Ricorso per la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata raccolta o rimozione dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale per gli anni 2006, 2007 e 2008

Lazzini Sonia 22/10/09
Scarica PDF Stampa
La richiesta non può trovare ACCOGLIMENTI IN QUANTO nonostante il “fatto notorio” dell’emergenza rifiuti, i ricorrenti non hanno provato di aver subito danni patrimoniali o non patrimoniali.
 
Né è ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria di un "danno esistenziale", inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale già rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a Costituzione, e che al di fuori di tale ambito non vi è spazio per la risarcibilità di ulteriori pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona
 
Né si può ritenersi che il danno sia "in re ipsa", e cioè coincida con l’evento, poiché il danno risarcibile, nella struttura della responsabilità aquiliana, non si pone in termini di automatismo rispetto al fatto dannoso, ma necessita di specifica prova in ordine ai profili del nesso causale e del pregiudizio concretamente risarcibile, secondo i principi generali sanciti ex art. 2043 c.c.
 
I ricorrenti, nella dedotta qualità di residenti nel Comune di Mondragone e di contribuenti della tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, deducono di aver subito danni per il degrado ambientale incidente sulla propria salute e sulla qualità della vita, lamentando il mancato svolgimento da parte del Comune del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. I ricorrenti chiedono la ripetizione della TARSU pagata senza aver goduto del relativo servizio, nonché il risarcimento del danno alla salute ed esistenziale derivante dall’emergenza rifiuti, perdurante nella città di Mondragone da oltre un quinquennio, nella misura di tremila euro per il triennio 2006-2008, ovvero nella misura minore o maggiore ritenuta equa per il ristoro del danno patrimoniale, consistente nell’inutile pagamento della TARSU, e del danno alla salute, quale lesione alla integrità psico-fisica dei ricorrenti riferita alla inalazione di esalazioni tossiche e di odori nauseabondi, nonché del danno esistenziale conseguente al peggioramento della qualità della vita, invocando altresì in via gradata subordinata la revoca dei ruoli TARSU per gli anni 2006-2008 a carico dei ricorrenti con restituzione di quanto eventualmente versato e la emissione di nuovi ruoli con importi non superiori al 40% della tariffa.
 
 
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?
 
Nel merito i ricorrenti lamentano di aver subito danni alla salute, consistenti nella lesione alla propria integrità psico-fisica a causa della inalazione di esalazioni tossiche e di odori nauseabondi, nonché danni esistenziali, conseguenti al peggioramento della qualità della vita, per effetto del mancato svolgimento da parte del Comune del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a seguito dall’emergenza rifiuti per il triennio 2006-2008.
Al riguardo giova premettere che l’azione risarcitoria innanzi al giudice amministrativo non è soggetta alla regola del principio dispositivo con metodo acquisitivo, tipica del processo impugnatorio, bensì al principio generale dell’onere della prova (artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.), per cui sui ricorrenti grava l’onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti per il riconoscimento di una responsabilità dell’amministrazione intimata, nonché la esistenza e la consistenza di un danno risarcibile (cfr. Cons. St., sez. IV, 21/4/2009, n. 2435; sez. V, 6/4/2009, 2143; sez. VI, 23/3/2009, 1716).
Pertanto l’esistenza del danno non è immancabilmente ravvisabile a causa della potenzialità lesiva di un atto o di comportamento illegittimo.
In particolare, anche il danno non patrimoniale, quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato, non essendo sufficiente al riguardo mere allegazioni sulle quali effettuare un giudizio di verosimiglianza
In particolare, è stato escluso che siano meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale
Come pure è stata esclusa la risarcibilità di un danno morale soggettivo, identificato in un mero perturbamento psichico ed in un deterioramento della qualità della vita, determinatosi in occasione di una compromissione, anche grave, della salubrità dell’ambiente (cfr. Cass., sez. III, 24/5/1997, n. 4631).
Ne consegue che le domande proposte dai ricorrenti vanno pertanto respinte.
 
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 5065 del 24 settembre 2009 emessa dal Tar Camapania, Napoli
 
N. 05065/2009 REG.SEN.
 
N. 04473/2008 REG.RIC.
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
 
Sezione Prima
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
Sul ricorso numero di registro generale 4473 del 2008, proposto da:
**********
contro
 
Comune di Mondragone, rappresentato e difeso dagli avv. ****************, con domicilio eletto in Napoli alla via R. ****** n. 45 presso l’avv. *****************;
 
 
per la condanna
 
dell’amministrazione al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata raccolta o rimozione dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale per gli anni 2006, 2007 e 2008.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Mondragone;
 
Viste le produzioni delle parti;
 
Visti tutti gli atti della causa;
 
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27/05/2009 il dott. ************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
 
FATTO
 
Con ricorso notificato il 21/7/2009, **********, nella dedotta qualità di residenti nel Comune di Mondragone e di contribuenti della tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, deducono di aver subito danni per il degrado ambientale incidente sulla propria salute e sulla qualità della vita, lamentando il mancato svolgimento da parte del Comune del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. I ricorrenti chiedono la ripetizione della TARSU pagata senza aver goduto del relativo servizio, nonché il risarcimento del danno alla salute ed esistenziale derivante dall’emergenza rifiuti, perdurante nella città di Mondragone da oltre un quinquennio, nella misura di tremila euro per il triennio 2006-2008, ovvero nella misura minore o maggiore ritenuta equa per il ristoro del danno patrimoniale, consistente nell’inutile pagamento della TARSU, e del danno alla salute, quale lesione alla integrità psico-fisica dei ricorrenti riferita alla inalazione di esalazioni tossiche e di odori nauseabondi, nonché del danno esistenziale conseguente al peggioramento della qualità della vita, invocando altresì in via gradata subordinata la revoca dei ruoli TARSU per gli anni 2006-2008 a carico dei ricorrenti con restituzione di quanto eventualmente versato e la emissione di nuovi ruoli con importi non superiori al 40% della tariffa.
 
Il Comune si è costituito in giudizio resistendo alle pretese avverse.
 
DIRITTO
 
1. Preliminarmente la difesa del Comune resistente eccepisce che le controversie relative al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani rientrerebbero nella giurisdizione del giudice tributario, ai sensi dell’art. 3-bis del decreto legge n. 203 del 2005.
 
L’eccezione è fondata nella parte in cui i ricorrenti sollevano questioni relative al pagamento ovvero alla restituzione di quanto versato per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
 
Infatti prevede l’art. 2 del d. lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 3-bis del decreto legge n. 203 del 2005, che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali … (nonché) … le controversie relative alla debenza … del canone … per lo smaltimento dei rifiuti urbani …”.
 
Pertanto la cognizione su questi aspetti della controversia è devoluta al giudice tributario (cfr. Cass., ss. uu., 8/3/2006, n. 4895).
 
2. La difesa del Comune resistente obietta, in via subordinata, che la competenza sulla causa spetterebbe al Tribunale amministrativo del Lazio in base all’art. 2-bis del decreto legge n. 245 del 2005, richiamato anche nel preambolo del decreto legge n. 90 del 2008.
 
Al riguardo giova rilevare che l’art. 4 del citato decreto legge n. 90 del 2008 demanda “alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell’amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati (…) estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati” … “ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21 …”, che prevede, tra l’altro, la competenza del Tribunale amministrativo regionale di Roma a conoscere in primo grado della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 225 del 1992.
 
Orbene la citata disposizione sul Tribunale competente, come si evince dal testo legislativo, è lasciata “ferma”, il che lascia intendere che non può ritenersi ampliato l’ambito applicativo di una norma di carattere chiaramente eccezionale che deroga all’ordinaria distribuzione delle competenze tra gli organi della giustizia amministrativa.
 
E’ pertanto da escludere che tale disposizione sia applicabile nella specie alla controversia in esame che non riguarda atti o provvedimenti dell’autorità commissariale per l’emergenza rifiuti in Campania.
 
3. Il Comune intimato deduce infine di essere carente di legittimazione passiva in quanto l’attività di smaltimento dei rifiuti sarebbe stata affidata al Commissariato di Governo per l’emergenza rifiuti in Campania fin dal 1994 e da ultimo con la legge n. 290 del 2006 ed il decreto legge n. 90 del 2008.
 
La controversia ha per oggetto i danni lamentati dai ricorrenti per il mancato svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani. La gestione di tale servizio, almeno fino all’entrata in funzione degli ambiti territoriali ottimali, continua a spettare ai comuni in regime di privativa, in base all’art. 198 del d. lgs. n. 152 del 2006 ed al previgente art. 21 del d. lgs. n. 22 del 1997, per cui va riconosciuta la legittimazione passiva dell’ente intimato a resistere.
 
4. Nel merito i ricorrenti lamentano di aver subito danni alla salute, consistenti nella lesione alla propria integrità psico-fisica a causa della inalazione di esalazioni tossiche e di odori nauseabondi, nonché danni esistenziali, conseguenti al peggioramento della qualità della vita, per effetto del mancato svolgimento da parte del Comune del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a seguito dall’emergenza rifiuti per il triennio 2006-2008.
 
Al riguardo giova premettere che l’azione risarcitoria innanzi al giudice amministrativo non è soggetta alla regola del principio dispositivo con metodo acquisitivo, tipica del processo impugnatorio, bensì al principio generale dell’onere della prova (artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.), per cui sui ricorrenti grava l’onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti per il riconoscimento di una responsabilità dell’amministrazione intimata, nonché la esistenza e la consistenza di un danno risarcibile (cfr. Cons. St., sez. IV, 21/4/2009, n. 2435; sez. V, 6/4/2009, 2143; sez. VI, 23/3/2009, 1716).
 
Sennonché, nella specie, nonostante il “fatto notorio” dell’emergenza rifiuti, i ricorrenti non hanno provato di aver subito danni patrimoniali o non patrimoniali.
 
Né si può ritenersi che il danno sia "in re ipsa", e cioè coincida con l’evento, poiché il danno risarcibile, nella struttura della responsabilità aquiliana, non si pone in termini di automatismo rispetto al fatto dannoso, ma necessita di specifica prova in ordine ai profili del nesso causale e del pregiudizio concretamente risarcibile, secondo i principi generali sanciti ex art. 2043 c.c. (cfr. Cass., sez. III, 4/7/2007, n.15131).
 
Pertanto l’esistenza del danno non è immancabilmente ravvisabile a causa della potenzialità lesiva di un atto o di comportamento illegittimo.
 
In particolare, anche il danno non patrimoniale, quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato, non essendo sufficiente al riguardo mere allegazioni sulle quali effettuare un giudizio di verosimiglianza (cfr. Cass., ss.uu., 11/11/2008, n. 26972).
 
Né è ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria di un "danno esistenziale", inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale già rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a Costituzione, e che al di fuori di tale ambito non vi è spazio per la risarcibilità di ulteriori pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona (cfr. Cass., ss.uu., cit. n. 26972 del 2008).
 
In particolare, è stato escluso che siano meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale (cfr. Cass., ss.uu., sent. cit.). Come pure è stata esclusa la risarcibilità di un danno morale soggettivo, identificato in un mero perturbamento psichico ed in un deterioramento della qualità della vita, determinatosi in occasione di una compromissione, anche grave, della salubrità dell’ambiente (cfr. Cass., sez. III, 24/5/1997, n. 4631).
 
Ne consegue che le domande proposte dai ricorrenti vanno pertanto respinte.
 
5. Considerata la novità delle questioni e le peculiarità della controversia si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese di causa.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Prima, respinge il ricorso n. 4473/08.
 
Spese compensate.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 maggio e 22 luglio 2009 con l’intervento dei Magistrati:
 
 
 
*************, Presidente
 
**************, ***********, Estensore
 
***************, Primo Referendario
 
  
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
   
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
Il 24/09/2009
 
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
 
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento