.
4. Il ruolo della certificazione sul capitolo di entrata
Un passaggio tecnico ma fondamentale riguarda la verifica del capitolo di entrata.
L’ufficio giudiziario, nell’ambito dell’istruttoria, deve richiedere all’Ufficio I della Direzione generale per i servizi applicativi una certificazione che attesti il capo/capitolo di entrata delle somme versate, allegando le ricevute telematiche PagoPA.
Solo dopo questa verifica sarà possibile individuare l’amministrazione competente al rimborso.
Se le somme risultano effettivamente incamerate al capo XI – Giustizia, n. 2413, art. 12, l’istanza verrà trasmessa alla Direzione generale del bilancio e della contabilità, che provvederà al pagamento.
5. Quando intervengono MEF o Ragionerie territoriali
La circolare prevede anche ipotesi alternative.
Se dalla certificazione emerge che le somme sono confluite:
- ai capitoli del capo VIII del bilancio dello Stato → la competenza è del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;
- ai capitoli del capo X → il rimborso spetta alle Ragionerie territoriali dello Stato.
Si tratta di un chiarimento decisivo che evita rimpalli tra amministrazioni e accelera i tempi per i professionisti.
6. Attenzione all’imposta di bollo
Un ulteriore aspetto riguarda l’imposta di bollo.
Per importi superiori a 77,47 euro, l’istanza di rimborso è soggetta a imposta di bollo, in quanto diretta a un’Amministrazione dello Stato e finalizzata all’emanazione di un provvedimento amministrativo. Fa eccezione il settore civile, dove l’imposta è ricompresa nel contributo unificato.
7. Cosa cambia per avvocati e cittadini
Le nuove indicazioni hanno un impatto pratico rilevante:
- viene individuato con chiarezza il soggetto competente;
- si introduce una procedura standardizzata;
- si riducono i rischi di rigetto o archiviazione per errata destinazione dell’istanza.
La circolare invita inoltre il Consiglio Nazionale Forense a diffondere le indicazioni presso gli Ordini locali, precisando che le istanze inviate direttamente alla struttura ministeriale saranno smistate e, in caso di mancata indicazione dell’ufficio competente, archiviate.
Ti interessano questi contenuti?
Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento