Richiesta di’accertamento della responsabilità e il conseguente risarcimento del danno derivante dal ritardo con il quale l’amministrazione intimata avrebbe rilasciato le autorizzazioni richieste: nè può ravvisarsi una colpa nel provvedimento con il quale

Lazzini Sonia 03/12/09
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Anche tale provvedimento doveva, infatti, essere impugnato, nell’ordinario termine di legge e con specifiche censure, affinché questo giudice potesse poi pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno consequenziale.
La condanna al risarcimento dei danni non è una conseguenza automatica dell’illegittimità dei provvedimenti, essendo onere del danneggiato fornire la prova di tutti gli altri elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria ex art. 2043 cc, atteso che la realtà creata dall’azione amministrativa è nella disponibilità della parte sia sotto il profilo dell’allegazione che sotto quello della acquisizione conoscitiva (ex multis, CdS Sez. VI 4460/03; ma vedi anche CdS Sez. VI 7386/06 in ordine al requisito della colpa).
Nel caso di specie i ricorrenti non hanno fornito tale prova né in relazione al provvedimento, non impugnato nei termini di legge né con specifiche censure nel presente gravame, né in relazione al ritardo nel rilascio di ulteriori titoli autorizzatori di cui ci si limita, genericamente, a riferire l’avvenuta presentazione senza produrre alcuna documentazione né alcun estremo.
Manca la prova della colpa dell’amministrazione come apparato, del nesso di causalità e del danno.
Come reiteramente affermato dalla giurisprudenza amministrativa il c.d. vincolo della pregiudiziale amministrativa comporta che il provvedimento lesivo di un interesse sostanziale sia aggredito in via impugnatoria per la sua demolizione e conseguentemente in via risarcitoria per i suoi effetti lesivi, avendo il Legislatore fissato il criterio della consequenzialità della tutela risarcitoria rispetto a quella di annullamento per confermare la priorità del processo impugnatorio e la prevalenza dell’interesse collettivo al pronto e risolutivo sindacato dell’agire pubblico (così Tar Calabria, Reggio Calabria, 1194/07 ma vedi anche Ad Pl 12/2007)._Senza considerare che, nel caso di specie come in casi analoghi, il tempestivo ricorso per l’annullamento del provvedimento lesivo, ove fondato, avrebbe potuto evitare il danno o, quantomeno, limitarlo.
Il ricorso è infondato.
Come esposto nella parte in fatto, con l’odierno gravame i ricorrenti chiedono la condanna dell’amministrazione comunale di Catanzaro al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall’inerzia del Comune nel rilascio delle autorizzazioni richieste, al fine di consentire la voltura delle autorizzazioni amministrative e sanitarie, il subentro di altro soggetto, proprio avente causa, nella concessione demaniale n. 14 del 2004 e l’autorizzazione all’inizio di lavori di manutenzione ordinaria.
In ordine a tale domanda il ricorso si presenta del tutto sfornito di ogni principio di prova in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una responsabilità in capo alla intimata amministrazione.
Nel caso di specie i ricorrenti asseriscono che i danni denunciati, e tuttavia non provati, sarebbero conseguiti dall’inerzia dell’amministrazione nel rilasciare i titoli autorizzatori richiesti a seguito della cessione dell’azienda a terzi.
Essi, tuttavia, non forniscono prova alcuna di tali richieste, per le quali non vi sono riferimenti certi né in ordine al loro contenuto né in ordine alla data in cui sono state presentate.
Non risulta, quindi, provata alcuna colpa dell’amministrazione, ove anche essa possa ravvisarsi nella mera inerzia, tenuto anche conto del fatto che l’ordinamento in simili casi fornisce appositi rimedi quali il ricorso avverso il silenzio.
Né può ravvisarsi una colpa nel provvedimento con il quale l’amministrazione avrebbe dato attuazione al piano spiagge prevedendo la demolizione di taluni stabilimenti, solo per il fatto che su tale iniziale intendimento, la demolizione degli stabilimenti, l’amministrazione sia tornata rivedendo la propria posizione.
Anche tale provvedimento doveva, infatti, essere impugnato, nell’ordinario termine di legge e con specifiche censure, affinché questo giudice potesse poi pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno consequenziale.
A ciò si aggiunga, in via di fatto, che il contratto di cessione dello stabilimento, per come enunciato nel ricorso, sarebbe stato stipulato il 1° marzo 2004, un periodo nel quale era già vigente il Piano Spiagge e non era stato ancora revocato il vincolo di demolizione delle strutture balneari in questione.
Questa circostanza, quindi, conferma che la cessione è avvenuta in un momento nel quale nessun affidamento legittimo poteva sorgere in capo ai contraenti in ordine al rilascio di alcun titolo autorizzatorio, posto che la struttura, all’epoca della cessione, doveva essere demolita.
Alla luce di quanto sopra esposto la domanda di risarcimento del danno va rigettata
 
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1174 del 4 novembre 2009, emesso dal Tar Calabria, Catanzaro
 
 
N. 01174/2009 REG.SEN.
N. 01080/2005 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1080 del 2005, proposto da:
A. Raffaele e *******, rappresentati e difesi dall’avv. ****************, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Catanzaro, via F. Crispi, 166;
contro
Comune di Catanzaro, rappresentato e difeso dagli avv.ti ******************* e ************, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale del Comune di Catanzaro, via Jannoni;
per l’accertamento della responsabilità
e il conseguente risarcimento del danno derivante dal ritardo con il quale l’amministrazione intimata avrebbe rilasciato le autorizzazioni richieste;
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Catanzaro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore per l’udienza pubblica del giorno 09/10/2009 la dott.ssa ******************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO
Con ricorso notificato all’amministrazione comunale in data 5 ottobre 2005 e depositato il successivo 14 ottobre, i ricorrenti chiedono la condanna dell’amministrazione comunale di Catanzaro al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall’inerzia del Comune nel rilascio delle autorizzazioni richieste, al fine di consentire la voltura delle autorizzazioni amministrative e sanitarie, il subentro di altro soggetto, proprio avente causa, nella concessione demaniale n. 14 del 2004 e l’autorizzazione all’inizio di lavori di manutenzione ordinaria.
In base alla esposizione contenuta in ricorso il sig. A. è il titolare unico dell’Impresa individuale “La Pineta” e gestisce uno stabilimento balneare sull’arenile di Catanzaro Lido, attivo fin dal 1968.
Con concessione n. 14 del 2004 la Regione Calabria ha concesso alla ditta del ricorrente il diritto di occupare una superficie di mq. 2000, allo scopo di mantenervi uno stabilimento balneare ed annessi servizi di bar, ristorante ed area per ombrelloni e sdraio, con scadenza il 31 dicembre 2007.
Espongono altresì che con Deliberazione n. 24 del 21 maggio 2002 il Consiglio comunale ha approvato il “piano Spiagge” per una migliore organizzazione del litorale e delle strutture balneari insistenti sulla spiaggia.
In attuazione di detto piano sono state attivate le procedure relative alla sostituzione pianificata delle strutture fisse esistenti, previa demolizione di alcuni lidi tra i quali quello dell’odierno ricorrente.
Nel 2005, tuttavia, il consiglio Comunale avrebbe rettificato il “Piano Spiagge”, in asserito accoglimento delle istanze presentate dai possessori delle relative concessioni demaniali ed accertata la compatibilità dello stabilimento del ricorrente con le funzioni previste dal Piano, così rimuovendo il vincolo di demolizione.
Con l’odierno gravame ci si duole sia del ritardo con il quale il Comune ha rimosso l’ordine di demolizione sia dell’inerzia manifestata in occasione del rilascio di una serie di autorizzazioni richieste a seguito della cessione a terzi della azienda commerciale avente ad oggetto l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché l’attività di intrattenimento e lo stabilimento balneare “la Pineta”.
Ciò premesso i ricorrenti chiedono il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti per effetto di tale ritardo, a causa del quale si sarebbe verificata la condizione risolutiva apposta al contratto di cessione dell’azienda, con conseguente perdita della somma di € 114.608.
Chiedono, altresì, il risarcimento del danno esistenziale procurato alla madre del *******, *******, di riflesso per effetto del pregiudizio economico e professionale subito dal figlio, unica fonte di sostentamento del nucleo familiare.
L’amministrazione intimata si è costituita per eccepire l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del piano spiagge approvato dal Consiglio Comunale in data 21 maggio 2002 e pubblicata nell’albo pretorio nonché per controdedurre nel merito.
Alla pubblica udienza del 9 ottobre 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Come esposto nella parte in fatto, con l’odierno gravame i ricorrenti chiedono la condanna dell’amministrazione comunale di Catanzaro al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall’inerzia del Comune nel rilascio delle autorizzazioni richieste, al fine di consentire la voltura delle autorizzazioni amministrative e sanitarie, il subentro di altro soggetto, proprio avente causa, nella concessione demaniale n. 14 del 2004 e l’autorizzazione all’inizio di lavori di manutenzione ordinaria.
In ordine a tale domanda il ricorso si presenta del tutto sfornito di ogni principio di prova in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una responsabilità in capo alla intimata amministrazione.
Nel caso di specie i ricorrenti asseriscono che i danni denunciati, e tuttavia non provati, sarebbero conseguiti dall’inerzia dell’amministrazione nel rilasciare i titoli autorizzatori richiesti a seguito della cessione dell’azienda a terzi.
Essi, tuttavia, non forniscono prova alcuna di tali richieste, per le quali non vi sono riferimenti certi né in ordine al loro contenuto né in ordine alla data in cui sono state presentate.
Non risulta, quindi, provata alcuna colpa dell’amministrazione, ove anche essa possa ravvisarsi nella mera inerzia, tenuto anche conto del fatto che l’ordinamento in simili casi fornisce appositi rimedi quali il ricorso avverso il silenzio.
Né può ravvisarsi una colpa nel provvedimento con il quale l’amministrazione avrebbe dato attuazione al piano spiagge prevedendo la demolizione di taluni stabilimenti, solo per il fatto che su tale iniziale intendimento, la demolizione degli stabilimenti, l’amministrazione sia tornata rivedendo la propria posizione.
Anche tale provvedimento doveva, infatti, essere impugnato, nell’ordinario termine di legge e con specifiche censure, affinché questo giudice potesse poi pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno consequenziale.
Come reiteramente affermato dalla giurisprudenza amministrativa il c.d. vincolo della pregiudiziale amministrativa comporta che il provvedimento lesivo di un interesse sostanziale sia aggredito in via impugnatoria per la sua demolizione e conseguentemente in via risarcitoria per i suoi effetti lesivi, avendo il Legislatore fissato il criterio della consequenzialità della tutela risarcitoria rispetto a quella di annullamento per confermare la priorità del processo impugnatorio e la prevalenza dell’interesse collettivo al pronto e risolutivo sindacato dell’agire pubblico (così Tar Calabria, Reggio Calabria, 1194/07 ma vedi anche Ad Pl 12/2007).
Senza considerare che, nel caso di specie come in casi analoghi, il tempestivo ricorso per l’annullamento del provvedimento lesivo, ove fondato, avrebbe potuto evitare il danno o, quantomeno, limitarlo.
A ciò si aggiunga la circostanza, dedotta dalla difesa comunale, della assenza di osservazioni da parte del sig. A. in sede di approvazione del piano spiagge
Appare, poi, opportuno ribadire che la condanna al risarcimento dei danni non è una conseguenza automatica dell’illegittimità dei provvedimenti, essendo onere del danneggiato fornire la prova di tutti gli altri elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria ex art. 2043 cc, atteso che la realtà creata dall’azione amministrativa è nella disponibilità della parte sia sotto il profilo dell’allegazione che sotto quello della acquisizione conoscitiva (ex multis, CdS Sez. VI 4460/03; ma vedi anche CdS Sez. VI 7386/06 in ordine al requisito della colpa).
Nel caso di specie i ricorrenti non hanno fornito tale prova né in relazione al provvedimento, non impugnato nei termini di legge né con specifiche censure nel presente gravame, né in relazione al ritardo nel rilascio di ulteriori titoli autorizzatori di cui ci si limita, genericamente, a riferire l’avvenuta presentazione senza produrre alcuna documentazione né alcun estremo.
Manca la prova della colpa dell’amministrazione come apparato, del nesso di causalità e del danno.
A ciò si aggiunga, in via di fatto, che il contratto di cessione dello stabilimento, per come enunciato nel ricorso, sarebbe stato stipulato il 1° marzo 2004, un periodo nel quale era già vigente il Piano Spiagge e non era stato ancora revocato il vincolo di demolizione delle strutture balneari in questione.
Questa circostanza, quindi, conferma che la cessione è avvenuta in un momento nel quale nessun affidamento legittimo poteva sorgere in capo ai contraenti in ordine al rilascio di alcun titolo autorizzatorio, posto che la struttura, all’epoca della cessione, doveva essere demolita.
Alla luce di quanto sopra esposto la domanda di risarcimento del danno va rigettata.
Sussistono sufficienti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro -sez. 2^- definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 09/10/2009 con l’intervento dei Magistrati:
*******************, Presidente
********************, Primo Referendario, Estensore
*****************, Referendario
L’ESTENSORE                  IL PRESIDENTE
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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