Puo’ esserci il rischio di invalidare l’intera procedura se la stazione appaltante avesse la volontà di privilegiare l’elemento qualitativo delle offerte piuttosto che l’aspetto puramente economico

Lazzini Sonia 06/11/08
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Appalto da affidare con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa: è illegittimo il criterio scelto per l’attribuzione del punteggio per la parte economica dell’offerta in quanto determina solo minime differenze di punteggio anche a fronte di offerte economiche notevolmente differenti.?quali sono le clausole della lex specialis di gara che devono essere immediatamente contestate?
 
Ferma restando, nel caso di adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la discrezionalità dell’amministrazione di decidere il peso da attribuire all’elemento economico dell’offerta, nonché di stabilire la formula matematica da utilizzare per la sua concreta determinazione, è evidente che deve esistere coerenza logica rispetto al criterio di gara utilizzato oltre che tra le varie disposizioni che regolano la gara_ Non sarebbe idoneo a giustificare il modus operandi della stazione appaltante neanche la volontà di voler privilegiare l’elemento qualitativo delle offerte piuttosto che l’aspetto puramente economico._Nella indicazione delle condizioni minime che devono connotare le offerte, per essere ammissibili, l’amministrazione è libera di indicare tutti i requisiti che ritiene necessari, a garanzia di un elevato standard qualitativo delle offerte che partecipano alla gara; offerte che comunque, superato il vaglio di ammissibilità, saranno valutate da un punto di vista qualitativo per l’attribuzione del punteggio all’uopo previsto (nel caso in esame fino a 75 punti su 100)._Ma una volta compiutamente valutati tutti gli aspetti concernenti il livello qualitativo dell’offerta, e determinate le implicazioni che da tale valutazione discendono, il peso che deve essere attribuito all’elemento prezzo non può ulteriormente essere condizionato da una supposta volontà di privilegiare la qualità delle offerte, e deve autonomamente essere valutato e ponderato secondo il peso ad esso assegnato negli atti di gara (nel caso in esame fino a 25 punti su 100).._l’onere di immediata impugnazione di un bando è ravvisabile solo ove si intendano contestare clausole che precludono la partecipazione alla gara indetta, mentre la contestazione di qualsiasi altra clausola deve essere sollevata congiuntamente all’atto conclusivo del procedimento, di aggiudicazione dell’appalto
 
Merita di essere segnalata la sentenza numero 1174 del 19 settembre 2008 , emessa dal Tar Sicilia, Palermo ed in particolare il seguente breve passaggio
 
< Invero la formula matematica indicata negli atti di gara per l’attribuzione del punteggio per l’offerta economica non consente di assegnare i 25 punti previsti, ed è anzi tale da comprimere entro un ambito ristretto i punteggi che possono essere attribuiti ai partecipanti, anche a fronte di elevate differenze tra le offerte.
 
Ferma restando, nel caso di adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la discrezionalità dell’amministrazione di decidere il peso da attribuire all’elemento economico dell’offerta, nonché di stabilire la formula matematica da utilizzare per la sua concreta determinazione, è evidente che deve esistere coerenza logica rispetto al criterio di gara utilizzato oltre che tra le varie disposizioni che regolano la gara.
 
Nella gara in esame, bandita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’elemento prezzo, seppur non predominante, ha un peso significativo, come si evince dalla previsione di assegnare fino a 25 punti su 100, per il prezzo offerto. 
 
Poichè però la formula matematica prevista è tale da comprimere grandemente il punteggio da assegnare al prezzo, indipendentemente dall’offerta economica presentata, risulta sostanzialmente contraddetta la previsione di attribuire all’offerta economica il peso di 25 su 100.>
 
In conclusione quindi
 
< Risulta pertanto illegittima l’impugnata previsione del bando di gara che finisce per svilire l’elemento economico dell’offerta attribuendo ad esso un ruolo assolutamente secondario, se non addirittura irrilevante.
 
L’illegittimità della previsione del bando di gara in questione, implicando la necessità di rielaborazione del bando, assume carattere assorbente rispetto alle altre censure sollevate.>
 
A cura di *************
 
 
N.1174/08 Reg. Sent.       
N.660    Reg. Gen.
ANNO   2008
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Terza, ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso R.G. n. 660/2008, proposto da: ALFA Spa, con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’************************, presso il cui studio in Palermo, via ******à n.197, è elettivamente domiciliato,
 
C O N T R O
 
– l’ATO Ambiente CL1 S.p.a., società a capitale pubblico, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’*************************, elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza T. Edison n. 2 presso lo studio dell’********************;
 
E NEI CONFRONTI
 
– dell’BETA S.p.a., con sede legale in Milano, in proprio e quale capogruppo mandataria della Associazione Temporanea di Imprese con la A&B Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli **************************, ****************** e ************, elettivamente domiciliati in Palermo, via Caltanissetta n. 1, presso lo studio del primo;
 
PER L’ANNULLAMENTO
 
dell’aggiudicazione definitiva disposta in data 13/02/2008 in favore dell’ATI BETA S.p.a. – A&A S.P.A. , dei servizi di cui alla gara d’appalto per l’affidamento della gestione del servizio di accertamento e riscossione della TARSU/TIA.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avv.to ****************** per conto dell’ATO Ambiente CL1 S.p.a.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio degli **************************, ****************** e ************ per conto dell’BETA S.p.a., con sede legale in Milano, in proprio e quale capogruppo mandataria della Associazione Temporanea di Imprese con la A&B Spa;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Designato relatore alla pubblica udienza dell’11 luglio 2008 il Primo Referendario avv.to **************;
Udito l’avv.to *****************, per la ricorrente, l’avv. ****************, in sostituzione dell’avv. ************, per l’A.T.O. Ambiente CL1 s.p.a. e l’***************** per l’BETA s.p.a.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
 
FATTO
 
Con ricorso notificato il 18.3.2008, e depositato il successivo 21.3, la ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione definitiva, disposta in data 13/02/2008 in favore dell’ATI BETA S.p.a. – A&A S.P.A. , dei servizi di cui alla gara d’appalto per l’affidamento della gestione del servizio di accertamento e riscossione della TARSU/TIA.
In tale gravame vengono articolate le censure di: Violazione e falsa interpretazione dell’art. 83 D. Lgs. 163/2006. Illogicità manifesta ed evidente contraddittorietà del disciplinare di gara e del provvedimento di aggiudicazione. Violazione e falsa applicazione degli atti di gara – Eccesso di potere.
Lamenta parte ricorrente che il criterio scelto per l’attribuzione del punteggio per la parte economica dell’offerta sarebbe illegittimo in quanto determina solo minime differenze di punteggio anche a fronte di offerte economiche notevolmente differenti.
Rileva poi che la commissione di gara, in applicazione della vigente normativa di legge, avrebbe dovuto escludere alcune ditte partecipanti alla gara per cui è causa, che sono invece state illegittimamente ammesse.
Si è costituito l’avv. ************, per conto dell’A.T.O. CL1, che con memoria ha replicato alle argomentazioni contenute nel ricorso e chiesto che venga dichiarato inammissibile od infondato.
Si sono altresì costituiti gli Avv.ti *******************, ****************** e ************, per conto della controinteressata BETA s.p.a., che con memoria hanno replicato alle argomentazioni contenute nel ricorso e chiesto che venga dichiarato infondato.
Alla pubblica udienza di discussione i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive ed il ricorso è stato posto in decisione.
 
DIRITTO
 
In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dall’A.T.O. Ambiente CL1.
Contrariamente a quanto sostenuto da tale parte, la società ricorrente, per avanzare censure avverso le clausole del bando contestate, non avrebbe dovuto impugnare direttamente ed autonomamente tale atto – entro i termini decadenziali di legge – alla luce della costante giurisprudenza amministrativa secondo la quale l’onere di immediata impugnazione di un bando è ravvisabile solo ove si intendano contestare clausole che precludono la partecipazione alla gara indetta, mentre la contestazione di qualsiasi altra clausola deve essere sollevata congiuntamente all’atto conclusivo del procedimento, di aggiudicazione dell’appalto.
Ciò considerato, il Collegio ritiene fondato il primo motivo di ricorso, che assume carattere assorbente rispetto alle altre censure sollevate, concernenti atti assunti durante l’espletamento della gara.
Invero la formula matematica indicata negli atti di gara per l’attribuzione del punteggio per l’offerta economica non consente di assegnare i 25 punti previsti, ed è anzi tale da comprimere entro un ambito ristretto i punteggi che possono essere attribuiti ai partecipanti, anche a fronte di elevate differenze tra le offerte.
Ferma restando, nel caso di adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la discrezionalità dell’amministrazione di decidere il peso da attribuire all’elemento economico dell’offerta, nonché di stabilire la formula matematica da utilizzare per la sua concreta determinazione, è evidente che deve esistere coerenza logica rispetto al criterio di gara utilizzato oltre che tra le varie disposizioni che regolano la gara.
Nella gara in esame, bandita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’elemento prezzo, seppur non predominante, ha un peso significativo, come si evince dalla previsione di assegnare fino a 25 punti su 100, per il prezzo offerto. 
Poichè però la formula matematica prevista è tale da comprimere grandemente il punteggio da assegnare al prezzo, indipendentemente dall’offerta economica presentata, risulta sostanzialmente contraddetta la previsione di attribuire all’offerta economica il peso di 25 su 100.
Non sarebbe idoneo a giustificare il modus operandi della stazione appaltante neanche la volontà di voler privilegiare l’elemento qualitativo delle offerte piuttosto che l’aspetto puramente economico.
Nella indicazione delle condizioni minime che devono connotare le offerte, per essere ammissibili, l’amministrazione è libera di indicare tutti i requisiti che ritiene necessari, a garanzia di un elevato standard qualitativo delle offerte che partecipano alla gara; offerte che comunque, superato il vaglio di ammissibilità, saranno valutate da un punto di vista qualitativo per l’attribuzione del punteggio all’uopo previsto (nel caso in esame fino a 75 punti su 100).
Ma una volta compiutamente valutati tutti gli aspetti concernenti il livello qualitativo dell’offerta, e determinate le implicazioni che da tale valutazione discendono, il peso che deve essere attribuito all’elemento prezzo non può ulteriormente essere condizionato da una supposta volontà di privilegiare la qualità delle offerte, e deve autonomamente essere valutato e ponderato secondo il peso ad esso assegnato negli atti di gara (nel caso in esame fino a 25 punti su 100).
Risulta pertanto illegittima l’impugnata previsione del bando di gara che finisce per svilire l’elemento economico dell’offerta attribuendo ad esso un ruolo assolutamente secondario, se non addirittura irrilevante.
L’illegittimità della previsione del bando di gara in questione, implicando la necessità di rielaborazione del bando, assume carattere assorbente rispetto alle altre censure sollevate.
Non può invece essere accolta la domanda di risarcimento danni avanzata dalla ALFA s.p.a., sia per l’assoluta mancanza di qualsiasi elemento probatorio circa gli elementi fondanti il danno subito, sia in quanto dalla presente pronunzia non deriva alcuna immediata utilità, in termini economici, a favore delle ricorrenti, ma solo l’obbligo di ripetere un procedimento concorsuale il cui esito non può essere previsto.
In conclusione il ricorso in epigrafe deve essere accolto, e per l’effetto, annullati i provvedimenti impugnati.
Le spese del giudizio devono essere poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate, in favore della ricorrente, nella misura di €.2.000,00, oltre I.V.A. e c.p.a.; appare invece equo compensare tra le altre parti le spese del giudizio.
 
P. Q. M.
 
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione terza,  accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati; respinge la domanda di risarcimento danni.
Pone a carico dell’amministrazione intimata le spese del giudizio, che liquida, in favore di parte ricorrente in €.2.000,00, oltre I.V.A. e c.p.a.; compensa tra le altre parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio dell’11 luglio 2008 , con l’intervento dei Sigg.ri Magistrati:
**************   – Presidente
**************    – Primo Referendario Estensore
**************** – Referendario
 
____________________________Presidente
 
____________________________ Estensore
 
____________________________ Segretario
 
Depositata in Segreteria il 19 settembre 2008
                                                      Il Direttore Sezione
 
 
 

Lazzini Sonia

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