Qualora possano esserci seri dubbi sulla veridicità di un documento (il certificato del casellario giudiziale riguardante il legale rappresentante) presentato da una ditta partecipante ad una procedura ad evidenza pubblica, l’amministrazione ha l’obbligo

Lazzini Sonia 20/04/06
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Il Consiglio di stato, con la decisione numero 1385 del 15 marzo 2006 soffermandoci sulle circostanze che:
 
<Con nota del 22 novembre 2005 il direttore del settore tecnico, che poi procederà all’aggiudicazione il 14 dicembre 2004, informava il Segretario Generale del Comune della “possibile anomalia dei Certificati Giudiziali allegati alla domanda di partecipazione prodotta dalla suddetta Ditta .
Con nota del 23 novembre 2004 il Segretario Generale del Comune informava la Procura della Repubblica di Lecce della possibile alterazione dei detti certificati in quanto “contraffatti nella data di rilascio”.>
 
Ritiene che:
 
<Ne risulta dimostrata la fondatezza del motivo di violazione dell’art. 71 del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto l’Amministrazione, e, specificamente, lo stesso responsabile del Settore che procedeva alla gara, era ben a conoscenza dei “fondati dubbi” sull’autenticità dei certificati prodotti>
 
 
 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
 
(…)
 
CAPO V – CONTROLLI
 
Art. 71 Modalità dei controlli
 
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. 
 
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall’amministrazione procedente con le modalità di cui all’articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. 
 
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. 
 
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all’articolo 2, l’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.  
 
 
 
Giunge spontanea un’osservazione:
 
Questa è la norma che permette alle stazioni appaltanti di verificare il reale possesso dei requisiti di ordine generale in capo ai partecipanti.
 
A cura di *************
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2580 del 2005, proposto dalla impresa **** s.n.c., rappresentata e difesa dall’avv. ****************** e dall’avv. ********’Arpa elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. ****************** in Roma, via Piave 41;
contro
il Comune di Galatone, rappresentato e difeso  dall’avv. ******************,  elettivamente domiciliato   presso l’vv. ***************** in Roma, via ************ 2;
e nei confronti
di ****. s.r.l. non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione di Lecce, 15 febbraio 2005 n. 557, resa tra le parti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune  appellato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 25 novembre 2005 il consigliere *************, e uditi gli avv.ti ************ per delega di ********** e **************;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe è stato respinto  il ricorso proposto dalla ******à ****, s.n.c., per l’annullamento delle determinazione con la quale il Comune di Galatone ha aggiudicato alla ditta ****. i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria   degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale.  
La doglianza si basava sulla circostanza, rappresentata all’Amministrazione, che il certificato del casellario giudiziale, prodotto dalla aggiudicataria, doveva ritenersi contraffatto.
Il TAR ha ritenuto che la segnalazione e la diffida a sospendere l’aggiudicazione, per procedere agli opportuni accertamenti, non potesse essere presa in considerazione perché pervenute il giorno successivo alla data di adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
La **** ha proposto appello sostenendo l’erroneità della sentenza e chiedendone la riforma.
Il Comune di Galatone di è costituito per resistere al gravame.
Alla pubblica udienza del 25 novembre 2005 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appellante impresa **** s.n.c. ha partecipato alla gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione anche straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione nel Comune di Galatone per il quinquennio 2005-2009. L’appalto è stato aggiudicato alla impresa ****., ma non è contestato che la offerta della **** sarebbe stata la migliore, con conseguente aggiudicazione, se nel calcolo della media delle offerte non si fosse tenuto conto di quella di una concorrente, la **** Strade.
Come già in primo grado, l’appellante assume di aver accertato, mediante l’esercizio del diritto di accesso in data 14 dicembre 2004, che il certificato del casellario giudiziale riguardante il legale rappresentante dalla detta **** Strade, evidenziava motivi di perplessità, in quanto costituito da fotocopia di un certificato originale, recante la data del “14.10.04”, ma che in altre due gare bandite dallo stesso Comune la stessa **** Strade aveva presentato il detto certificato come fotocopia dello stesso originale, però con date diverse (16.01.14 e 24.06.04). I tre documenti quindi si presentavano identici per tutti gli aspetti (natura e posizione dei valori bollati, forma grafica della sottoscrizione, numero di protocollo) salvo che per la data.        
In tale situazione, l’appellante, il successivo 15 dicembre 2004, ha rappresentato la situazione al Comune, invitandolo a procedere gli accertamenti del caso e, frattanto, a sospendere la procedura, ma l’Amministrazione in data 14 dicembre 2004 aveva già disposto l’approvazione della gara e l’aggiudicazione definitiva.
Di qui il ricorso di primo grado, con il quale la **** si è doluta che l’Amministrazione abbia dato corso all’aggiudicazione senza procedere ai controlli delle documentazioni presentata dalla ****, sebbene l’art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ne faccia espresso obbligo quando “sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47”.
Il TAR ha respinto la doglianza rilevando che la segnalazione della ricorrente era pervenuta al protocollo del Comune il giorno dopo l’avvenuta aggiudicazione, e che quindi nel momento in cui il provvedimento è stato assunto “non sussisteva alcun dubbio che rendesse necessaria la effettuazione dei controlli ex art. 71 del DPR n. 445/2000”, essendo l’Amministrazione sfornita “di elementi concreti anche soltanto indiziari su possibili irregolarità procedimentali”.
L’appello contesta le riferite proposizioni dei primi giudici, osservando che l’obbligo dell’Amministrazione di sospendere la procedura per effettuare i necessari controlli, doveva farsi discendere, non dalla diffida inviata dalla ricorrente, ma dalla obiettiva conoscenza da parte del Comune, in data anteriore alla aggiudicazione, di serie ragioni di perplessità sulla veridicità dei certificati prodotti.
L’appello è fondato perché la documentazione versata in giudizio dimostra l’assunto sostenuto dall’appellante.
Con nota del 22 novembre 2005 il direttore del settore tecnico, che poi procederà all’aggiudicazione il 14 dicembre 2004, informava il Segretario Generale del Comune della “possibile anomalia dei Certificati Giudiziali allegati alla domanda di partecipazione prodotta dalla suddetta Ditta ****”.
Con nota del 23 novembre 2004 il Segretario Generale del Comune informava la Procura della Repubblica di Lecce della possibile alterazione dei detti certificati in quanto “contraffatti nella data di rilascio”.
Ne risulta dimostrata la fondatezza del motivo di violazione dell’art. 71 del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto l’Amministrazione, e, specificamente, lo stesso responsabile del Settore che procedeva alla gara, era ben a conoscenza dei “fondati dubbi” sull’autenticità dei certificati prodotti.
In conclusione il ricorso va accolto, con annullamento del provvedimento impugnato in prime cure.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte soccombente nella misura indicata in dispositivo. 
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,    accoglie l’appello in epigrafe, e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata,  annulla il provvedimento impugnato in primo grado;
condanna il Comune di Galatone al pagamento in favore dell’appellante delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 5.000,00=
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 novembre 2005 con l’intervento dei magistrati:
*****************                                                          Presidente
******************                                                         Consigliere
********************                                                      Consigliere
*************                                                               Consigliere est.
***************                                                            Consigliere
 
L’ESTENSORE                                            IL PRESIDENTE
F.to *************                            **********************
 
IL SEGRETARIO
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15 MARZO 2006
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
p. IL DIRIGENTE
f.to ********************
 
 

Lazzini Sonia

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