Polizze fantasma, Compagnia responsabile in solido con l’agente

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In materia di prodotti assicurativi “fantasma”, nel caso “polizze vita” inesistenti, alla compagnia si applica il medesimo regime di responsabilità previsto per le ipotesi di intermediazione finanziaria. Se dunque un agente vende a terzi prodotti fasulli, l’assicurazione è solidale nel risarcire il danno patito dal cliente anche quando non ne ha provato il dolo o la colpa. E’ quanto stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 20787 del 20 agosto 2018.

Il Fatto

Il Tribunale di Perugia condannava la compagnia di assicurazioni in solido col proprio agente al pagamento ex art. 2049 c.c. in favore di tizio caio e mevia della somma da loro versata per la stipula di polizze assicurative sulla vita, mai comunicate alla società e mai attivate nonostante il pagamento. La Corte D’appello di Perugia confermava tale decisione. La compagnia assicurativa proponeva ricorso per cassazione fondato su tre motivi:

-Con il primo motivo, la società ricorrente deduceva, ex art. 360 n° 3 cpc, la violazione dell’art. 2967 c.c assumendo che la Corte territoriale era incorsa nel medesimo errore valutativo del primo giudice in ordine ai pagamenti effettuati per la stipula delle polizze assicurative oggetto della controversia, in quanto era emerso per ammissione degli stessi controricorrenti che quasi tutti i pagamenti erano avvenuti in contanti senza alcuna apprezzabile traccia documentale;

-Con il secondo motivo, la società ricorrente deduceva, sempre ex art. 360 n° 3 c.c , la violazione e falsa applicazione degli artt. 2049 e 1227 c.c.;

-Con il terzo motivo, infine, deduceva l’erronea applicazione del principio dell’apparenza del diritto nonché il vizio di motivazione e omessa verifica di elementi rilevanti ai fini dell’inapplicabilità del medesimo principio;

La decisione

Il primo motivo è inammissibile. Infatti per la Corte la ricorrente propone il riesame di tutta la controversia, prospettando una diversa valutazione dei fatti dedotti e delle prove raccolte in primo grado, in relazione alle quali la motivazione resa dalla Corte territoriale risulta congrua e logica ed inoltre chiarisce, in ordine ai limiti del giudizio di legittimità, con orientamento al quale questo Collegio intende dare seguito, che “è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito” ( cfr. Cass. 8758/2017). Anche il secondo motivo è inammissibile. Sul punto la stessa Corte afferma che in tema di responsabilità indiretta di una società per i danni arrecati a terzi dagli agenti nello svolgimento delle incombenze loro affidate, l’accertamento di un rapporto di necessaria occasionalità tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni affidategli comporta l’insorgenza di una responsabilità (anche) diretta a carico della società ( cfr. Cass. 18928/2017 ).

Nonostante che il principio sia stato affermato in materia di intermediazione finanziaria, si ritiene che possa essere trasposto anche nell’ambito delle prestazioni assicurative in quanto il rapporto trilaterale fra cliente, agente e compagnia di assicurazione ha una struttura analoga: al riguardo, è stato infatti ritenuto che ” nel giudizio sulla responsabilità di una compagnia di assicurazioni, ex art. 2049 c.c., per il fatto illecito del suo agente, che abbia venduto un prodotto assicurativo “fantasma” impossessandosi del denaro versato dal risparmiatore per l’acquisto, il giudice di merito, accertata la responsabilità dell’agente, è tenuto a verificare la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l’attività di questi e la commissione dell’illecito, ravvisabile ove sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze affidate all’agente, mentre non è necessario che il danneggiato provi il dolo o la colpa della società assicuratrice, ovvero di aver verificato la reale esistenza e la riconducibilità alla stessa del prodotto venduto( cfr. Cass. 18860/2015).

Infine anche il terzo motivo è inammissibile. A tal uopo la Corte, premettendo che il giudizio di legittimità è fondato sulla critica vincolata, rileva che la censura, nella prima parte, non contiene un specifica rubrica né la precisa indicazione del vizio in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa. Inoltre, nella parte in cui viene sostanzialmente richiamato il vizio di cui all’art. 360 n° 5 cpc, l’inammissibilità va ricondotta all’art. 348 quater u. comma cpc ratione temporis vigente: la sentenza impugnata, infatti, ha confermato, con le medesime argomentazioni, la pronuncia di primo grado, c.d. doppia conforme, ed è stata emessa a seguito di appello proposto successivamente all’entrata in vigore della L. 134/2012 che ha introdotto la norma sopra richiamata.

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Sentenza collegata

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Avv. Fornaro Pasquale

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