Regime per impatriati: risposte su smart working per datore estero e decorrenza

Il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, continua a sollevare dubbi pratici.

Redazione 13/01/26
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Il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 (come modificato dalla L. 23 settembre 2025, n. 132), continua a sollevare dubbi pratici quando il rientro in Italia si accompagna a forme di lavoro da remoto o a rapporti con datori di lavoro esteri. Un interpello recente affronta un caso tipico: contribuente rientrata dal Regno Unito, assunta in Italia con contratto a tempo indeterminato, sede di lavoro in Italia e possibilità di lavoro da remoto, ma alle dipendenze di una società estera. La risposta dell’Agenzia chiarisce soprattutto due profili: (i) la compatibilità del lavoro “in smart working” con datore estero; (ii) il momento di decorrenza dell’agevolazione, legato alla residenza fiscale. Per approfondimenti sul nuovo diritto del lavoro, abbiamo organizzato il corso di formazione Corso avanzato di diritto del lavoro -Il lavoro che cambia: gestire conflitti, contratti e trasformazioni.

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Indice

1. Il caso: rientro dall’estero e nuovo rapporto con società estera


L’Istante dichiara di essersi trasferita nel Regno Unito nel dicembre 2020, di aver iniziato a lavorare nel 2021 con contratto UK e di essersi iscritta all’AIRE dal 10 settembre 2021. Nel novembre 2022 cambia impiego, sempre nel Regno Unito. Il rientro in Italia avviene l’8 settembre 2025 con l’obiettivo di stabilirvisi stabilmente; dal 10 settembre 2025 inizia un nuovo lavoro con contratto italiano (CCNL Commercio), tempo indeterminato, sede di lavoro in Italia (ufficio a Milano) e possibilità di lavoro da remoto. La società datrice ha sede legale a Berlino e non è collegata ai precedenti datori esteri. Il cambio di residenza anagrafica in Italia (con conseguente disiscrizione AIRE) viene prospettato entro la fine del 2025.

2. Il perimetro del nuovo regime: redditi agevolati e condizioni


L’art. 5 del D.Lgs. 209/2023 prevede, entro il limite annuo di 600.000 euro, la tassazione del 50% dei redditi di lavoro dipendente (e assimilati) e di lavoro autonomo prodotti in Italia, a condizione che ricorrano specifici requisiti. In sintesi operativa:

  • impegno a mantenere la residenza fiscale in Italia per il periodo richiesto dal regime (anno di trasferimento + quattro successivi);
  • assenza di residenza fiscale in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il trasferimento;
  • attività lavorativa prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
  • elevata qualificazione/specializzazione (o attività di ricerca, anche in ambito IA), secondo le definizioni richiamate dalla norma.

La disciplina irrigidisce inoltre il requisito di permanenza all’estero (sei o sette periodi d’imposta) se l’attività in Italia è resa in favore dello stesso soggetto per cui si lavorava all’estero o di un soggetto del medesimo gruppo; nel caso prospettato, invece, l’Istante evidenzia l’assenza di collegamenti con i precedenti datori.

3. Smart working e datore estero: il criterio decisivo è “dove si lavora”


Il punto più rilevante, per chi opera con contratti transnazionali, è che l’Agenzia richiama i chiarimenti già resi sul “vecchio” regime (art. 16 D.Lgs. 147/2015) e li ritiene utilizzabili anche per il nuovo impianto: ciò che conta è che i redditi siano prodotti in Italia e che la prestazione sia svolta prevalentemente nel territorio dello Stato. In questa logica, l’agevolazione non è preclusa dal fatto che il datore di lavoro sia estero o che l’attività si svolga in modalità da remoto, purché il lavoro sia materialmente reso dall’Italia per la maggior parte del periodo d’imposta.

4. Decorrenza: perché l’agevolazione parte dal 2026 (e non dal 2025)


L’Istante riteneva di poter applicare il regime già dal 2025. L’Agenzia, invece, aggancia la fruizione al periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale in Italia. Poiché la formalizzazione del rientro (iscrizione anagrafica e disiscrizione AIRE) è indicata “entro fine 2025”, l’Amministrazione conclude che il beneficio potrà essere fruito dal periodo d’imposta 2026 e per i successivi quattro anni, sempre al ricorrere di tutti i requisiti sostanziali.

5. Fruizione in dichiarazione se il datore estero non applica l’agevolazione


Infine, viene ribadito un aspetto pratico: se il datore di lavoro estero non riconosce l’agevolazione in busta paga (ad esempio perché non opera ritenute in Italia o non ha stabile organizzazione), il lavoratore può recuperare il beneficio direttamente in dichiarazione dei redditi, valorizzando correttamente i redditi “prodotti in Italia” e la spettanza del regime.

6. Chiusura: la checklist per evitare errori


In casi simili, la verifica va condotta su tre piani: residenza fiscale effettiva (tempistica e requisiti), prevalenza della prestazione in Italia (anche in smart working) e qualificazione richiesta dalla norma. La risposta dell’Agenzia offre una linea chiara: datore estero e lavoro da remoto non sono ostacoli, ma la decorrenza segue rigidamente l’anno di trasferimento della residenza fiscale.

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