Richiesta di proroga di una polizza fideiussoria a causa del protrarsi delle operazioni di gara_errore della Compagnia di Assicurazioni_importo a garanzia calcolato senza tener conto degli oneri della sicurezza_ però premio uguale ad originaria e corretta

Lazzini Sonia 09/10/08
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Attesa l’identità del premio riscosso sia per la polizza originaria, sia per la sua proroga, è palese che l’indicazione ridotta del costo complessivo dell’opera e della somma garantita costituisce una mera svista dell’Agenzia di Assicurazioni, dovendo darsi rilevanza, ai fini dell’effettiva quantificazione della garanzia, all’importo del premio riscosso dalla ******à assicuratrice._In base al premio pagato, la garanzia prestata con la seconda polizza è identica a quella resa in occasione dell’emissione della polizza originaria_viene quindi conferma l’aggiudicazione provvisoria
 
Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 660 del 18 aprile 2008 emessa dal Tar Sicilia, Catania
 
< – Rilevato che:
 
Con la III^ censura l’Impresa ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in relazione alle prescrizioni del bando e del disciplinare, in quanto la BETA Costruzioni S.r.l. avrebbe prodotto la polizza fideiussoria n. 064019306, rilasciata dalla ZETA il 6 dicembre 2007, che garantirebbe la P.A. in misura inferiore al 2% prescritto dalla legge per la cauzione provvisoria.
 
Osserva il Collegio che la polizza in questione costituisce una proroga della polizza originaria, redatta il 30 marzo 2007, rilasciata dall’Agenzia RAS di Favara.
 
Nella polizza originaria, il costo complessivo dell’opera è indicato in Euro 355.676,64 (ivi compresi Euro 19.653,50 relativi agli oneri per la sicurezza), la somma garantita risulta essere di Euro 7.200,00 e l’importo del premio è quantificato in Euro 52,00 (di cui Euro 5,78 per imposte).
 
Nella polizza redatta il 6 dicembre 2007 dall’Agenzia ZETA (che nel frattempo aveva assorbito la RAS), il costo complessivo dell’opera è indicato in Euro 336.113,14 (sono stati dedotti Euro 19.653,50 relativi agli oneri per la sicurezza), la somma garantita risulta essere di Euro 6.900,00, mentre l’importo del premio è quantificato sempre in Euro 52,00 (di cui Euro 5,78 per imposte).
 
Attesa l’identità del premio riscosso sia per la polizza originaria, sia per la sua proroga, è palese che l’indicazione ridotta del costo complessivo dell’opera e della somma garantita costituisce una mera svista dell’Agenzia ZETA, dovendo darsi rilevanza, ai fini dell’effettiva quantificazione della garanzia, all’importo del premio riscosso dalla ******à assicuratrice.
 
In base al premio pagato, la garanzia prestata con la seconda polizza è identica a quella resa in occasione dell’emissione della polizza originaria.
 
Tale circostanza risulta confermata, in punto di fatto, da un’appendice alla seconda polizza, rilasciata dall’Agenzia ZETA il 21 febbraio 2008.
 
In ogni caso, la BETA Costruzioni S.r.l., essendo munita di certificazione di qualità ex art. 2, comma 1, lettera q) della L. n. 34/2000 (depositata in giudizio in copia dalla stessa Impresa ricorrente), ben poteva partecipare alla gara con una cauzione provvisoria ridotta del 50%, in applicazione dell’art. 8, comma 11 quater, lettera a) della L. 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo vigente in Sicilia.
 
Pertanto anche il motivo di gravame in esame dev’essere rigettato>
 
A cura di *************
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 660 del 18 aprile 2008, emessa dal Tar Sicilia, Catania
 
N. 0660/08 Reg. Sent
N. 0443/08 Reg. Gen                 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Quarta, composto dai ******************:
Dott. *************                        Presidente relatore estensore
Dott. Dauno Trebastoni                 I° Referendario
Dott.ssa ***************              I° Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 443/2008 R.G. proposto dall’Impresa ALFA Luigi & c. ******,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. ************, elettivamente domiciliato in Catania, Corso Italia n. 172, presso lo studio dell’Avv. ***************;
contro
il Comune di Longi (Messina), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. ***************, elettivamente domiciliato in Catania, Via Asilo Sant’***** n. 19, presso lo studio dell’Avv. ****************;
e nei confronti
dell’Impresa BETA Costruzioni, S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. ****************, domiciliato per legge presso la Segreteria della Sezione;
per l’annullamento
previa sospensione, del provvedimento del 14 dicembre 2007 (pubblicato all’Albo pretorio dal 17 al 19 dicembre 2007 n. 176), con il quale la commissione di gara ha aggiudicato provvisoriamente alla BETA Costruzioni, S.r.l. l’appalto dei “Lavori di costruzione strada di P.A. ***** – Vendipiano Cantaneto”, nonché dei verbali di gara del 13 novembre 2007 e del 14 dicembre 2007, nella parte in cui l’impresa controinteressata è stata ammessa e dichiarata aggiudicataria, anziché essere esclusa;
di ogni altro atto, annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale, tra essi esplicitamente compresi il provvedimento di approvazione degli atti di gara, l’eventuale aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto, con espressa riserva di motivi aggiunti;
con riserva a separato giudizio
della eventuale condanna della P.A. al risarcimento del danno ingiusto arrecato e/o arrecando all’impresa ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune intimato e della BETA Costruzioni, S.r.l.;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla Camera di Consiglio del 12 marzo 2008 il Consigliere Dott. *************;
Uditi gli Avvocati delle parti costituite come da verbale di causa;
Visto l’art. 26 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo modificato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000, n. 205, in base al quale, nella Camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Tar può decidere il ricorso con sentenza succintamente motivata, ove si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso stesso;
Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
A – Premesso quanto rappresentato nell’atto introduttivo del giudizio, notificato il 18 febbraio 2088, depositato il 27 febbraio 2008.
Premesso che:
Con bando pubblicato nella G.U.R.S. 16 febbraio 2007 n. 7, il Comune di Longi ha indetto una gara di appalto, a pubblico incanto, per l’affidamento dei “Lavori di costruzione strada di P.A. ***** – Vendipiano Cantaneto”, per l’importo a base d’asta di Euro 355.676,64, ivi compresi Euro 19.653,50 relativi agli oneri per la sicurezza, prescrivendo che le offerte avrebbero dovuto essere presentate entro le ore 10,30 del 4 aprile 2007. Per l’aggiudicazione è stato prescelto il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza.
Alla gara di cui trattasi hanno partecipato vari concorrenti.
Il seggio di gara si è insediato il 19 aprile 2007 e, dopo numerose sedute, il 16 maggio 2007 ha sospeso i propri lavori, rinviandoli a data da destinarsi.
Nella successiva seduta del 13 novembre 2007 il seggio di gara ha richiesto ai concorrenti di produrre la proroga della cauzione provvisoria, resasi necessaria a causa del protrarsi delle operazioni.
Nell’ulteriore seduta del 14 dicembre 2007 lo stesso seggio di gara, previo sorteggio tra i concorrenti che avevano presentato il ribasso del 7,319%, ha aggiudicato provvisoriamente l’appalto all’Impresa BETA Costruzioni, S.r.l.,prima sorteggiata.
Il relativo verbale è stato pubblicato all’albo pretorio dell’Ente locale dal 17 al 19 dicembre 2007.
Con il presente gravame la  ALFA ***** & c. ******, impresa seconda sorteggiata, ha impugnato gli atti di gara, sostenendo che la BETA Costruzioni S.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa.
Il Comune di Longi e l’Impresa aggiudicataria si sono costituiti in giudizio per avversare il gravame, chiedendone il rigetto.
B – Rilevato che:
Con la I^ censura viene dedotta dalla ALFA Luigi e & ****** la violazione e falsa applicazione dell’art. 75, comma 1, lettere b) e c) del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in relazione alle prescrizioni del bando e del disciplinare, per non avere il direttore tecnico ***************** reso le dichiarazioni di competenza.
Per il Collegio, tale rilievo è privo di pregio.
Dalla documentazione depositata in giudizio dalla BETA Costruzioni S.r.l., risulta che l’Amministratore unico della società è  il ************************, nato ad Agrigento il 14 settembre 1974, mentre i  Direttori tecnici sono lo stesso Amministratore unico ***************** ed il Geom. ***************.
Allorché l’Impresa aggiudicataria ha trasmesso in sede di gara le dichiarazioni di cui all’art. 75, comma 1, lettere b) e c) del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, il *************** ha prodotto un’unica dichiarazione, in qualità di amministratore unico, mentre per i direttori tecnici è stata prodotta la dichiarazione del Geom. ******. E non avrebbe potuto essere altrimenti, in quanto, atteso il cumulo delle cariche sociali in capo al ********, una seconda dichiarazione resa da parte di quest’ultimo in qualità di direttore tecnico sarebbe stata del tutto superflua ed inutile.
C – Rilevato che:
L’art. 75, comma 1, lettera h) del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 prescrive che sono esclusi dalle gare i concorrenti che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici.
Il successivo comma 2 dispone che “i concorrenti dichiarano ai sensi delle vigenti leggi l’inesistenza delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), d), e), f), g) e h)”.
Con la II^ censura la ALFA Luigi e & ****** deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 75, comma 1, lettera h) del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in relazione alle prescrizioni del bando e del disciplinare, in quanto la BETA Costruzioni S.r.l. avrebbe dichiarato “di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici”, omettendo di indicare di non avere reso false dichiarazioni”, come prescritto dalla normativa richiamata.
Osserva il Collegio che, nel rendere la dichiarazione di cui trattasi, l’Impresa aggiudicataria è incorsa in un palese errore materiale, relativamente al quale il seggio di gara avrebbe potuto chiedere chiarimenti o un’integrazione della dichiarazione stessa.
Infatti, per giurisprudenza pacifica (Cfr. T.A.R. Palermo, Sezione Seconda,  11 luglio 2003 , n. 1106), che trova un aggancio testuale nella Direttiva CEE 18 giugno 1992 n. 50,  in presenza di irregolarità ascrivibili ad errori di ordine materiale, la Stazione appaltante può chiedere i chiarimenti ritenuti necessari all’impresa interessata, in forza sia del principio di massima partecipazione, sia del principio che consente (sempre che non vi si oppongano clausole espresse del bando ovvero ragioni legate al rispetto della "par condicio" dei concorrenti) la regolarizzazione delle dichiarazioni incomplete rese alla P.A. e che trova applicazione anche in materia di dichiarazioni richieste per la partecipazione a procedure di appalto.
Tanto basta per rigettare il motivo di gravame in esame.
D – Rilevato che:
Con la III^ censura l’Impresa ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in relazione alle prescrizioni del bando e del disciplinare, in quanto la BETA Costruzioni S.r.l. avrebbe  prodotto la polizza fideiussoria n. 064019306, rilasciata dalla ZETA il 6 dicembre 2007, che garantirebbe la P.A. in misura inferiore al 2% prescritto dalla legge per la cauzione provvisoria.
Osserva il Collegio che la polizza in questione costituisce una proroga della polizza originaria, redatta il 30 marzo 2007, rilasciata dall’Agenzia R. di F..
Nella polizza originaria, il costo complessivo dell’opera è indicato in Euro 355.676,64 (ivi compresi Euro 19.653,50 relativi agli oneri per la sicurezza), la somma garantita risulta essere di Euro 7.200,00 e l’importo del premio è quantificato in Euro 52,00 (di cui Euro 5,78 per imposte).
Nella polizza redatta il 6 dicembre 2007 dall’Agenzia ZETA (che nel frattempo aveva assorbito la R., il costo complessivo dell’opera è indicato in Euro 336.113,14 (sono stati dedotti Euro 19.653,50 relativi agli oneri per la sicurezza), la somma garantita risulta essere di Euro 6.900,00, mentre l’importo del premio è quantificato sempre in Euro 52,00 (di cui Euro 5,78 per imposte).
Attesa l’identità del premio riscosso sia per la polizza originaria, sia per la sua proroga, è palese che l’indicazione ridotta del costo complessivo dell’opera e della somma garantita costituisce una mera svista dell’Agenzia ZETA, dovendo darsi rilevanza, ai fini dell’effettiva quantificazione della garanzia, all’importo del premio riscosso dalla ******à assicuratrice.
In base al premio pagato, la garanzia prestata con la seconda polizza è identica a quella resa in occasione dell’emissione della polizza originaria.
Tale circostanza risulta confermata, in punto di fatto, da un’appendice alla seconda polizza, rilasciata dall’Agenzia ZETA il 21 febbraio 2008.
In ogni caso, la BETA Costruzioni S.r.l., essendo munita di certificazione di qualità ex art. 2, comma 1, lettera q) della L. n. 34/2000 (depositata in giudizio in copia dalla stessa Impresa ricorrente), ben poteva partecipare alla gara con una cauzione provvisoria ridotta del 50%, in applicazione dell’art. 8, comma 11 quater, lettera a) della L. 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo vigente in Sicilia.
Pertanto anche il motivo di gravame in esame dev’essere rigettato.
E – Ritenuto, in conclusione, di rigettare il ricorso in epigrafe, disponendo l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Quarta rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 12 marzo 2008.
Il Presidente relatore estensore
(*******************) 
 
Depositata in Segreteria il 18 aprile 2008

Lazzini Sonia

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