Processo amministrativo e notifica del ricorso (Cons. Stato n. 928/2011)

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Cons. Stato, sez. IV, 11 febbraio 2011, n. 928

Massima
Nella materia del diritto e processo amministrativo il ricorso deve essere notificato sia all’organo che ha emesso l’atto che ai soggetti contro interessati.

PROCESSO AMMINISTRATIVO E NOTIFICA DEL RICORSO

1. Premessa

Con la sentenza in commento i giudici del Consiglio hanno precisato che il ricorso giurisdizionale amministrativo deve essere notificato tanto all’autorità da cui è stato emanato l’atto o il provvedimento impugnato, quanto alle persone a cui l’atto stesso o il provvedimento direttamente si riferiscono, fatta salva la possibilità di rinnovazione o integrazione della notificazione, secondo le norme da stabilirsi con regolamento, nelle ipotesi di errore che dalla sezione sia ritenuto scusabile.

2. La normativa di riferimento

L’articolo 36 del R.D. del 26 giugno 1924, n. 1054 (1) prevede che “Fuori dei casi nei quali i termini siano fissati dalle leggi speciali, relative alla materia del ricorso, il termine per ricorrere al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è di giorni 60 dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, o dalla data in cui risulti che l’interessato ne ha avuta piena cognizione. Se il ricorrente ha dichiarato di accettare, a norma dell’art. 33, che l’affare sia proposto alla decisione del Consiglio di Stato, il termine è di giorni 30 dalla data della dichiarazione”.
Al secondo comma prosegue affermando che “Il ricorso è diretto al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e deve essere, nei termini suddetti, notificato tanto all’autorità Il ricorso è diretto al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e deve essere, nei termini suddetti, notificato tanto all’autorità dalla quale è emanato l’atto o il provvedimento impugnato, quanto alle persone, alle quali l’atto o il provvedimento direttamente si riferisce, salvo la possibilità di rinnovare o integrare la notificazione, secondo le norme da stabilirsi col regolamento, nei casi di errore che dalla sezione sia ritenuto scusabile” (2).

3. Conclusioni

Nella decisione che qui si commenta si legge testualmente che “Nel processo amministrativo il contraddittore del ricorrente che non può mai mancare è l’Amministrazione dalla quale proviene l’atto o la condotta ritenuta lesiva e la chiamata in giudizio (vocatio in iudicium) avviene in primo luogo con la notifica del ricorso, adempimento che precede ogni altra attività processuale.
Quanto, poi, alla individuazione dell’Autorità passivamente legittimata ad essere evocata in giudizio, la regola è quella ricavabile dalle disposizioni vigenti in materia e, precisamente dall’art. 36 del T.U. n. 1054 del 1924 e dall’art. 21 della legge n. 1034 del 1971 secondo cui “il ricorso deve essere notificato tanto all’organo che ha emesso l’atto impugnato quanto ai contro interessati…”.
L’evocazione in giudizio di una pubblica amministrazione differente rispetto a quella alla quale sia imputabile il rapporto sostanziale dedotto in causa, precludendo l’instaurazione del contraddittorio con il soggetto destinatario della statuizione domandata al giudice implica la inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione sostanziale dell’amministrazione intimata (3).
L’evocazione in giudizio di una p.a. diversa rispetto a quella cui sia imputabile il rapporto sostanziale dedotto in causa, infatti, precludendo l’instaurazione del contraddittorio con il soggetto destinatario della statuizione domandata al giudice — implica l’inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione sostanziale dell’amministrazione intimata.

Manuela Rinaldi
Avvocato foro Avezzano (Aq)
Direttore Amministrativo Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini” c/o COA Avezzano
Docente in corsi di formazione professionale; docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano (Aq)

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(1) Concernente “Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 1924, n. 158.
(2) Precedente giurisprudenza sul tema aveva già affermato che “se il ricorso non viene notificato ( come nella specie ) all’Autorità che emesso l’atto impugnato, l’effetto principale è che il ricorso è inammissibile , rivelandosi irrilevante il fatto che il gravame è notificato ( come nel caso all’esame ) ad altro organo della pubblica Amministrazione diverso da quello che ha emanato il provvedimento e sul punto l’orientamento giurisprudenziale ha aderito ad una tesi di assoluto rigore, affermando, da tempo anche che neanche costituzione in giudizio dell’Autorità passivamente legittimata varrebbe a sanare l’inammissibilità del ricorso” Cfr. Cons. St., sez. V, 15 marzo 1974, n. 261.
(3) Cfr. Cass. civ., sez. I, 1 aprile 2005, n. 6917; T.A.R. Lazio Roma, sez. II quater, 23 maggio 2006, n. 3772.

Rinaldi Manuela

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