Qual è il giudice competente a conoscere di una controversia relativa ad un ricorso avverso provvedimenti con i quali una Stazione Appaltate nega all’affittuario del ramo d’azienda la successione nel contratto di appalto già stipulato?

Lazzini Sonia 25/09/08
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La presente controversia riguarda, quindi, vicende successive alla stipula del contratto, proprie della fase esecutiva dello stesso e, come tali, estranee alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo._ Nella fase di esecuzione del contratto, infatti, l’Amministrazione si colloca in una posizione di parità con il privato ed agisce, salvo casi eccezionali nella specie non ricorrenti, nell’esercizio di autonomia negoziale e non di poteri amministrativi. Le posizioni soggettive che vengono in considerazione sono quindi di diritto soggettivo e non di interesse legittimo. _In definitiva, la posizione dell’impresa che aspira al subentro nel contratto di appalto ai sensi degli artt. 35 e 36 della l. n. 109/1994 costituisce una posizione di diritto soggettivo afferente la fase esecutiva di un contratto già stipulato con la p.a. Essa rientra quindi nella giurisdizione del giudice ordinario
 
Merita di essere segnalato questo breve passaggio tratto dalla decisione numero 3502 dell’ 11 luglio 2008, inviata per la pubblicazione in data 17 luglio 2008 emessa dal Consiglio di Stato
 
< Deve essere esaminata, in via pregiudiziale, l’eccezione di difetto di giurisdizione riproposta dalla Metrocampania Nordest srl con appello incidentale.
 
2. L’eccezione è fondata.
Come correttamente rileva l’appellante incidentale, invero, con i provvedimenti gravati in primo grado la Metrocampania denegava all’affittuario del ramo d’azienda la successione nel contratto di appalto già stipulato.
 
La presente controversia riguarda, quindi, vicende successive alla stipula del contratto, proprie della fase esecutiva dello stesso e, come tali, estranee alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.
 
3. Né si può ritenere che la giurisdizione amministrativa sussista in base al criterio della causa petendi (o del petitum sostanziale) sul presupposto che la posizione dell’impresa ricorrente sia di interesse legittimo e non di diritto soggettivo.
 
Nella fase di esecuzione del contratto, infatti, l’Amministrazione si colloca in una posizione di parità con il privato ed agisce, salvo casi eccezionali nella specie non ricorrenti, nell’esercizio di autonomia negoziale e non di poteri amministrativi. Le posizioni soggettive che vengono in considerazione sono quindi di diritto soggettivo e non di interesse legittimo.
 
In definitiva, la posizione dell’impresa che aspira al subentro nel contratto di appalto ai sensi degli artt. 35 e 36 della l. n. 109/1994 costituisce una posizione di diritto soggettivo afferente la fase esecutiva di un contratto già stipulato con la p.a. Essa rientra quindi nella giurisdizione del giudice ordinario.
 
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello incidentale va accolto, con conseguente assorbimento di quello principale; la sentenza di primo grado deve essere annullata e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.>
 
A cura di *************
 
 
N.3502/08
Reg.Dec.
N. 8834 Reg.Ric.
ANNO  2007
Disp.vo 365/2008
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da ALFA – COSTRUZIONI GENERALI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti ******************* e ****************, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Emilia n. 88;
contro
METROCAMPANIA NORDEST SRL (già FERROVIA ALIFANA BENEVENTO NAPOLI SRL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’*******************, presso il quale elettivamente domicilia in Roma, alla via degli Avignonesi, 5;
ASFALTI BETA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. ****************, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Gaetano Donizetti 7;
FALLIMENTO GAMMA SPA IN LIQUIDAZIONE e GAMMA SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
E.A.V. ENTE AUTONOMO VOLTURNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, Sez. VIII, n. 7577/2007;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Metrocampania Nordest spa e dell’Asfalti BETA spa;
Visto l’appello incidentale proposto dalla Metrocampania Nordest spa;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 29 aprile 2008 il Consigliere ******************;
Uditi per le parti gli avv.ti *****, *******, *******;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1. Con formale bando di gara la Gestione Governativa della Ferrovia *****************-Napoli (ora Metro Campania), indiceva, come concessionaria dei lavori di ammodernamento e potenziamento della Ferrovia, una gara a licitazione privata per l’affidamento dei lavori relativi alla tratta Stazione Secondigliano-Stazione Capodichino.
La gara era aggiudicata all’ATI costituita dalle società “Asfalti BETA” (mandataria) e “BETABIS” (mandante)  (ora GAMMA). Poiché la società BETABIS aveva  manifestato la volontà di subappaltare i lavori assunti nella gara alla società ALFACostruzioni Generali, la Stazione appaltante, con provvedimento n. 2549 del 12.3.2004 si mostrava favorevole al subappalto ex artt. 35 e 36 della legge n. 109/94, subordinatamente però a determinate condizioni espressamente inserite nello stesso provvedimento.
La relativa determinazione è stata impugnata innanzi al T.a.r. Campania, sede di Napoli, dalla ALFA.- Costruzioni Generali s.p.a.
2. Con successivo ricorso innanzi al T.a.r. Campania, la stessa ALFA-Costruzioni Generali ha impugnato il provvedimento n. 5051 del 20.5.2004 con cui la società Ferrovia Alifana Benevento e Napoli  negava l’autorizzazione al subappalto in favore della predetta società ALFA Costruzioni Generali.
3. Con successivi motivi aggiunti, la ALFA-Costruzioni Generali ha impugnato il successivo provvedimento n. 10553 del 31.11.2004 con cui la Ferrovia Alifana escludeva la società GAMMA da tutta l’attività lavorativa di sua competenza nell’ambito della ATI risultata aggiudicataria della gara de qua. Analoga impugnativa dello stesso provvedimento è stata proposta, con motivi aggiunti, dalla società GAMMA.
4. Il T.a.r. Campania con la sentenza indicata in epigrafe, ritenuta sussistente la propria giurisdizione, ha respinto tutti i ricorsi ritenendoli infondati.
5. Avverso tale decisione ha proposto appello principale la ALFA-Costruzioni Generali, chiedendone la riforma.
Si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello la Asfalti BETA s.p.a. e la Metrocampania Nordest srl, la quale ha proposto anche appello incidentale riponendo l’eccezione di difetto di giurisdizione respinta dal T.a.r.
Alla pubblica udienza del 29 aprile 2008, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve essere esaminata, in via pregiudiziale, l’eccezione di difetto di giurisdizione riproposta dalla Metrocampania Nordest srl con appello incidentale.
2. L’eccezione è fondata.
Come correttamente rileva l’appellante incidentale, invero, con i provvedimenti gravati in primo grado la Metrocampania denegava all’affittuario del ramo d’azienda la successione nel contratto di appalto già stipulato.
La presente controversia riguarda, quindi, vicende successive alla stipula del contratto, proprie della fase esecutiva dello stesso e, come tali, estranee alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.
3. Né si può ritenere che la giurisdizione amministrativa sussista in base al criterio della causa petendi (o del petitum sostanziale) sul presupposto che la posizione dell’impresa ricorrente sia di interesse legittimo e non di diritto soggettivo.
Nella fase di esecuzione del contratto, infatti, l’Amministrazione si colloca in una posizione di parità con il privato ed agisce, salvo casi eccezionali nella specie non ricorrenti, nell’esercizio di autonomia negoziale e non di poteri amministrativi. Le posizioni soggettive che vengono in considerazione sono quindi di diritto soggettivo e non di interesse legittimo.
In definitiva, la posizione dell’impresa che aspira al subentro nel contratto di appalto ai sensi degli artt. 35 e 36 della l. n. 109/1994 costituisce una posizione di diritto soggettivo afferente la fase esecutiva di un contratto già stipulato con la p.a. Essa rientra quindi nella giurisdizione del giudice ordinario.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello incidentale va accolto, con conseguente assorbimento di quello principale; la sentenza di primo grado deve essere annullata e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
5. Le spese del giudizio possono essere compensate sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello incidentale e, per l’effetto, annulla la sentenza di primo grado e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.
Assorbe l’appello principale.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29 Aprile 2008 con l’intervento dei Sigg.ri:
***************                   Presidente
*************                     Consigliere
***************                  Consigliere
********************            Consigliere
******************              Consigliere Est
 
Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere                                                                           Segretario
******************                        *****************
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
Il 11/07/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
****************
 
  
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
 
Addì……………………………..copia conforme alla presente è stata trasmessa
 
al Ministero………………………………………………………………………………….
 
a norma dell’art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
 
Il Direttore della Segreteria

Lazzini Sonia

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