Regolamentazione della circolazione stradale: chi è responsabile?

Scarica PDF Stampa

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con circolare prot. 16742, del 22.02.2010, ha ribadito che la regolamentazione della circolazione strada spetta, innanzitutto, e come regola generale, al dirigente competente.

Analizziamo la normativa vigente, per poi giungere a “chiudere il cerchio” con quanto fissato dal Ministero.

Il codice della strada, all’articolo 5 (“Regolamentazione della circolazione in generale”), comma 3, stabilisce che “I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali”.

Per quanto riguarda, in particolare, la regolamentazione della circolazione nei centri abitati, l’articolo 7, codice della strada, attribuisce, al comma 1, il compito di disciplina al Comune, con ordinanza del Sindaco.

Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, la competenza per l’emanazione dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione si suddivide tra il Prefetto (sospensione temporanea della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare  e divieto di circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose in giorni festivi o in particolari altri giorni; transito di greggi ed armenti – rif. articolo 6, commi 1 e 2, codice della strada)  e l’ente proprietario della strada, per gli altri tipi di provvedimenti, previsti dall’articolo 6, comma 4. Per quanto riguarda, in particolare, i provvedimenti relativi a obblighi, divieti, limitazioni (articolo 6, comma 4, lettera b), riserva di corsie a determinate categorie di veicoli (lettera c), istituzione della sosta a pagamento (lettera d), previsione dell’obbligo per i veicoli di essere muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio (lettera e), istituzione del divieto di sosta per esigenze di carattere tecnico o di pulizia (lettera f), è competente il Comune, previo parere positivo dell’ente proprietario della strada.

Il codice della strada è del 1992. Nel 2000, il Legislatore ha approvato il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267). In particolare, per quanto concerne l’argomento di cui ci si sta occupando, è di interesse l’articolo 107, rubricato “Funzioni e responsabilità della dirigenza”.

In tale norma, al comma 2,  si specifica che “Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108”.

Il successivo comma 5 specifica che “A decorrere dall’entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I, titolo III l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti”.

Da tale norma si evince, quindi, come competente all’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi sia il dirigente competente, a meno che tali atti spettino agli organi di indirizzo e controllo politico amministrativo (giunta e/o consiglio) o al segretario/direttore generale.

Nel caso degli atti di regolamentazione della circolazione, con l’approvazione del TUEL, la competenza alla loro adozione è, quindi, stata trasferita al dirigente competente: in particolare, nel caso di regolamentazione all’interno dei centri abitati, la competenza non è più del sindaco ma del competente dirigente (o, in assenza della dirigenza, del responsabile del servizio o ufficio).

Tentando di riassumere schematicamente le competenze relative alla regolamentazione della circolazione, all’interno dei centri abitati, si può sostenere che:

  • Competenza generale : dirigente/responsabile del servizio competente
  • Tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati:  

– Prefetto: sospensione temporanea della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare  e divieto di circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose in giorni festivi o in particolari altri giorni; transito di greggi ed armenti – rif. articolo 6, commi 1 e 2, codice della strada) 

– Ente proprietario della strada:  per gli altri tipi di provvedimenti, previsti dall’articolo 6, comma 4.

– Comune (dirigente/responsabile del servizio competente) previo parere positivo dell’ente proprietario della strada: provvedimenti relativi a obblighi, divieti, limitazioni (articolo 6, comma 4, lettera b), riserva di corsie a determinate categorie di veicoli (lettera c), istituzione della sosta a pagamento (lettera d), previsione dell’obbligo per i veicoli di essere muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio (lettera e), istituzione del divieto di sosta per esigenze di carattere tecnico o di pulizia (lettera f).

 

  • Giunta comunale:

– individuazione di  aree pedonali e zone a traffico limitato. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta;
– individuazione aree destinate a parcheggio a pagamento;
– atti di pianificazione riservati dalle direttive ministeriali per la redazione, adozione e attuazione del PUT (articolo 36);
– delimitazione del centro abitato (articolo 4).

 

  • Sindaco: competente per l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti (a norma degli articolo 50 e 54, TUEL), di competenza del Comune.

 

  • Strade urbane di cui al comma 2, lettere D (di scorrimento), E ( di quartiere) e F ( locali): sono sempre comunali quando siano situate nell’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti:
    – Strade urbane in centro abitato: competente sempre Comune (dirigente/responsabile del servizio competente);
    – Strade statali, regionali, provinciali, comunali in centro abitato – Comune sup. 10.000 abitanti: competente Comune (dirigente/responsabile del servizio competente)
    – Strade statali, regionali, provinciali, comunali in centro abitato – Comune inf. 10.000 abitanti: competente ente proprietario della strada
    – Strade fuori dai centri abitati: competente ente proprietario della strada (per le strade comunali, il dirigente/responsabile del servizio comunale competente)

 

Il Ministero delle Infrastrutture e de Trasporti, con la circolare 16742, ha ribadito il principio di carattere generale, secondo cui “dopo l’entrata in vigore del TUEELL (articolo 107) spetta al dirigente l’adozione dei provvedimenti aventi contenuto tecnico, e come tali anche quelli di disciplina della circolazione che non siano di competenza della Giunta (ZTL o zone assimilate, APU e aree per la sosta a pagamento) ovvero che abbiano carattere generale, al punto di avere un rilievo politico”.

Il Ministero precisa che nel caso di competenza del dirigente competente, la Giunta comunale non ha alcuna possibilità di intervento nella regolamentazione della circolazione, in quanto la decisione della Giunta non potrebbe che fondarsi sul parere tecnico del dirigente competente all’adozione del provvedimento.

L’articolo 107, TUEL, che individua le competenze dell’organo dirigenziale, deve essere necessariamente integrato dal previsioni statutarie e regolamentari, approvate da ciascun ente locale nell’ambito del principio costituzionale di autonomia.

In generale, il Ministero precisa che le ordinanze per la viabilità sono di competenza del dirigente (o responsabile del servizio) posto al vertice dell’articolazione organizzativa dell’ente a cui è demandata la funzione in materia di regolamentazione della circolazione.

Se all’articolazione organizzativa dell’ente è stata attribuita la funzione in materia di viabilità, mobilità, traffico, o definita in qualunque altro modo, la competenza all’adozione delle relative ordinanze farà necessariamente capo al responsabile di più alto livello della stessa struttura.

Se, quindi, il comandante della polizia municipale sia posto, secondo l’articolazione organizzativa dell’ente, al vertice della struttura, l’adozione dei singoli provvedimenti (ordinanze) per la regolazione del traffico spetteranno al medesimo; diversamente, ove il comandante della polizia municipale non risulti essere la figura apicale, o nel caso in cui sia stato individuato altro ufficio amministrativo comunale competente all’adozione delle citate ordinanze, l’adozione di tali provvedimento spetterà al dirigente/responsabile del servizio della struttura organizzativa competente.

Massavelli Marco

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento