Riforma procedura civile: approvato lo schema di decreto legislativo sulla semplificazione dei riti

Redazione 10/06/11
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È stato approvato nella seduta del Consiglio dei ministri di ieri lo schema di decreto legislativo predisposto dal Ministero della Giustizia per la semplificazione dei riti, in esecuzione della delega contenuta nella L. 69/2009 sulla riforma del processo civile, che incaricava il Governo di darvi seguito entro i 2 anni successivi alla sua entrata in vigore.

L’obiettivo perseguito dal legislatore, in coerenza con i principi e criteri direttivi dettati dalla legge delega, è quello di ricondurre le numerose tipologie di procedimento civile attualmente esistenti ai soli 3 di base contemplati dal codice di rito (rito ordinario di cognizione; rito del lavoro; nuovo rito sommario di cognizione, introdotto ex art. 51 della L. 69/2009), facendo salve alcune specificità, come quelle previste in materia di procedure concorsuali, di famiglia, di minori, di titoli di credito ecc.

In detta prospettiva di semplificazione, con la stessa L. 69/2009 si è provveduto già ad abrogare il rito societario (disciplinato dal D.Lgs. 5/2003), attraendosi le cause in materia al rito ordinario; allo stesso modo, l’abrogazione ad opera dello stesso provvedimento dell’art. 3 della L. 102/2006 ha sottratto le controversie in materia di risarcimento del danno da incidente stradale al rito del lavoro per ricondurle al rito ordinario di cognizione.

Come sottolineato nella seduta del Consiglio, l’evoluzione normativa degli ultimi decenni si caratterizza per la estrema proliferazione dei modelli processuali, avvenuta spesso in assenza di un disegno organico ed all’insegna della ricerca di formule procedimentali capaci di assicurare una maggiore celerità dei giudizi. Questo fenomeno si è tuttavia rivelato nel tempo fattore di disorganizzazione del lavoro giudiziario, unanimemente additato come una delle cause delle lungaggini dei giudizi civili e foriero di rilevanti difficoltà interpretative per gli operatori del diritto.

Scopo finale del provvedimento è dunque quello di recuperare l’efficienza del processo civile, rendendolo una macchina gestibile con criteri di razionalità. L’ambizioso progetto di riduzione dei procedimenti civili di cognizione, finalizzato a recuperare la centralità del codice di procedura civile attraverso la riconduzione della maggior parte dei riti previsti dalla legislazione speciale nell’ambito di uno dei tre principali modelli di cognizione disciplinati dal codice consentirà di eliminare dal panorama processuale buona parte degli oltre 30 modelli che si sono andati via via stratificando nel tempo rendendo macchinoso il sistema della giustizia.

Nell’esercizio della delega il Governo razionalizza e semplifica la normativa processuale presente nella legislazione speciale, raccogliendo in un unico testo normativo tutte le disposizioni che disciplinano i procedimenti giudiziari previsti dalle leggi speciali, dando luogo ad un testo complementare al codice di procedura civile, in sostanziale prosecuzione del libro IV.

In particolare, secondo le indicazioni tracciate dal legislatore delegante, la bozza di decreto prevede che:

a) i riti speciali in cui prevalgono caratteri di concentrazione processuale (dunque i procedimenti in cui l’accertamento giudiziale deve caratterizzarsi per rapidità ed immediatezza) o di officiosità dell’istruzione (dunque i procedimenti in cui si realizzano deroghe più o meno incisive al principio dispositivo in ragione della necessità di tutela di una parte debole o della presenza, in forma più o meno rilevante, di un interesse pubblicistico), vadano ricondotti al rito del lavoro. Tra questi vengono individuati i procedimenti di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni, alle procedure di recupero degli aiuti di Stato indebitamente concessi, alle sanzioni amministrative inflitte per le trasgressioni alla legge sugli stupefacenti, ai verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, ai provvedimenti del Garante della privacy. Seguono ancora il rito del lavoro le controversie in materia di contratti agrari, quelle conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto, nonché il procedimento di impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti;

b) i riti speciali in cui prevalgono caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa (dunque i procedimenti in cui l’accertamento attiene a fattispecie semplici, compatibili anche con il procedimento camerale), sono ricondotti al rito sommario di cui agli artt. 702bis e ss. c.p.c., introdotti dalla stessa L. 69/2009. Tale rito è reso dunque applicabile alle cause sugli onorari forensi, alle opposizioni ai decreti di pagamento delle spese di giustizia, alle controversie sugli allontanamenti dei cittadini Ue e sulle espulsioni degli extracomunitari, ai procedimenti per il riconoscimento dello status di rifugiato e per il ricongiungimento dei familiari, alle opposizioni alle decisioni di convalida dei trattamenti sanitari obbligatori, alle cause in materia elettorale, alle liti sulle misure disciplinari a carico dei notai, alle opposizioni alla riabilitazione del debitore protestato, alle cause sul risarcimento danni per le intercettazioni telefoniche e quelle sulla discriminazione;

c) al rito ordinario sono invece ricondotti i procedimenti in materia di opposizioni alle procedure coattive per la riscossione delle entrate di Stato ed enti locali, quelli di opposizione alle stime effettuate nell’ambito di procedimenti di espropriazione, nonché le controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri (Anna Costagliola).

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