Qual’ è la finalità di una garanzia fideiussoria presentata a fronte della richiesta di una concessione edilizia?

Lazzini Sonia 06/11/08
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Va nel contempo ricordato, sulla portata della polizza fideiussoria, che essa non ha certamente valenza sostitutiva degli obblighi di cessione gratuita di aree ed oneri di urbanizzazione bensì la naturale finalità di garanzia per la effettiva realizzazione degli interventi prescritti (e cioè, per la “realizzazione del piano esecutivo convenzionato di libera iniziativa a destinazione residenziale)
 
Merita di essere evidenziato il seguente passaggio tratto dalla decisione numero 3836 del 31 luglio 2008, emessa dal Consiglio di Stato
 

 
      In base all’art. 10, i progetti esecutivi relativi alle opere di urbanizzazione devono essere presentati “contemporaneamente” alla presentazione dei progetti per la richiesta di concessione ad edificare.
 
      In altri termini, la necessità della previa ultimazione delle opere di urbanizzazione provvisoria postulata dall’art. 7 risulta contraddetta dalla previsione di contemporaneità dell’impegno ad eseguire (o, addirittura, di congiunta esecuzione).
 
      La contraddizione è di tale rilievo da avvalorare l’ipotesi di un errore materiale nella predisposizione del testo.
 
      Ciò posto, in ragione della natura di negozio privatistico della convenzione di lottizzazione, pur nella sua finalizzazione pubblicistica, deve essere privilegiata una interpretazione del dato testuale ai sensi degli artt. 1362 e segg. Cod. civ. in base ad una indagine sulla comune intenzione delle parti, anche mediante la valutazione del comportamento complessivo delle stesse (sia pure posteriore alla conclusione della convenzione), che, nella specie, hanno ritenuto vincolanti le prescrizioni degli artt. 9 e 11, con ciò superando in via interpretativa il contrasto col precedente articolo 7.
 
     Va nel contempo ricordato, sulla portata della polizza fideiussaria, che essa non ha certamente valenza sostitutiva degli obblighi di cessione gratuita di aree ed oneri di urbanizzazione bensì la naturale finalità di garanzia per la effettiva realizzazione degli interventi prescritti (e cioè, per la “realizzazione del piano esecutivo convenzionato di libera iniziativa a destinazione residenziale – deliberazione n. 20 in data 17 luglio 1996>
 
 
A cura di *************
 
 
N. 3836/2008
Reg. Dec.
N. 4960
Reg. Ric.
Anno 2000 
 
R E P U B B L I C A  I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 4960/2000, proposto dai signori C. Ernesto (a seguito del decesso, C. Gaudenzina, rappresentata e difesa dall’avv. ***********, elettivamente domiciliata in Roma, via Cavour n. 211, presso lo studio del difensore) e CO. *****, rappresentati e difesi dagli avv.ti ******************* e **************** ed elettivamente domiciliati in Roma, presso il secondo difensore, Via Cosseria n. 5;
contro
COMUNE di CASALVOLONE, rappresentato e difeso dagli avv.ti ***********, *************** e *****ò ********, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio di quest’ultimo, via Barnaba Tortolini n. 34;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sez. I, n. 685 del 1999;
     Visto il ricorso con i relativi allegati;
     Visto l’atto di costituzione del Comune di Casalvolone;
     Vista la comparsa di intervento volontario di C. Gaudenzina;
     Visti gli atti tutti della causa;
     Relatore, all’udienza del 13 maggio 2008 il Consigliere *************;
     Udito altresì l’avv. *****ò ********;
     Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
FATTO e DIRITTO
  1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (iscritto al N.R.G. n. 2686/1997) i signori C. Ernesto e CO. *****, proprietari e conduttori di terreni nel territorio del Comune di Casalvolone, impugnavano la concessione edilizia n. 9 del 24.11.1997 con la quale era stata assentita all’impresa ALFA la costruzione di quattro unità abitative a schiera in area PEC.
     Il Tribunale adìto, con sentenza n. 685/99, dichiarava il ricorso in parte inammissibile per difetto di interesse e, in parte, lo rigettava.
     Avverso tale sentenza propongono ricorso in appello i signori C. e CO..
     Espongono preliminarmente gli appellanti di aver già impugnato, con ricorso in appello iscritto al n. 2025/2000, la sentenza del TAR Piemonte n. 741/1999 emessa sulla impugnativa dell’atto presupposto  (delibera C.C. n. 20 del 28.6.1996, di approvazione del PEC); richiamano quindi in questa sede le censure sollevate avverso la sentenza TAR n. 741/1999 per vizi di illegittimità derivata.
     Ribadiscono altresì le posizioni dominicali già evidenziate nel predetto ricorso in appello, evidenziando, in particolare, che CO. ***** è proprietario di area censita in catasto al Fg. XV mappale 112, adiacente all’area PEC, che ha subìto un evidente danno a causa della prevista possibilità di edificazione sul confine e che C. Ernesto è proprietario di area censita al Fg. XXII mappale n. 9, la cui pertinenza risulta adiacente al previsto PEC della ditta ALFA (area destinata a subire pregiudizio dalla prevista edificazione, con diminuizione della possibilità di sfruttamento dell’area stessa).
     Ciò posto, reiterano la censura, già esposta nei ricorso in appello n. 2025/2000 avverso la sentenza n. 741/1999 cit. secondo cui dalla documentazione in atti emergerebbe che la predisposizione degli strumenti urbanistici, PEC, PEEP e variante 2° al P.R.G.C. risulta espletata dallo stesso tecnico estensore in concomitanza d’opera; ne conseguirebbe che gli strumenti urbanistici sono stati elaborati e impostati in funzione del successivo intervento edificatorio della ditta ALFA.
     Con ulteriore motivo vengono riproposte le censure sollevate al numero 2 del ricorso introduttivo, sostenendo la illegittimità della concessione edilizia n. 9 per violazione e inadempienza degli obblighi sottoscritti e derivanti dalla convenzione PEC del 6.12.1996.
     Da ultimo, si ripropone la censura di cui al n. 3 del ricorso introduttivo: l’unità abitativa contrassegnata con il n. 1, oltre a non rispettare la distanza minima dal confine di proprietà di metri 5, invade il sedime della proprietà confinante, che è destinata ad uso agricolo e non residenziale.
     II.- Resiste il Comune di Casalvolone ed eccepisce l’inammissibilità del ricorso in appello, chiedendone nel contempo il rigetto in ragione della infondatezza della prospettazione.
     III.- A seguito del decesso di ********** si è costituita in giudizio, quale erede, C. Gaudenzina che, con memoria conclusiva depositata il 2 maggio 2008, ha chiesto che il Collegio dichiari la cessazione della materia del contendere tra essa e il Comune, avendo quest’ultimo acquistato l’immobile di proprietà della stessa.
     IV.- Osserva in primo luogo il Collegio che la cessione dell’immobile della C. al Comune priva in effetti quest’ultima dell’interesse alla ulteriore coltivazione dell’impugnativa in parte qua.
     Va di conseguenza dichiarata l’improcedibilità del ricorso in appello relativamente alla detta istante.
     V.- Residua l’esame delle doglianze inerenti alla posizione del CO..
     VI.- Quanto al richiamo alle censure sollevate nel ricorso in appello n. 2025 del 2000 avverso la sentenza del TAR n. 741/1999 per vizi di illegittimità deviata, osserva il Collegio che il detto ricorso in appello, chiamato alla odierna udienza pubblica, è stato rigettato nella parte concernente il CO..
     Ne consegue parimenti il rigetto delle (meramente) richiamate censure di illegittimità derivata.
     VII.- Circa il riferimento alle posizioni dominicali già evidenziate nel predetto ricorso in appello, in disparte la posizione della C. (per la quale è stata dichiarata l’improcedibilità dell’odierno ricorso), basti fare riferimento alle conclusioni cui è pervenuto questo giudice nella decisione emessa sul ricorso in appello n. 2025/2000 in punto di inerenza della prospettazione alla mera evidenziazione del pregiudizio derivante dalle determinazioni gravate sulla posizione degli interessati in assenza della allegazione di motivi di illegittimità dell’agire dell’Amministrazione e della dimostrazione delle affermazioni formulate.
     VIII.- In ordine alla (non vietata ex lege) predisposizione degli strumenti urbanistici ad opera dello stesso tecnico estensore, ing. ******, va ribadito che appare affermazione di estrema gravità – e comunque assolutamente indimostrata, non essendo ex se desumibile dalla mera successione cronologica degli incarichi – quella secondo cui “gli strumenti urbanistici sono stati elaborati ed impostati in funzione del successivo intervento edificatorio della ditta ALFA” (preteso motivo di illegittimità della contestata attribuzione di incarico).
      IX.- Sul secondo motivo di 1° grado riproposto in appello si pone un problema interpretativo dell’art. 7, terzo comma, della convenzione di PEC secondo cui in assenza della preventiva ultimazione delle opere di urbanizzazione primaria il Comune non avrebbe potuto rilasciare la concessione edilizia; ciò per la contraddizione con gli articoli 9 e 11 della stessa convenzione: alla stregua dell’art. 9, invero, la ditta proponente “si obbliga ad eseguire” le opere di cui all’art. 7 (le opere di urbanizzazione) “congiuntamente” alla costruzione dei singoli fabbricati anche gradualmente; inoltre, il rilascio della concessione ad edificare è subordinato “all’impegno di contemporanea esecuzione” delle opere di urbanizzazione primaria.
      In base all’art. 10, i progetti esecutivi relativi alle opere di urbanizzazione devono essere presentati “contemporaneamente” alla presentazione dei progetti per la richiesta di concessione ad edificare.
      In altri termini, la necessità della previa ultimazione delle opere di urbanizzazione provvisoria postulata dall’art. 7 risulta contraddetta dalla previsione di contemporaneità dell’impegno ad eseguire (o, addirittura, di congiunta esecuzione).
      La contraddizione è di tale rilievo da avvalorare l’ipotesi di un errore materiale nella predisposizione del testo.
      Ciò posto, in ragione della natura di negozio privatistico della convenzione di lottizzazione, pur nella sua finalizzazione pubblicistica, deve essere privilegiata una interpretazione del dato testuale ai sensi degli artt. 1362 e segg. Cod. civ. in base ad una indagine sulla comune intenzione delle parti, anche mediante la valutazione del comportamento complessivo delle stesse (sia pure posteriore alla conclusione della convenzione), che, nella specie, hanno ritenuto vincolanti le prescrizioni degli artt. 9 e 11, con ciò superando in via interpretativa il contrasto col precedente articolo 7.
     Va nel contempo ricordato, sulla portata della polizza fideiussaria, che essa non ha certamente valenza sostitutiva degli obblighi di cessione gratuita di aree ed oneri di urbanizzazione bensì la naturale finalità di garanzia per la effettiva realizzazione degli interventi prescritti (e cioè, per la “realizzazione del piano esecutivo convenzionato di libera iniziativa a destinazione residenziale – deliberazione n. 20 in data 17 luglio 1996”).
     X.- Da ultimo, sul terzo motivo di primo grado riproposto in appello, la documentazione versata in atti (cfr. documento n. 9 prodotto nel giudizio di 1° grado) mostra chiaramente l’inconsistenza della affermazione, non confinando minimamente la proprietà della C. con il terreno su cui devono essere edificate le costruzioni oggetto della concessione edilizia che ne occupa, ma con un altro fondo, appartenente al signor ************* (ciò, in disparte l’annotazione della irrilevanza del dato in ragione della più volte ricordata declaratoria di improcedibilità).
     Dalla detta planimetria non risulta altresì interessata la proprietà del CO..
     XI.- In conclusione, va dichiarata – come in precedenza esposto – l’improcedibilità del ricorso in appello relativamente alla C.; il ricorso va invece rigettato per quanto concerne il CO. (il che esime il Collegio da ogni specifica pronuncia sulle eccezioni di inammissibilità).
     Le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), rigetta il ricorso in appello relativamente a CO. *****; ne dichiara l’improcedibilità per *************.
    Compensa fra le parti le spese di giudizio.
    Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
    Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 2008, con l’intervento dei signori:
    ***********     Presidente
    *************     Consigliere,est.
**************     Consigliere
****************     Consigliere
************     Consigliere
L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE
*************       ***********  
IL SEGRETARIO
*************
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
31 luglio 2008
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
Il Dirigente
**************
N.R.G. 4960/2000 
 
RL
 

Lazzini Sonia

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