Rifiuti radioattivi: deposito nazionale e parco tecnologico

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Il D. Lgs. 31/2010 ha previsto la creazione di un deposito nazionale e un parco tecnologico attraverso l’utilizzo e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, da attività industriale, di ricerca e medico-sanitari.

Che cosa prevede, davvero, il D. Lgs. 31/2010?

Il D. Lgs. 31/2010 disciplina la localizzazione del Deposito Nazionale, incluso il Parco Tecnologico con centro studio e sperimentazione, le procedura autorizzative  a tale fine e i benefici economici per tutti i soggetti che saranno interessati ad ospitare tali strutture.

Il Deposito nazionale viene espressamente definito dall’articolo 2 del decreto, precisamente: “Il deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, e all’immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari”. Sarà, dunque, un deposito che permetterà di sistemare definitivamente i rifiuti radioattivi che oggi sono stoccati in depositi temporanei nel nostro paese. La Sogin S.P.A., inoltre, prevede che questo deposito sarà dal punto di vista paesaggistico totalmente compatibile con l’area circostante in considerazione del fatto che verrà ricoperto con una collina artificiale e manto erboso. La superficie totale che occuperanno il Deposito Nazionale e il Parco Tecnologico è pari a 150 ettari e una volta arrivato ad esaurimento circa la sua capacità recettiva verrà chiuso e lasciato al solo monitoraggio per un periodo minimo di 300 anni.

Per stabilire quale sarà il sito che ospiterà il Deposito Nazionale e il Parco Tecnologico si passa per una procedura complessa con molti termini da tenere presenti. Lo scorso 5 gennaio è stata pubblicata da parte della Sogin S.p.a. la proposta della Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee a tale fine ex art. 27 comma 1 dello stesso decreto legislativo.

Che cosa è la proposta di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee?

La proposta di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI) ex art. 27 comma 1 del D. Lgs. 31/2010 è il risultato di un’operazione di ricerca e studio effettuata dalla Sogin S.P.A., validata dall’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione dai Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente, per individuare il sito unico a livello nazionale per ospitare il Deposito Nazionale e il Parco Tecnologico.

La CNAPI contiene l’individuazione di 67 aree potenzialmente idonee divise in 4 insiemi per ordine decrescente circa la loro compatibilità. Ad ogni livello è stato collegato un colore ed una classe, precisamente:

 

  • A1 – Area continentale molto buona – Verde scuro
  • A2 – Area continentale buona – Verde chiaro
  • B – Area insulare – Azzurro
  • C – Area in zona sismica – Giallo

 

In considerazione dell’elencazione appena fatta, a parere di chi scrive, forse le aree azzurre e gialle potevano anche essere evitate. Vengono, infatti, considerate a compatibilità più bassa rispetto alle altre come già ad indicare qualche problematica e considerando il tipo di rifiuti che verranno trattati erano da non considerare.

Queste aree sono state individuate mediante l’adozione della guida tecnica n. 29 dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) concernente i criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività. Con riferimento all’oggetto trattato nella guida viene da chiedersi come mai siano esclusi i rifiuti ad alta attività seppur immagazzinati all’interno del Deposito Nazionale.

La Guida predispone due insiemi di criteri non tassativi e non in ordine di priorità o preferenza, ossia è possibile che durante le ricerche ne vengano inseriti degli altri:

  • Criteri di esclusione – Questi ovviamente sono utilizzati per escludere le aree del territorio nazionale che non potenzialmente idonee al fine richiesto mediante l’applicazione della normativa, dei dati e delle conoscenze tecniche disponibili;
  • Criteri di approfondimento – Questi possono essere definiti sussidiari rispetto ai primi poiché si prendono in considerazione solamente dopo aver utilizzato gli altri. I criteri di approfondimento servono anche per escludere successivamente delle aree che hanno superato il primo livello di analisi. L’indagine è effettuata tramite valutazioni specifiche.

Tra i criteri di esclusione troviamo quelli relativi all’esistenza di apparati vulcanici attivi o quiescenti, le aree contrassegnate da sismicità elevata o interessate da fenomeni di fogliazione, aree ubicate ad altitudine maggiore di 700 m s.l.m. o a 5 km di distanza dalla linea di costa attuale. Per quanto riguarda quelli di approfondimento abbiamo la presenza di manifestazione vulcaniche secondarie, presenza di movimento verticali significativi, particolari condizioni meteo-climatiche, presenza di fenomeni di erosione accelerata e produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di interesse archeologico e storico.

La proposta di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee è definitiva?

La domanda appare evidentemente priva di fondamento in considerazione della dicitura “proposta”, ma anche su questo ci sono dibattiti aperti che sono fuorvianti.

La CNAPI è solamente una proposta che attraverso il coinvolgimento di tutte le parti interessate porterà all’identificazione dell’unico sito nazionale scartando, di fatto, gli altri 66.

Dal giorno della pubblicazione della stessa ci sono 60 giorni per poter fare delle osservazioni. I legittimati a sollevare tali osservazioni alla Sogin. S.P.A. sono le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati. La particolarità della presentazione di queste osservazioni è quella che non possono essere in forma anonima.

Entro 120 giorni, invece, si dovrà promuovere il c.d. Seminario Nazionale al quale verranno invitati i soggetti interessati e le associazioni di categoria e sindacati. Una volta scaduti questi termini e sulla base delle osservazioni recapitate e del Seminario la Sogin S.P.A. dovrà provvedere alla pubblicazione di una carta aggiornata che tenga conto delle indicazioni suddette. Sarà poi il Ministero dello Sviluppo Economico entro il termine di 60 giorni e sentiti i Ministeri dell’Ambiente e delle Infrastrutture ad approvare la proposta della CNAPI.

Dopo l’approvazione definitiva inizia una procedimento che porterà ad una possibile intesa con le Regioni e gli Enti locali interessati, una conferenza ex art. 8 del D. Lgs. 281/1997, l’individuazione del sito unico per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico e l’autorizzazione per procedere alla costruzione dello stesso.

L’autorizzazione unica vale, ai sensi dell’art. 17-bis del D. Lgs. 31/2010, quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e, ove occorra, quale dichiarazione di inamovibilità e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi. L’autorizzazione unica costituisce variante agli strumenti urbanistici e sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato.

Cosa si può dire ancora in merito al D. Lgs. 31/2010?

Possiamo ricordare che i programmi di ricerca e sviluppo condotti da Sogin S.P.A. sono finanziati dalla componente tariffaria di cui all’art. 1 comma 1 lett. a) del D. L. 25/2003, precisamente derivanti dagli oneri generali del sistema elettrico.

Per concludere possiamo ricordare che al fine di massimizzare le ricadute socioeconomiche, occupazionali e culturali conseguenti alla realizzazione del Parco Tecnologico, è riconosciuto al territorio circostante il relative sito un contributo di natura economica. Tale contributo è destinato per il 10% alla Provincia o alle Provincie nel cui territorio è ubicato il sito, per il 55% al commune o ai comuni nel cui territorio è ubicato il sito e per il 35% ai comuni limitrofi in un’area compresa nei 25 km dal sito destinato a tale Parco. Per le persone residenti e le imprese operanti all’interno di un’area ricompresa entro I 20 km dal centro dell’edificio del Deposito saranno gli Enti Locali a dover riversare una percentuale di quanto avuto come beneficio attraverso una corrispondente riduzione del tribute comunale sui rifiuti o attraverso misure analoghe. Circa la percentuale da destinare il decreto nulla dice, probabilmente sarà lasciato ad una valutazione degli Enti interessati di concerto con I soggetti destinatari di tali misure compensative.

 

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Claudio Parroccini

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