Potere di limitare la circolazione stradale: è sindacabile?

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I provvedimenti che limitano la circolazione stradale sono espressione di scelte ampiamente discrezionali, non sindacabili in sede giurisdizionale se non per manifesta illogicità o irragionevolezza (Cons. St., sez. VI, 8 aprile 2022, n. 2599).

La regolamentazione del traffico stradale

La VI Sezione del Consiglio di Stato ha chiarito che la regolamentazione del traffico è una disciplina funzionale alla pluralità degli interessi pubblici meritevoli di tutela e alle differenti esigenze, e sempre che queste rispondano a criteri di ragionevolezza il cui sindacato va compiuto dal giudice amministrativo, in ossequio al principio di separazione dei poteri e alla tassatività dei casi di giurisdizione di merito, ab externo nei limiti dell’abnormità (richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 2031/2017, nonché n. 2255/2015).

La limitazione della libertà di circolazione

È stata ritenuta giustificata, unitamente alle iniziative economiche che vi si riflettono, quando derivi dall’esigenza di tutela rafforzata di patrimoni ambientali, specie di rilievo mondiale o nazionale, e alla luce del valore primario ed assoluto che Costituzione riconosce all’ambiente, al paesaggio, alla salute (Cons. Stato, sez. II, n. 8631/2019).

I provvedimenti che limitano la circolazione stradale

Secondo il collegio rappresentano espressione di opzioni ampiamente discrezionali, non sindacabili in sede giurisdizionale se non per manifesta illogicità o irragionevolezza. Ove, quindi, in tale ambito, i provvedimenti limitativi della circolazione devono necessariamente armonizzarsi al sovraordinato piano generale del traffico, questo non può escludere o limitare totalmente le valutazioni dell’organo amministrativo rispetto alle concrete esigenze di tutela perseguite, a condizione che gli obiettivi siano in linea con quanto posto dal piano del traffico. ​​​​​​​

La vicenda

Nella specie, il Consiglio di Stato ha esaminato l’appello interposto dal titolare di un agriturismo, rigettandolo, e dove si erano poste sotto la lente le misure di limitazione del traffico per migliorare la circolazione sulla strada che conduce al lago di Braies, situato in fondo alla omonima valle, e che, essendo diventato protagonista di una popolare serie televisiva trasmessa sulla TV pubblica, nel periodo estivo di alta stagione ogni giorno risultava confrontato con un particolare sovraffollamento turistico. Tale impatto sul traffico e sulla circolazione dei mezzi e delle persone, che vedeva la strada d’accesso al lago stabilmente occupata da mezzi incolonnati per ore in entrambe le direzioni, impedendo anche ai mezzi del trasporto pubblico di garantire un regolare servizio, comportava anche che in caso di necessità, né le ambulanze dei soccorritori sanitari né i mezzi dei vigili del fuoco riuscissero ad arrivare tempestivamente sul luogo dell’intervento. Secondo l’esercente appellante, il Tribunale di prime cure sarebbe incorso in un errore, assumendo effettivamente compiuta la valutazione della situazione del traffico ad opera degli enti locali. Infine, l’appellante ha riproposto, senza esito, la richiesta di risarcimento del danno asseritamente patito a causa delle restrizioni considerate illegittime, in quanto pretendeva provato il mancato guadagno che poteva trarre dall’esercizio della propria struttura di agriturismo.

 

Sentenza collegata

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Avv. Biarella Laura

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