Prestazioni rese dai titolari di partita Iva, chiarimenti dell’Inail sulla disciplina assicurativa
25 marzo 2013

Lilla Laperuta
Con la circolare 20 marzo 2013, n. 15 l’Inail ricorda che la L. 92/2012 (Riforma del lavoro) ha introdotto l’art. 69-bis nel D.Lgs. 276/2003 con l’obiettivo di contrastare il ricorso alle prestazioni dei titolari di partite Iva in regime di mono-committenza. Ciò attraverso la previsione di presunzioni legali (durata della collaborazione, postazione fissa di lavoro, fatturato pari all’80% del ricavato nell’arco di due anni solari consecutivi) circa la sussistenza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto.
Il Ministero del lavoro ha chiarito i presupposti per attuare le nuove disposizioni, con la circolare 32/2012, cui ha fatto seguito il Decreto ministeriale 20 dicembre 2012 che individua, a titolo esemplificativo, albi, ruoli, registri ed elenchi la cui appartenenza esclude l’applicazione della presunzione.
In relazione alla disciplina assicurativa l’Istituto precisa che:
1) la presenza di prestazioni autonome convertite in collaborazioni coordinate e continuative a progetto, l’obbligo assicurativo è assolto secondo le condizioni previste per i lavoratori parasubordinati ossia se sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi per l’applicazione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;
2) per quanto riguarda il calcolo del premio assicurativo esso – ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente – è calcolato in base al tasso applicabile all’attività svolta, sull’ammontare delle somme effettivamente erogate al collaboratore, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail.
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