Prodotti alimentari: obbligo di indicazione dello stabilimento di produzione o di confezionamento

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In virtù del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, pubblicato il 7 ottobre scorso in Gazzetta Ufficiale, dal 5 aprile 2018 è applicabile l’obbligo di indicare sull’etichetta dei prodotti alimentari la sede e l’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.

La nuova disposizione ha previsto un periodo transitorio di 180 giorni dalla data di pubblicazione per lo smaltimento delle etichette già stampate senza l’informazione relativa all’ubicazione dello stabilimento produttivo o di confezionamento, e ciò comunque fino all’esaurimento delle scorte.

Nuova Disposizione: Decreto Legislativo n. 145/2017

Osservazioni

L’art. 5 prevede la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 15.000 euro in caso di mancata indicazione sul preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta o, nei casi previsti, sui documenti commerciali l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento dei prodotti alimentari preimballati; nel caso di più stabilimenti, la mancata evidenziazione di quello effettivo è soggetta a sanzione amministrativa da 2.000 euro a 15.000 euro.Inoltre, la mancata indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, secondo le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 8.000 euro.

Viene infine prevista l’applicazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 per tutti gli altri aspetti.


Testo della nuova disposizione.

DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 145

Disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento

Vigente al: 05-04-2018

Art. 3 – Obbligo di indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento

1. I prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività devono riportare sul preimballaggio o su un’etichetta ad esso apposta l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

2. I prodotti alimentari preimballati destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati, nonché i prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale, possono riportare l’indicazione di cui al comma 1 sui documenti commerciali, purchè tali documenti accompagnino l’alimento cui si riferiscono o siano stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.

Art. 4 – Sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento

1. La sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, di cui all’articolo l del presente decreto, è identificata dalla località e dall’indirizzo dello stabilimento.

2. L’indirizzo della sede dello stabilimento può essere omesso qualora l’indicazione della località consenta l’agevole e immediata identificazione dello stabilimento.

3. L’indicazione di cui al comma 1 può essere omessa nel caso in cui:

a) la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento coincida con la sede già indicata in etichetta ai sensi dell’articolo 9, paragrafo l, lettera h), del regolamento (UE) n. 1169/2011;

b) i prodotti alimentari preimballati riportino il marchio di identificazione di cui al regolamento n. (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 o la bollatura sanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;

c) il marchio contenga l’indicazione della sede dello stabilimento.

4. Nel caso in cui l’operatore del settore alimentare responsabile dell’informazione sugli alimenti dispone di più stabilimenti, è consentito indicare tutti gli stabilimenti purchè quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno.

5. L’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento è riportata in etichetta secondo le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Graziotto Fulvio

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