Procedura aperta per l’affidamento di diversi rischi assicurativi non aggiudicata, successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 7, 2° comma, lett. d) del D. Lgs. 17.3.1995 n. 157: se previsto, lecito arrivare in ritardo alla consegna dei documenti di

Lazzini Sonia 16/03/06
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Il Tar Friuli Venezia Giulia con la sentenza numero 46 del 26 gennaio 2006, ci insegna che cosa un’amministrazione puo’  o non puo’ fare a fronte di un’aggiudicazione di un appalto per il servizio assicurativo.
 
Intanto l’adito giudice ci insegna che, se previsto dalla lex specialis di gara, in caso di trattativa privata, per il carattere informale della procedura, la stazione appaltante ben può accettare offerte presentate in ritardo.
 
Si legge infatti nell’emarginata sentenza che:
< Il problema che l’amministrazione si trova ad affrontare è di avere la copertura assicurativa di alcuni rischi entro un termine ristrettissimo, essendo stata inutilmente conclusa la gara pubblica per l’aggiudicazione del servizio ed essendo imminente la scadenza delle polizze in atto.
 
 Essa ben può, pertanto, ipotizzare anche l’esistenza, in uno o più dei lotti, che compongono la trattativa, di un ridotto numero di offerte – e magari di un’unica offerta utile – che vanno quindi esaminate anche se pervenute tardivamente, pur di assicurarsi al meglio la copertura dei rischi in parola, il che spiega la previsione di una possibile deroga al termine di presentazione>
 
La Commissione invece non puo’:
 
  1. < consentire l’integrazione successiva di documenti non allegati all’offerta – quale, nella specie, la dichiarazione sostitutiva attestante che la controinteressata non rientra in alcuno dei casi di esclusione, previsti dall’art. 12 del D. Lgs. n. 157/95 – la cui presentazione è imposta dall’art. 2 delle norme di partecipazione sotto pena di esclusione, né vale eccepire che dette norme ammettono la “possibilità di sanatoria … ad insindacabile giudizio della Commissione”.
 
Invero tale inciso dev’essere interpretato, non essendo vi al riguardo alcuna incompatibilità, in armonia con l’art. 16 del D. Lgs. n. 157/95 e l’art. 34 della direttiva 92/50/CE, norme regolatrici della fattispecie, in base alle quali l’integrazione successiva sarebbe possibile soltanto nei confronti di documenti presentati tempestivamente, sia pur incompleti, e non per rimediare la loro mancata presentazione nei termini, con irrimediabile violazione della par condicio>
 
  1. <di riformulare direttamente, rilevando al riguardo un errore, l’ammontare dell’offerta (nel caso del premio triennale offerto) chiedendone conferma solo successiva alla concorrente , unica abilitata a proporla, né al Direttore generale di aggiudicare, in base all’offerta riformulata, il lotto A, sempre in pendenza di un chiarimento da parte della controinteressata>
 
 
sulla base di queste considerazioni, il Tar accetta altresì la richiesta del risarcimento del danno per equivalente, così concludendo il proprio pensiero:
 
< Il Collegio, prendendo atto della domanda così formulata, la accoglie, condannando l’Azienda sanitaria intimata a corrispondere alle ricorrenti, in solido fra loro in quando offerenti in coassicurazione ,il 10% dell’importo contrattuale del lotto A, fissato con l’offerta dell’aggiudicataria, in € 2.017.125,00, per complessivi € 201.712,5 oltre ad interessi e rivalutazione dalla data dell’aggiudicazione a quella del soddisfo, ritenendosi che le parti istanti, la cui offerta si è classificata al secondo posto, si sarebbero aggiudicate la gara per effetto della necessaria esclusione della controinteressata.>
 
 
 
Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157
Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi
(testo modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, in G.U. n. 70 del 24 marzo 2000)
 
7. Trattativa privata.
2. Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara
 
d) nella misura strettamente necessaria, qualora, per impellente urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice, non possano essere osservati i termini, di cui agli articoli 8, 9 e 10, per il pubblico incanto, la licitazione privata, l’appalto concorso o la trattativa privata con pubblicazione di un bando; le circostanze addotte per giustificare tale impellente urgenza non devono in alcun caso essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatici
 
 
a cura di Sonia Lazzini
 
Repubblica italiana in nome del popolo italiano
 
Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia, ha pronunciato la seguente
 
s e n t e n z a
 
sul ricorso n. 261/05 proposto dalle **** – ****, dal **** s.p.a., dalle Assicurazioni **** s.p.a., in persona dei rispettivi procuratori o dirigenti e legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’avv. Luca De Pauli, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR, come da mandati a margine del ricorso;
 
c o n t r o
 
l’Azienda per i servizi sanitari n. 4 – Medio Friuli, in persona del Direttore generale in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Federico Rosati, con domicilio eletto presso di lui in Trieste, via di Donota n. 3 come da decreto direttoriale n. 465 dd. 21.6.2005 e da mandato in calce alla copia notificata del ricorso;
 
e nei confronti
dei ****– Rappresentanza generale per l’Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
e nei confronti
dei ****di Londra, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
e nei confronti
del Sindacato dei ****, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
 
del decreto direttoriale n. 314 dd. 20.4.2005 con cui si dispone l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti ai rischi diversi, nella sola parte relativa all’aggiudicazione del lotto A – Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro” alla controinteressata ****– Rappresentanza generale per l’Italia;
 
del presupposto verbale di gara n. 1 dd. 14.4.2005, nella parte in cui ha ammesso la suddetta controinteressata alla procedura negoziata;
 
del presupposto verbale di gara n. 2 dd. 18.4.2005, nella parte in cui non ha escluso la controinteressata dalla procedura negoziata e le ha consentito una integrazione documentale, giudicando quindi la sua offerta come la migliore relativamente al lotto A;
 
del decreto direttoriale n. 248 dd. 30.3.2005, nella parte (allegato 2, art. 2 delle norme di partecipazione) in cui, dopo aver stabilito un termine per la presentazione delle offerte, consente alla Commissione di gara di ammettere discrezionalmente anche le offerte pervenute oltre detto termine, nella parte in cui hanno consentito, limitatamente al controverso lotto, l’ammissione dell’offerta della controinteressata;
 
per l’accertamento
 
della nullità del contratto nelle more eventualmente stipulato fra l’amministrazione intimata e la controinteressata;
 
per il risarcimento
 
       dei danni conseguenti ai provvedimenti impugnati.
 
       Visto il ricorso, notificato il 17.6.2005 e ritualmente depositato presso la Segreteria generale con i relativi allegati;
 
       Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
 
       Visti gli atti tutti di causa;
 
       Data per letta alla pubblica udienza del 1 dicembre 2005 la relazione del consigliere Enzo Di Sciascio ed uditi altresì i difensori presenti delle parti costituite;
 
       Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
 
f a t t o
 
       Le ricorrenti rappresentano che l’Azienda intimata ha bandito una gara mediante procedura aperta per l’affidamento di diversi rischi assicurativi, di cui peraltro tre lotti rimanevano non aggiudicati.
 
       Relativamente, per quanto qui interessa, al lotto A, avente per oggetto l’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, è stata indetta, con l’impugnato decreto direttoriale n. 248 dd. 30.3.2005, recante anche le norme di partecipazione, una procedura negoziata ai sensi dell’art. 7, 2° comma, lett. d) del D. Lgs. 17.3.1995 n. 157, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
 
       Ad essa venivano invitate 14 imprese assicuratrici, fra cui la ricorrente ****, che partecipava in coassicurazione con il **** e le Assicurazioni ****, pure ricorrenti, e la controinteressata ****– Rappresentanza generale per l’Italia, che è stata ammessa e alla quale, infine, la trattativa è stata aggiudicata.
 
       Le ricorrenti chiedono l’annullamento in parte qua dei provvedimenti in epigrafe, deducendo:
 
1) Violazione dell’art. 19 della direttiva del Consiglio 92/50/CEE dd. 18.6.1992 e dell’art. 10 del D. Lgs. n. 157/95. Eccesso di potere per violazione dei principi **** in materia di presentazione delle offerte nei pubblici appalti, violazione dei principi di cui all’art. 97 Cost., violazione della par condicio fra i concorrenti. Eccesso di potere per attribuzione di un potere arbitrario alla stazione appaltante.
 
       Con l’impugnato decreto n. 248 dd. 30.3.2005 il Direttore generale dell’Azienda intimata ha approvato, fra l’altro, oltre all’elenco delle ditte da invitare, la lettera d’invito, le norme di partecipazione alla gara e i capitolati speciali, riferiti alla procedura negoziata de qua.
 
       Per quanto riguarda le norme di partecipazione, l’art. 2, regolante le “condizioni di partecipazione e presentazione delle offerte” ha stabilito in particolare:
 
        – che le offerte dovranno essere recapitate all’ufficio protocollo dell’Azienda “entro le ore 12 del giorno 13.4.2005”;
 
        – che l’amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali ritardi o errori nella consegna dei plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione;
 
        – che peraltro “sarà facoltà dell’Azienda valutare l’opportunità di ammettere alla gara le offerte eventualmente pervenute dopo la scadenza sopra indicata”.
 
       Tutte le offerte delle imprese partecipanti pervenivano nel termine fissato dalla lettera d’invito, salvo quella della controinteressata, che giungeva due ore e tre quarti dopo l’ora fissata, venendo, ciononostante, ammessa dalla Commissione giudicatrice nella sua seduta del 14.4.2005 – verbale n. 1, avendo essa ritenuto di avvalersi della facoltà, di cui si è appena dato conto, prevista dall’art. 2 delle norme di partecipazione, trovando quindi l’approvazione del Direttore generale con l’atto di aggiudicazione.
 
       Sia la previsione di deroga, sia la decisione di avvalersene sia l’atto di essa approvativa formano, sotto questo profilo, oggetto del presente gravame.
 
       Esse sarebbero invero illegittime, violando le norme che disciplinano gli appalti pubblici e che prevedrebbero inderogabilmente la perentorietà dei termini per la presentazione delle offerte, in quanto indispensabile per garantire la par condicio e il regolare e spedito andamento della gara.
 
       Colliderebbe pertanto con tali norme e principi l’attribuzione alla stazione appaltante di un potere arbitrario e insindacabile in ordine alla possibilità di accettare anche offerte pervenute tardivamente.
 
       Sarebbero perciò illegittimi in parte qua il verbale e l’atto direttoriale impugnati.
 
2) Eccesso di potere per illogicità e difetto di motivazione
 
       La censurata disposizione dell’art. 2 delle norme di partecipazione sarebbe illegittima anche a volerne ammettere l’applicabilità, non essendo stati fissati i limiti entro i quali la sanatoria delle offerte tardive sarebbe possibile, lasciando ogni decisione al riguardo, del tutto illogicamente, al mero arbitrio della Commissione di gara.
 
       La motivazione dell’esercizio del relativo potere sarebbe, inoltre, apodittica e autoreferenziale, oltre che in contraddizione con la deliberata esclusione di ogni responsabilità della P.A. in relazione alle offerte tardivamente pervenute.
 
3) Violazione dell’art. 29 della direttiva 92/50/CE, dell’art. 12 del D. Lgs. 17.3.1995 n. 157 e dell’art. 2 delle norme di partecipazione alla gara.
 
       Poiché, in seguito all’apertura della busta A dell’offerta della controinteressata Lloyd’s, la Commissione di gara ha riscontrato che essa non ha dichiarato, allegando la relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di non rientrare in alcuni dei casi di esclusione, previsti dall’art. 12 del D. Lgs. n. 157/95, come imposto dall’art. 2 delle norme di partecipazione in rubrica, ne sarebbe dovuta seguire l’esclusione dalla gara della predetta offerente, in quanto esse la prevedevano per la mancata presentazione anche di uno solo dei documenti previsti.
 
       Al contrario la Commissione, come da verbale n. 1 dd. 14.4.2005, riteneva di poter richiedere alla controinteressata l’integrazione successiva della documentazione mancante, nonostante il preciso obbligo di documentare il possesso dei requisiti, previsto dall’art. 29 della direttiva 92/50/CE, in sede di presentazione dell’offerta, a mezzo di dichiarazione sostitutiva.
 
       Anche tale adempimento risulta previsto dalle norme di partecipazione a pena di esclusione.
 
       Alla controinteressata, invece, è stata consentita la partecipazione in base a documenti esibiti solo successivamente.
 
       Non sarebbe consentito l’esercizio, in questo caso, la possibilità di sanatoria per le omissioni documentali, prevista dall’art. 2 delle norme di partecipazione, in quanto essa indubitabilmente si riferirebbe a quanto previsto nella disposizione di riferimento, ossia l’art. 16 del D. Lgs. n. 157/95 e l’art. 34 della direttiva 92/50/CE, norme in base alle quali l’integrazione successiva sarebbe possibile soltanto nei confronti di documenti presentati tempestivamente, sia pur incompleti, e non per rimediare la loro mancata presentazione nei termini.
 
       Se, infatti, un tanto si consentisse, sarebbero violate le più elementari esigenze di par condicio fra i concorrenti.
 
       Sarebbero perciò state violate la lex specialis della gara e la normativa nazionale e comunitaria di riferimento, onde dovrebbero essere annullati il citato verbale n. 1 della Commissione giudicatrice e il provvedimento di aggiudicazione del lotto A.
 
4) Violazione degli artt. 2, 5 e 6 delle norme di partecipazione alla gara e dell’art. 7 della L. 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria e per violazione della par condicio.
 
       Secondo il verbale n. 1 la controinteressata ha proposto non una variante ai tipi di offerta previsti nei vari capitolati dei singoli lotti, ammessa dall’art. 5 delle norme di partecipazione, ma un’offerta integralmente sostitutiva di quella prevista dal capitolato del lotto A, onde avrebbe dovuto essere immediatamente esclusa ai sensi dell’art. 6 delle norme predette.
 
       Non solo tale esclusione non è stata pronunciata, ma nemmeno sarebbe stata condotta alcuna istruttoria o fornita alcuna motivazione della citata difformità, violando la par condicio fra i concorrenti.
 
5) Eccesso di potere per disparità di trattamento
 
       L’inosservanza delle norme di partecipazione, che si imputa alla controinteressata, avrebbe caratterizzato l’offerta di altra concorrente (questa volta per il mancato rispetto dell’art. 3), ma stavolta, con palese disparità, essa sarebbe stata esclusa.
 
6) Violazione dell’art. 34 della direttiva 92/50/CE, dell’art. 16 della L. 17.3.1995 n. 157 e dell’art. 2 delle norme di partecipazione. Eccesso di potere per difetto di motivazione, per contraddittorietà e violazione della par condicio
 
       Con il verbale n. 2 dd. 18.4.2005 la Commissione giudicatrice ha constatato che l’integrazione documentale, illegittimamente consentita, era stata fornita dalla controinteressata e quindi, sanando la sua irregolare posizione, l’ha ammessa alla gara, onde anche tale parte delle operazioni della trattativa in esame sarebbe affetta dallo stesso vizio, sopra denunciato con il terzo motivo.
 
7) Violazione dell’art. 25 del D. Lgs. 17.3.1995 n. 157 e degli artt. 2, 5 e 6 delle norme di partecipazione alla gara. Eccesso di potere per illogicità, difetto di motivazione e di istruttoria e per violazione della par condicio
 
       Con il medesimo verbale di gara n. 2 la Commissione, pur prendendo atto che, nell’offerta della controinteressata, il premio annuo triennale è stato calcolato in una somma identica a quello annuale, non ha escluso dalla gara l’offerente, come avrebbe imposto l’art. 6 delle norme di partecipazione, ma ha, del tutto illegittimamente, autonomamente ricalcolato l’offerta stessa, onde è parsa del tutto illogica la successiva richiesta di chiarimenti e di conferma dell’autonomo calcolo della Commissione, in quanto mera riconferma di una decisione già presa.
 
8) Illegittimità derivata
 
       Il decreto del Direttore generale n. 314 dd. 20.4.2005, nella parte impugnata, relativa all’aggiudicazione del lotto A, in quanto approva, in tutto il suo svolgersi, l’operato della Commissione giudicatrice, è affetto, in via derivata, da tutti i vizi finora esposti.
 
9) Eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione
 
       Il predetto decreto è affetto anche da illegittimità proprie, in quanto, mentre in motivazione, nel dar conto del ricalcolo dell’offerta della controinteressata, effettuato dalla Commissione, si richiede l’espressa conferma della somma ricalcolata da parte dell’offerente, in dispositivo non vi è traccia di tale riserva e l’aggiudicazione del lotto A al ****– Rappresentanza generale in Italia, è incondizionata.
 
       Le ricorrenti hanno richiesto quindi il risarcimento del danno, se possibile, in forma specifica o, altrimenti, per equivalente.
 
       Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità, per acquiescenza, dei due primi motivi, in quanto diretti contro le norme di partecipazione alla gara, espressamente accettate dalla ricorrente, nonché l’irricevibilità delle censure dirette contro dette norme, conosciute in data ben anteriore alla notificazione del ricorso, con conseguente inammissibilità del primo e secondo motivo, nella parte in cui investono atti di esse applicativi, controdeducendo quindi nel merito ai motivi di gravame.
 
       All’udienza di discussione la parte ricorrente ha precisato di rinunciare al risarcimento del danno in forma specifica, chiedendo che esso sia disposto per equivalente.
 
d i r i t t o
 
       Appare opportuno premettere che, con il primo e il secondo motivo di gravame, si censura l’ammissione dell’offerta della controinteressata ****– Rappresentanza generale per l’Italia ancorché, in tesi, tardivamente proposta, con il terzo e il sesto del pari se ne ritiene illegittima l’ammissione, sotto il diverso profilo dell’assunta omissione e dell’integrazione in via successiva, di documenti che dovevano essere ad essa allegati, con il quarto mezzo ci si duole della mancata esclusione di un’offerta, che si assume del tutto diversa da quella in capitolato, con il quinto si lamenta una disparità di trattamento con altra concorrente, con il settimo e il nono motivo si imputa alla Commissione di aver illegittimamente calcolato essa il premio annuo triennale offerto, con o senza successiva conferma della controinteressata e con l’ottavo ci si duole dell’atto conclusivo del procedimento per illegittimità derivata dai vizi che affliggerebbero gli atti presupposti.
 
       Assodato un tanto, può prescindersi dalle varie eccezioni, mosse nei confronti dei primi due motivi di gravame, attesa la loro infondatezza.
 
       Invero, ad avviso del Collegio, la possibilità di accettare offerte in deroga al termine ultimo stabilito, prevista nelle norme di partecipazione alla gara, è invero, nel presente caso, del tutto legittima.
 
       Sono state, infatti, indette, come risulta dal decreto del Direttore generale dell’Azienda sanitaria intimata n. 248 dd. 30.3.2005, tre trattative private, ciascuna corrispondente a un diverso lotto, per servizi assicurativi il cui affidamento mediante procedura aperta non è stato possibile, in mancanza di offerte conformi alle condizioni di gara, considerata l’imminente scadenza (26.4.2005) delle polizze aziendali attualmente in vigore per la copertura dei relativi rischi.
 
       Si tratta pertanto, con riferimento particolare alla fattispecie controversa, di una procedura negoziata senza bando di gara, ai sensi dell’art. 7, 2° comma, del D. Lgs. n. 157/95 e dell’art. 11, par. 3, lett. a) della direttiva 92/50/CE.
 
       In questo caso sia la normativa nazionale (artt. 10, 1° e 8° comma del D. Lgs. n. 157/95) sia quella comunitaria (artt. 19, 1° comma e 2° comma lett. b) della direttiva 92/50/CE) prevedono termini di presentazione delle offerte nelle procedure negoziate o trattative private soltanto nel caso che si tratti di procedimenti con bando di gara, considerando negli altri casi, in base a una predeterminazione normativa (art. 7, 2° comma, del D. Lgs. n. 157/95; 11, 3° comma della direttiva 92/50/CE) preminenti le esigenze dell’amministrazione di assicurarsi con urgenza il servizio in appalto, rispetto a quelle di non discriminazione e trasparenza, che solo la pubblicazione del bando può assicurare.
 
       Non può giungersi a diversa conclusione nella considerazione che la presente trattativa era comunque regolata da una lex specialis, costituita da una lettera d’invito e dalle citate norme di partecipazione alla gara, dal momento che nessuno di detti documenti costituisce un bando, nel senso comunitario del termine, che deve presentare determinate caratteristiche (e, in primo luogo dev’essere pubblicato sulla GUCE) per consentire agli operatori economici dell’Unione Europea di presentare domanda di partecipazione.
 
       D’altro lato, una volta stabilito che non vi era obbligo (né tempo materiale) di predisporre un bando siffatto, ben può l’amministrazione aggiudicatrice autolimitare la sua discrezionalità con disposizioni a cui i concorrenti, ed in primo luogo essa stessa, debbono attenersi.
 
       Ciò premesso, appare al Collegio un fuor d’opera censurare l’art. 2 delle norme di partecipazione alla gara, nella parte in cui, avendo stabilito un termine per la presentazione delle offerte, consentono alla stazione appaltante di derogarvi, in base ai principi che regolano gli appalti pubblici, considerando che si verte nella ben diversa procedura di scelta del contraente della trattativa privata.
 
       Essa invero, dovendosi definire, ove si tratti di appalti di servizi che superano la soglia comunitaria, “la procedura negoziata in cui l’amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto” secondo la definizione dell’art. 6, 2° comma, lett. d) del D. Lgs. n. 157/95, può consistere in una libera e incondizionata scelta del contraente, ove non sia limitata da una lex specialis, che restringa tale facoltà di autodeterminazione.
 
       Quando peraltro, come nel caso di specie, non solo le disposizioni di legge applicabili ma nemmeno le norme che essa stessa si è data prevedono un termine tassativo di presentazione delle offerte, consentendo la deroga a quello in linea di massima fissato, non è dato al Collegio comprendere come sia possibile sostenere l’illegittimità del disposto dell’art. 2 delle norme di partecipazione, che tale possibilità derogatoria ammettono.
 
       Non appare di difficile comprensione nemmeno la ratio di una siffatta determinazione.
 
       Il problema che l’amministrazione si trova ad affrontare è di avere la copertura assicurativa di alcuni rischi entro un termine ristrettissimo, essendo stata inutilmente conclusa la gara pubblica per l’aggiudicazione del servizio ed essendo imminente la scadenza delle polizze in atto.
 
       Essa ben può, pertanto, ipotizzare anche l’esistenza, in uno o più dei lotti, che compongono la trattativa, di un ridotto numero di offerte – e magari di un’unica offerta utile – che vanno quindi esaminate anche se pervenute tardivamente, pur di assicurarsi al meglio la copertura dei rischi in parola, il che spiega la previsione di una possibile deroga al termine di presentazione.
 
       Del resto risulta acquisito in giurisprudenza che, in linea generale, in sede di trattativa privata, per il carattere informale della procedura, la stazione appaltante ben può accettare offerte presentate in ritardo (cfr. CDS VI Sez. n. 1847/2003).
 
       Il primo e il secondo motivo di gravame vanno pertanto rigettati.
 
       Risultano invece fondati i seguenti motivi di gravame.
 
       In primo luogo viene validamente rilevato, con il terzo e sesto motivo, che non è possibile consentire, da parte della Commissione giudicatrice, l’integrazione successiva di documenti non allegati all’offerta – quale, nella specie, la dichiarazione sostitutiva attestante che la controinteressata non rientra in alcuno dei casi di esclusione, previsti dall’art. 12 del D. Lgs. n. 157/95 – la cui presentazione è imposta dall’art. 2 delle norme di partecipazione sotto pena di esclusione, né vale eccepire che dette norme ammettono la “possibilità di sanatoria … ad insindacabile giudizio della Commissione”.
 
       Invero tale inciso dev’essere interpretato, non essendo vi al riguardo alcuna incompatibilità, in armonia con l’art. 16 del D. Lgs. n. 157/95 e l’art. 34 della direttiva 92/50/CE, norme regolatrici della fattispecie, in base alle quali l’integrazione successiva sarebbe possibile soltanto nei confronti di documenti presentati tempestivamente, sia pur incompleti, e non per rimediare la loro mancata presentazione nei termini, con irrimediabile violazione della par condicio.
 
       Condivide altresì il Collegio il settimo e il nono motivo, non essendo concesso alla Commissione di gara di riformulare direttamente, rilevando al riguardo un errore, l’ammontare dell’offerta (nel caso del premio triennale offerto) chiedendone conferma solo successiva alla concorrente Lloyd’s, unica abilitata a proporla, né al Direttore generale di aggiudicare, in base all’offerta riformulata, il lotto A, sempre in pendenza di un chiarimento da parte della controinteressata.
 
       Il ricorso, pertanto, assorbita ogni altra censura, dev’essere, nella parte impugnatoria, in parte accolto, con l’eccezione dei motivi che investono l’art. 2 delle norme di partecipazione, che vanno invece rigettati.
 
       Ne consegue, per effetto dei motivi di gravame sopra ritenuti fondati, l’illegittimità, sia derivata che propria, del decreto del Direttoriale generale dell’Azienda intimata n 314 dd. 20.4.2005, nella parte in cui aggiudica alla controinteressata il lotto A.
 
       Per quanto concerne, invece, la domanda risarcitoria, va preso atto che non vi è più interesse alla chiesta pronunzia sugli effetti del contratto.
 
       Le ricorrenti hanno invero, da ultimo, richiesto soltanto il risarcimento per equivalente.
 
       Il Collegio, prendendo atto della domanda così formulata, la accoglie, condannando l’Azienda sanitaria intimata a corrispondere alle ricorrenti, in solido fra loro in quando offerenti in coassicurazione a mezzo di **** s.p.a., il 10% dell’importo contrattuale del lotto A, fissato con l’offerta dell’aggiudicataria, in € 2.017.125,00, per complessivi € 201.712,5 oltre ad interessi e rivalutazione dalla data dell’aggiudicazione a quella del soddisfo, ritenendosi che le parti istanti, la cui offerta si è classificata al secondo posto, si sarebbero aggiudicate la gara per effetto della necessaria esclusione della controinteressata.
 
       Per effetto della configurazione della trattativa e delle particolari disposizioni, di difficile interpretazione, che la regolavano, si ritiene di compensare le spese di giudizio tra le parti.
 
p. q. m.
 
il Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta nella parte in cui impugna l’art. 2 delle norme di partecipazione, allegate al decreto direttoriale n. 248 dd. 30.3.2005.
 
Lo accoglie per la parte rimanente e, di conseguenza:
 
annulla, nella parte impugnata, il decreto direttoriale n. 314 dd. 20.4.2005 e i verbali della Commissione giudicatrice ad esso presupposti, nei limiti indicati in motivazione;
dichiara l’inammissibilità, per difetto di interesse, della domanda di nullità del contratto;
accoglie la domanda risarcitoria per equivalente nei termini indicati in motivazione;
       Dispone la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
 
       Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
       Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 1 dicembre 2005.
 
f.to Vincenzo Borea – Presidente
 
f.to Enzo Di Sciascio – Estensore
 
f.to Erica Bonanni – Segretario
 
Depositata nella segreteria del Tribunale
 
il 26 gennaio 2006
 
f.to Erica Bonanni.
 
 

Lazzini Sonia

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