L’esclusione è dovuta perché “la polizza recava solo la scheda tecnica ma non riportava tutti gli articoli dello schema ministeriale che in gran parte erano stati tralasciati. Ad esempio venivano omessi l’articolo 8 (foro competente) e l’articolo 7, II co. (mancato pagamento del premio), esattamente alcune di quelle clausole che avrebbero garantito la stazione appaltante nei confronti del garante in caso di attivazione della fideiussione”.
I ricorrenti vanno pertanto esclusi dalla gara, poiché la fideiussione da loro presentata non corrispondeva al disciplinare di gara.
L’esclusione dalla gara fa venire meno la legittimazione a ricorrere avverso il verbale di aggiudicazione.
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