Permessi per l’assistenza disabili: non sono interscambiabili con le ferie

Redazione 22/06/11
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È quando puntualizzato nell’interpello n. 21/2011del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’Attività Ispettiva.

L’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 stabilisce che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, purché la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno. L’articolo 10 del D.Lgs. 66/2003, invece, disciplina il diritto alla fruizione delle ferie sancito dall’art. 36 della Costituzione: “fermo restando quanto previsto dall’art. 2109 c.c., il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva (…) va goduto per almeno due settimane consecutive, in caso di richiesta del lavoratore nel corso dell’anno di maturazione e per le restanti due settimane, nei diciotto mesi successivi al termine dell’anno di maturazione”.

Il Ministero precisa che, nonostante le norme consentano al lavoratore una sospensione dell’attività lavorativa per motivi strettamente personali, con garanzia della retribuzione, la loro funzione è preordinata a scopi completamente differenti.

Infatti, i permessi mensili di cui all’art. 33 della L. 104/1992 costituiscono agevolazioni per i familiari che assistono persone con handicap e per gli stessi lavoratori con disabilità, riconoscendo il diritto ad un permesso mensile di 3 giorni. La ratio della norma è, dunque, quella di garantire al disabile un’assistenza morale e materiale adeguata.

Le ferie, di cui all’art. 10 del D.Lgs. 66/2003, rispondono, invece, ad un diritto costituzionalmente sancito, che consiste nella possibilità concessa al lavoratore di recuperare le energie psico-fisiche impiegate nello svolgimento dell’attività lavorativa e di realizzare esigenze anche ricreative personali e familiari.

In conclusione, in virtù dei caratteri distintivi dei due istituti, i permessi per l’assistenza disabili e le ferie non possono essere considerati interscambiabili; pertanto, non potendo la fruizione delle ferie incidere sul godimento dei permessi di cui all’art. 33 L. 104/1992, non è legittimo il proporzionamento degli stessi permessi in base ai giorni di ferie fruiti nel medesimo mese (Biancamaria Consales).

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