Quali norme penali puniscono le violazioni degli obblighi di assistenza familiare?

Redazione 27/09/18
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L’articolo 570 del codice penale è rubricato “Violazione degli obblighi di assistenza familiare ed apre, come noto, il Capo IV Dei delitti contro l’assistenza familiare collocato nel Libro II, Titolo XI – Dei delitti contro la famiglia (1).

La condotta sanzionata dall’art. 570, comma 2, c.p. presuppone uno stato di bisogno, nel senso che l’omessa assistenza deve avere l’effetto di far mancare i mezzi di sussistenza, che comprendono quanto è necessario per la sopravvivenza, situazione che non si identifica né con l’obbligo di mantenimento né con quello alimentare, aventi una portata più ampia.

La giurisprudenza ha precisato che, negli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge rientrano anche quelli di assistenza materiale concernenti il rispetto e l’appagamento delle esigenze economicamente valutabili dell’altro coniuge (aiuto nel lavoro, nello studio, nella malattia, ecc.) e la corresponsione dei mezzi economici necessari per condurre il tenore di vita della famiglia; obblighi che, pur attenuati, permangono anche in caso di separazione personale dei coniugi, prevedendo l’art. 146 c.c., la sospensione del diritto all’assistenza morale e materiale solo nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi.

La violazione dei doveri di assistenza materiale di coniuge e di genitore, previsti dalle norme del codice civile, integra, ricorrendo tutti gli altri elementi costitutivi della fattispecie, il reato previsto e punito dall’art. 570, co. 1 c.p. dato che l’art. 156 c.c. prevede che il giudice, pronunziando la separazione, stabilisca a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri (comma 1) e l’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato (comma 2) (Cass. pen., sez. VI, 14 novembre 2014, n. 47139 ).

Il presente contributo è stato tratto da:

Assegno divorzile: i parametri dopo le Sezioni Unite n. 18287 dell’11 luglio 2018

Corredata delle più utili formule di riferimento, l’opera esamina, con taglio pratico e forma accessibile, le questioni maggiormente dibattute relative all’assegno divorzile, fino all’analisi della recente sentenza della Cassazione civile a Sezioni Unite n. 18287 dell’11 luglio 2018.Attraverso un’originale struttura, il testo risponde ai quesiti che più frequentemente ci si pone, tra cui: in cosa consiste il tenore di vita ed è ancora valido quale parametro? Come si può ottenere la modifica dell’importo dell’assegno? Quali azioni sono esperibili per il recupero dell’assegno?Con l’ultimo intervento della Suprema Corte, si dà atto di cosa è cambiato e quali siano oggi i parametri di riferimento per la determinazione dell’assegno.Per garantire uno strumento immediatamente operativo le risposte ai quesiti sono accompagnate dalle principali formule di riferimento.Manuela Rinaldi Avvocato in Avezzano; Dottore di ricerca in Diritto dell’Economia e dell’Impresa, Diritto Internazionale e Diritto Processuale Civile, Diritto del Lavoro. Incaricata (a.a. 2016/2017) dell’insegnamento Diritto del Lavoro (IUS 07) presso l’Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Giurisprudenza. Dal 2011 Docente Tutor Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno; relatore in vari convegni, master e corsi di formazione. Autore di numerose pubblicazioni, monografiche e collettanee.

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Note

(1) Per approfondire in linea generale l’argomento si vedano: Fierro Cenderelli, Violazione degli obblighi di assistenza familiare, (voce) Violazione, in Enciclopedia del diritto, Ed. Giuffrè, 1993; Gatti, I delitti contro l’assistenza familiare, pubblicato sul sito www.penale.it, Francesco Leone, La violazione degli obblighi di assistenza familiare nel nuovo codice penale, Napoli, 1931, Introduzione.

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