Prestazioni rese dai titolari di partita Iva, chiarimenti dell’Inail sulla disciplina assicurativa

Redazione 25/03/13
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Lilla Laperuta

Con la circolare 20 marzo 2013, n. 15 l’Inail ricorda che la L. 92/2012 (Riforma del lavoro) ha introdotto l’art. 69-bis nel D.Lgs. 276/2003 con l’obiettivo di contrastare il ricorso alle prestazioni dei titolari di partite Iva in regime di mono-committenza. Ciò attraverso la previsione di presunzioni legali (durata della collaborazione, postazione fissa di lavoro, fatturato pari all’80% del ricavato nell’arco di due anni solari consecutivi) circa la sussistenza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto.

Il Ministero del lavoro ha chiarito i presupposti per attuare le nuove disposizioni, con la circolare 32/2012, cui ha fatto seguito il Decreto ministeriale 20 dicembre 2012 che individua, a titolo esemplificativo, albi, ruoli, registri ed elenchi la cui appartenenza esclude l’applicazione della presunzione.

In relazione alla disciplina assicurativa l’Istituto precisa che:

1) la presenza di prestazioni autonome convertite in collaborazioni coordinate e continuative a progetto, l’obbligo assicurativo è assolto secondo le condizioni previste per i lavoratori parasubordinati ossia se sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi per l’applicazione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;

2) per quanto riguarda il calcolo del premio assicurativo esso – ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente – è calcolato in base al tasso applicabile all’attività svolta, sull’ammontare delle somme effettivamente erogate al collaboratore, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail.

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