Possesso – Tutela possessoria nei confronti di comportamenti esecutivi di atti amministrativi anche viziati – Ammissibilità – Limiti (artt. 1168, 1170 C.c. –703 C.p.c.)

sentenza 18/01/07
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La tutela possessoria contro l’autorità pubblica deve reputarsi inammissibile in relazione a comportamenti posti in essere in esecuzione di atti amministrativi anche viziati, perché i provvedimenti di reintegrazione e manutenzione nel possesso, ripristinando la situazione modificata o turbata dall’attività denunziata, elidono gli effetti dell’azione amministrativa, in contrasto con il divieto sancito per il giudice ordinario dal secondo comma dell’art. 4 della legge n. 2248 del 1865, all. E (cfr. Cass. n. 126/99; Cass. n. 11417/98; Cass. n. 11620/97); è, invece, consentita tale tutela nel caso in cui l’attività dell’amministrazione pubblica non sia riconducibile al suo potere autoritativo per la radicale mancanza di esso o dell’atto che si ricolleghi ad attività di diritto privato o meramente materiale, oppure ad un atto giuridicamente inesistente.
 
Possesso –Tutela possessoria – Condotta realizzata dal resistente in ottemperanza a specifici provvedimenti autorizzativi comunali – Legittimità – Assenza del potere autoritativo di esproprio di fatto da parte dell’amministrazione in mancanza di una valida dichiarazione di pubblica o utilità – Irrilevanza (artt. 1168, 1170 C.c. –703 ******)  
 
A prescindere dalla questione relativa all’assenza del potere autoritativo di esproprio di fatto da parte dell’amministrazione locale in assenza di una valida dichiarazione di pubblica autorità, nell’ipotesi in cui la condotta oggetto della doglianza da parte del ricorrente, in un giudizio per presunta turbativa del possesso, risulta realizzata dal resistente in ottemperanza a specifici provvedimenti autorizzativi comunali emessi in data immediatamente precedente e successiva, questi ultimi appaiono da soli sufficienti a giustificarne la legittimità.
 
 
 
 
 
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE DISTACCATA DI MAZARA DEL VALLO                                    
Il Giudice unico,
sciogliendo la riserva in atti, ha emesso la presente
ORDINANZA
 -nella causa civile n. 53/06 promossa da B. G., ******** e G. V. (Avv. G. M.) contro G. G. (Avv. P. S.) per ottenere, ai sensi degli artt. 1168, 1170 c.c. e 703 c.p.c. la reintegra e/o manutenzione del possesso esercitato dai ricorrenti sul lotto di terreno sito in Mazara del Vallo, identificato in catasto con il foglio di mappa n. 195, partt. 806, 808, 796 e 511 e la condanna del resistente al ripristino del muro demolito e all’eliminazione dei due cancelli costruiti;
 -letti gli atti ed i documenti allegati;
 -sentite le persone informate sui fatti;
 -visti gli artt. 1168, 1170 c.c. e 703 e ss. c.p.c.;
 -rilevato che la domanda spiegata dai ricorrenti, opportunamente riqualificata dal punto di vista giuridico, ha ad oggetto la manutenzione del possesso di una striscia di terreno lasciata sulle particelle di loro proprietà indicate in epigrafe, per una lunghezza pari al prospetto dei fondi di loro pertinenza e per una lunghezza di ml 5 circa, asseritamente destinata ad essere utilizzata come accesso alle proprie abitazioni;
   -che, in particolare, la condotta di turbativa materiale e giuridica del possesso di tale spezzone di terra, utilizzato come strada privata a fondo chiuso, sarebbe consistita nella demolizione da parte del resistente, senza l’autorizzazione dei ricorrenti, di un muro in conci di tufo che separava sino al mese di febbraio 2005 i lotti di terreno di cui sopra con la proprietà della cooperativa L’A. (di cui è presidente e legale rappresentante lo stesso G.) e nella realizzazione al posto del muro di due cancelli per il transito a piedi e con autoveicoli dei condomini della cooperativa;
   -che il resistente ha eccepito e documentato che la demolizione del muro e la realizzazione dei due cancelli per l’accesso di pedoni e di autoveicoli alla proprietà della cooperativa, nel tratto finale della via Cina, sono stati autorizzati dal Comune di Mazara del Vallo, rispettivamente con provvedimento emesso il 15.2.2005 dal Settore Urbanistica – Uffici Illeciti Edilizi (doc. 4 all. fasc. resistente) e con il parere favorevole, in data 5.4.2005, della Commissione Edilizia (e successiva autorizzazione del 2.5.2005: doc. 5) alla richiesta di variante in corso d’opera, ex art. 15 della legge 47/85 (a seguito di rilascio della concessione edilizia n. 1318/01 per la costruzione di 18 alloggi sociali), per consentire alla cooperativa l’accesso ai propri stabili dalla via Cina e l’installazione di un cancello per l’ingresso a piedi e con gli autoveicoli e per il raggiungimento della rampa del locale autorimessa situata in posizione antistante il cancello (come si evince dal progetto allegato al parere);
     -ritenuto che la tutela possessoria contro l’autorità pubblica debba reputarsi inammissibile in relazione a comportamenti posti in essere in esecuzione di atti amministrativi anche viziati, perché i provvedimenti di reintegrazione e manutenzione nel possesso, ripristinando la situazione modificata o turbata dall’attività denunziata, elidono gli effetti dell’azione amministrativa, in contrasto con il divieto sancito per il giudice ordinario dal secondo comma dell’art. 4 della legge n. 2248 del 1865, all. E (cfr. Cass. n. 126/99; Cass. n. 11417/98; Cass. n. 11620/97);
     -che è, invece, consentita tale tutela nel solo caso in cui l’attività dell’amministrazione pubblica non sia riconducibile al suo potere autoritativo per la radicale mancanza di esso o dell’atto che si ricolleghi, quindi, ad attività di diritto privato o meramente materiale, oppure ad un atto giuridicamente inesistente;
     -che nel caso di specie, a prescindere dalla questione relativa alla dedotta assenza del potere autoritativo di esproprio di fatto da parte dell’amministrazione locale in assenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità , la condotta oggetto della doglianza da parte dei ricorrenti per presunta turbativa del possesso risulta realizzata dal resistente in ottemperanza a specifici provvedimenti autorizzativi comunali emessi in data immediatamente precedente e successiva, i quali appaiono da soli sufficienti a giustificarne la legittimità;
     -che, inoltre, la via Cina risulta aver acquisito destinazione pubblicistica in virtù della realizzazione da parte del Comune di opere di asfaltatura, sistemazione e urbanizzazione risalenti al 1989 (cfr. delibere della Giunta Comunale n. 2832 del 21.8.1989 e n. 286 dell’1.2.1990: docc. 1 e 3 all. fasc. resist.), le quali hanno interessato anche il tratto di strada oggetto di causa (cfr. dichiarazioni dello stesso ricorrente G. V. e dell’informatore M. V.);
     -che tale risalente procedimento destinazione della stradella all’uso collettivo, tra l’altro, è incompatibile con l’attuale possesso esclusivo del tratto di strada rivendicato dai ricorrenti (in qualità di frontisti aventi diritto riservato di accesso alle loro proprietà), facendo venire meno, pertanto, la loro legittimazione attiva all’azione di manutenzione in qualità di unici titolari della signoria di fatto sul bene;
   -che quindi, alla luce dell’istruttoria sommaria condotta in questa fase, la domanda possessoria deve ritenersi inammissibile, in quanto finalizzata a porre nel nulla gli effetti di un’attività amministrativa esercitata attraverso l’uso di poteri autoritativi sottratti al sindacato del giudice ordinario e per carenza di legittimazione attiva da parte dei ricorrenti;
P.Q.M.
 Il Giudice, visti gli artt. 1168, 1170 c.c. e 703 e ss. c.p.c.;
      – rigetta la domanda di manutenzione del possesso spiegata da B. G., ******** e G. V.;
    – dichiara chiusa la fase interdittale e fissa, per la prosecuzione del giudizio di merito e per i provvedimenti di cui all’art. 183 c.p.c. (nuovo rito), l’udienza del 5.12.2006 ore 9.30;    – manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento alle parti.
            Mazara del Vallo, 10.4.2006                                      
                                                                                            Il Giudice
dott. ***********

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