Personale sanitario ed inquadramento (Cons. Stato, n. 1302/2012)

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Massima

Il beneficio dell’inquadramento straordinario, stabilito dall’art. 1 della L. 20 maggio 1985, n. 207 per il personale dipendente delle Unità sanitarie locali, è subordinato a: a) lo svolgimento di mansioni superiori e diverse dalla qualifica d’appartenenza in forza di atti formali di conferimento del relativo incarico; b) l’esistenza in organico, al 30 giugno 1984, del posto corrispondente all’incarico ricoperto e perdurante fino alla data di entrata in vigore della legge stessa; c) il possesso dei requisiti per l’ammissione al concorso per l’assunzione nel relativo profilo professionale.

 

 

1. Premessa

La L. 20 maggio 1985, n. 207, ha regolato con gli articoli 1 e 3 due fattispecie totalmente diverse ed in alcun modo assimilabili tra loro: l’articolo 1, infatti, concerne il personale incaricato che alla data del 30 giugno 1984 ricopriva posti di organico vacanti nelle pianti organiche provvisorie delle unità sanitarie locali, prevedendone l’inquadramento nella pianta organica dell’unità sanitaria locale dove prestativa servizio, mentre l’articolo 3 riguarda espressamente il personale convenzionato, non avente un rapporto correlato a posti previsti in organico.

E’ stato evidenziato che il beneficio previsto dal predetto articolo 3 ha consentito, in deroga al principio del pubblico concorso richiesto per la generalità degli aspiranti a posti di impiego pubblico, l’immissione straordinaria nei ruoli delle unità sanitarie locali di coloro che avevano intrattenuto un rapporto convenzionale irregolare con il Servizio sanitario nazionale: il rapporto di lavoro subordinato si è costituito solo grazie al detto beneficio e pertanto anche il relativo trattamento retributivo, non diversamente da quello previdenziale, non può che decorrere dalla data in cui l’interessato ha iniziato a lavorare alle dipendenze di una unità sanitaria locale.

Del resto l’irretroattività del rapporto di impiego così instaurato trova un ulteriore elemento di conforto proprio nella considerazione che, trattandosi personale sanitario, solo l’inquadramento in ruolo ha comportato il coevo adeguamento delle relative piante organiche, essendo subordinato l’inquadramento in ruolo di nuovi dipendenti alla sussistenza in organico di posti vacanti (1).

Sotto tale profilo è stata ritenuta manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., anche la legittimità costituzionale del più volte citato art. 3 della L. 20 maggio 1985, n. 207, proprio nella parte in cui ha limitato la decorrenza dell’inquadramento in ruolo dalla data del provvedimento senza alcun riconoscimento dell’anzianità pregressa, a differenza di quanto previsto dall’articolo 1 della stessa legge: infatti, la diversa previsione del legislatore, con riferimento agli effetti e ai contenuti della sanatoria del personale precario, non è apparsa ingiustificata, né irragionevole, stante la diversità sostanziale e non meramente formale dei rapporti pregressi prefigurati dai citati artt. 1 e 3, nell’un caso di natura dipendente, nell’altro di natura professionale (2).

E’ da aggiungere al riguardo che la finalità (non irragionevole) di sanatoria della norma di cui all’art. 3 della L. 207/1985, e dunque la sua natura speciale ed eccezionale, esclude altresì ogni vulnus all’art. 97 Cost..

 

 

2. Rassegna giurisprudenziale

L’art. 1 della L. 207/1985, ammette l’inquadramento straordinario dei dipendenti del settore sanitario nella qualifica superiore in presenza dei seguenti presupposti: a) la sussistenza di un posto vacante in organico; b) l’esercizio di mansioni, al 30 giugno 1984, diverse dalla qualifica d’appartenenza e perdurante fino alla data di entrata in vigore della legge stessa; c)possesso, alla data di entrata in vigore della L. 207/1985, dei requisiti prescritti per la ammissione ai concorsi di assunzione nel relativo profilo professionale e posizione funzionale; d) l’adozione di una apposita deliberazione del comitato di gestione di conferimento dell’incarico (T.A.R. Basilicata Potenza, Sez. I, 26/07/2010, n. 524).

Nel rapporto di impiego dei dipendenti delle Usl, ai fini dell’inquadramento in sanatoria, disciplinato dall’art. 1 della L. 207/1985, non basta l’esercizio di fatto delle mansioni superiori e la vacanza di un posto in organico, essendo necessario anche un formale provvedimento di conferimento dell’incarico relativo, adottato dall’organo competente nel rispetto della procedura vigente all’epoca della sua adozione (T.A.R. Basilicata Potenza, Sez. I, 13/02/2010, n. 40).

Nel rapporto di impiego dei dipendenti delle Usl, ai fini dell’inquadramento in sanatoria, disciplinato dall’art. 1 della L. 207/1985, non è sufficiente l’esercizio di fatto delle mansioni superiori e la vacanza di un posto in organico, essendo necessario anche un formale provvedimento di conferimento dell’incarico relativo, adottato dall’organo competente nel rispetto della procedura vigente all’epoca della sua adozione (T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 25/01/2010, n. 870).

Il beneficio dell’inquadramento straordinario, stabilito dall’art. 1 della L. 207/1985, per il personale dipendente delle Unità sanitarie locali è subordinato allo svolgimento di mansioni superiori e diverse dalla qualifica d’appartenenza in forza di atti formali di conferimento e alla vacanza in organico, al 30 giugno 1984, del posto corrispondente all’incarico ricoperto e perdurante fino alla data di entrata in vigore della legge stessa, nonché al possesso dei requisiti per l’ammissione al concorso per l’assunzione nel relativo profilo professionale. (Conferma della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, sez. IV, n. 737/1997; di recente, Cons. Stato, Sez. V, 29/12/2009, n. 8959).

 

 

Rocchina Staiano
Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente, dal 1 ° novembre 2009 ad oggi, della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

 

 

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(1) C.d.S., sez. V, 6 marzo 2006, n. 1051.
(2) C.d.S., sez. V, 18 ottobre 2000, n. 5575.

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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