Praticanti avvocati e disciplina: limiti del CDD secondo il CNF

Sentenza CNF 174/2025: il CDD è competente a giudicare i praticanti non abilitati, ma non può disporre la cancellazione dal registro.

Redazione 28/01/26
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Con la sentenza n. 174/2025 (R.G. 318/24), depositata il 26 giugno 2025, il Consiglio Nazionale Forense interviene su una questione di particolare rilievo sistematico: la sottoposizione dei praticanti non abilitati al potere disciplinare e i limiti di competenza tra Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA).

Consiglio Nazionale Forense – sentenza n. 174/2025 (R.G. 318/24)

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Indice

1. CNF 174/2025: il caso del praticante e l’archiviazione del procedimento


La vicenda nasce da due segnalazioni riguardanti un praticante non abilitato, accusato di esercizio abusivo della professione. Un esposto proveniva da un Giudice di Pace, che lamentava attività difensiva svolta senza titolo; un secondo atto proveniva dalla Procura della Repubblica, con contestuale decreto di perquisizione per ipotesi di reato ex art. 348 c.p.
Il CDD competente disponeva però l’archiviazione dei procedimenti per “carenza di legittimazione passiva” e contestualmente ordinava la cancellazione del praticante dal registro, ritenendo decorso il termine massimo previsto dalla normativa vigente.

2. Potere disciplinare sui praticanti: il CDD è sempre competente


Uno dei punti centrali affrontati dal CNF riguarda l’esistenza della potestà disciplinare nei confronti dei praticanti, anche se non abilitati al patrocinio.
Il Consiglio ribadisce che l’art. 51, comma 2, della legge n. 247/2012 attribuisce al CDD la competenza disciplinare non solo sugli avvocati iscritti all’albo, ma anche sui praticanti iscritti nel registro. La circostanza che il praticante non svolga patrocinio non esclude l’applicabilità delle norme deontologiche, poiché lo status di praticante rappresenta una fase preliminare ma pienamente rilevante nell’ordinamento professionale.
In linea con precedenti pronunce (CNF n. 193/2019 e n. 93/2019), il praticante resta destinatario delle regole del Codice Deontologico Forense e, dunque, assoggettabile a procedimento disciplinare.
Ne consegue l’illegittimità dell’archiviazione fondata su una presunta mancanza di legittimazione passiva: il praticante, proprio in quanto iscritto, è soggetto disciplinabile.

3. Cancellazione dal registro: competenza esclusiva del COA


Il secondo profilo decisivo concerne la cancellazione dal registro dei praticanti. Sul punto il CNF afferma un principio netto: la competenza in materia di iscrizione e cancellazione dagli albi e registri spetta esclusivamente al COA, ai sensi dell’art. 17 della legge professionale.
Il CDD non può adottare provvedimenti che incidano sullo status amministrativo dell’iscritto, poiché il suo ruolo è limitato alla funzione disciplinare. Pertanto, la cancellazione disposta dal CDD risulta viziata ab origine per incompetenza funzionale.
Il CNF richiama così la distinzione tra potere disciplinare e potere ordinistico-amministrativo: il primo appartiene ai Consigli distrettuali, il secondo resta prerogativa degli Ordini territoriali.

4. Regime normativo applicabile: iscritti prima della legge 247/2012


Particolarmente interessante è anche l’inquadramento normativo. Il praticante era iscritto dal 2006, quindi prima dell’entrata in vigore della legge n. 247/2012.
Il CNF conferma che, in tali casi, non trova applicazione automatica il sistema del patrocinio sostitutivo quinquennale o la cancellazione d’ufficio dopo sei anni. La disciplina applicabile resta quella previgente del R.D.L. n. 1578/1933, in particolare l’art. 8, che non prevede un limite temporale per la permanenza nel registro dei praticanti non abilitati.
Richiamando la sentenza CNF n. 215/2021, il Consiglio chiarisce che il decorso del sessennio incide solo sulla possibilità di esercitare il patrocinio, ma non comporta la cancellazione dal registro in assenza di una norma espressa.

5. Conclusioni: annullamento e prosecuzione del procedimento disciplinare


Alla luce di tali argomentazioni, il CNF accoglie il ricorso del COA e annulla integralmente la delibera del CDD, sia nella parte relativa alla cancellazione sia nell’archiviazione del procedimento.
Gli atti vengono rimessi al CDD competente affinché il procedimento disciplinare prosegua nel merito. La pronuncia ribadisce due principi fondamentali: i praticanti sono pienamente soggetti al potere disciplinare e solo il COA può incidere sul loro status di iscrizione.
Una decisione che rafforza la coerenza del sistema ordinistico, evitando indebite sovrapposizioni tra funzioni disciplinari e amministrative.

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