L’ordinanza della Corte di Cassazione, III Sezione Civile, n. 888 del 16 gennaio 2026, interviene su due profili centrali nel contenzioso sanitario: l’operatività delle polizze “claims made” stipulate dalle aziende sanitarie e la necessità di una domanda specifica per il riconoscimento degli interessi compensativi. La decisione conferma un indirizzo ormai consolidato: la clausola “claims made” è valida e vincolante quando il testo contrattuale risulta chiaro, mentre gli interessi compensativi non possono essere attribuiti d’ufficio dal giudice in assenza di una domanda esplicita. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon
Indice
- 1. Clausola “claims made” tra validità e limiti operativi
- 2. Responsabilità sanitaria e manleva assicurativa
- 3. Interessi compensativi: necessaria una domanda specifica
- 4. Implicazioni operative: polizze sanitarie, gestione del rischio e strategia difensiva
- 5. Certezza contrattuale e rigore processuale
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1. Clausola “claims made” tra validità e limiti operativi
La controversia origina da una domanda di risarcimento per responsabilità sanitaria relativa a fatti del 2011, rivolta contro due aziende sanitarie pugliesi. La ASL di Foggia aveva chiamato in garanzia la propria compagnia assicuratrice, la quale aveva eccepito la tardività della denuncia del sinistro: la richiesta risarcitoria era infatti pervenuta nel 2013, oltre la scadenza della polizza (31 dicembre 2012). La Corte territoriale di Bari aveva ritenuto valida la clausola “claims made” contenuta nella polizza, escludendo la copertura. La III Sezione civile della Corte di Cassazione conferma impostazione siffatta, ribadendo alcuni principi:
a) Interpretazione del contratto assicurativo. L’interpretazione delle clausole è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione ove rispettosa dei criteri ermeneutici. Nella specie, la Corte rileva che il testo contrattuale risulta chiaro:
- la garanzia opera per le richieste di risarcimento pervenute durante il periodo di efficacia della polizza,
- a condizione che relative a eventi dannosi accaduti dopo il 30 giugno 2000 (retroattività decennale).
b) Clausola “claims made” e causa concreta. La ricorrente lamentava l’assenza di una clausola di ultrattività (“sunset clause”) e un presunto squilibrio sinallagmatico. La Cassazione rigetta la censura, richiamando la giurisprudenza più recente:
- la clausola “claims made impura” è valida,
- la mancanza di una sunset clause non determina nullità,
- la retroattività decennale garantisce un adeguato bilanciamento tra premio e rischio.
La Corte rimarca che non è possibile sovrapporre una lettura “occurrence” a un contratto che, per dizione e struttura, è inequivocabilmente “claims made”. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon
2. Responsabilità sanitaria e manleva assicurativa
Nel merito, il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità concorrente delle due ASL e condannato la compagnia assicuratrice a manlevare la ASL di Foggia. La Corte territoriale aveva invece escluso la copertura, ritenendo tardiva la denuncia del sinistro. La Cassazione conferma tale conclusione:
- la richiesta risarcitoria è pervenuta oltre il periodo di efficacia della polizza,
- la clausola “claims made” è chiara e non consente interpretazioni estensive,
- la compagnia non è tenuta alla manleva.
3. Interessi compensativi: necessaria una domanda specifica
Il terzo motivo di ricorso riguarda il riconoscimento degli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale. La Corte d’appello li aveva attribuiti pur in assenza di una domanda espressa. La Cassazione accoglie il motivo e ribadisce un principio consolidato: gli interessi compensativi costituiscono una voce autonoma di danno e devono essere richiesti espressamente dal danneggiato. Non possono essere riconosciuti d’ufficio dal giudice. La sentenza viene quindi cassata sul punto, con rinvio alla Corte d’appello di Bari per nuovo esame.
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4. Implicazioni operative: polizze sanitarie, gestione del rischio e strategia difensiva
L’ordinanza offre indicazioni rilevanti per aziende sanitarie, assicuratori e difensori:
a) Gestione delle polizze “claims made”.
- È essenziale monitorare con precisione le date di ricezione delle richieste risarcitorie.
- La retroattività e l’eventuale ultrattività devono essere valutate attentamente in fase di stipula.
- Le ASL devono adottare procedure interne che garantiscano la tempestiva trasmissione delle denunce.
b) Strategia difensiva nei giudizi di responsabilità sanitaria.
- La ricostruzione del contenuto della polizza è decisiva.
- Le eccezioni sulla copertura devono essere fondate sul dato letterale, che la Cassazione considera dirimente.
c) Domanda sugli interessi compensativi.
- I difensori devono formulare una richiesta specifica e motivata.
- L’omissione preclude il riconoscimento della voce di danno.
5. Certezza contrattuale e rigore processuale
L’ordinanza n. 888/2026 conferma due direttrici sistematiche:
- certezza del diritto contrattuale, con valorizzazione del dato letterale nelle polizze “claims made”;
- rigore processuale, che impone al danneggiato di articolare puntualmente tutte le domande risarcitorie.
Per gli operatori del diritto, ciò implica un approccio integrato che unisca skills assicurative, civilistiche e processuali, specie nei contenziosi sanitari a elevata complessità.
Principio di diritto
Nell’assicurazione della responsabilità civile la clausola “claims made” che limita la garanzia alle richieste di risarcimento formulate nel periodo di efficacia della polizza è valida e non richiede necessariamente una clausola di ultrattività per essere lecita. Inoltre, gli interessi compensativi sul danno non patrimoniale non possono essere liquidati d’ufficio dal giudice, gravando sul danneggiato l’onere di domandarli in modo espresso e di allegarne il fatto costitutivo.
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