Perche’ liquidare una sentenza meramente dichiarativa su motivo sanitario di invalidita’ civile e non eseguibile in carenza dei prescritti requisiti amministrativi costituisce in responsabilita’ penale ed erariale il funzionario liquidatore – nonche’ il

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Una sentenza meramente dichiarativa in materia di provvidenze civili sul solo motivo sanitario che, oltre ad essere tale, in motivazione evidenzi l? insussistenza di uno o pi? requisiti amministrativi quali quello reddituale o l? incollocamento e dove venga espressamente sottolineato dal Giudice che la stessa non puo? essere liquidata proprio a cagione della carenza di tali requisiti, e che, cio? nonostante, sia oggetto di pagamento da parte dell? I.N.P.S. costituisce in responsabilit? il funzionario liquidatore del processo assicurato-pensionato. Laddove l? avvocato di sede correttamente abbia inviato tale pronunzia al Reparto per opportuna conoscenza precisando, tuttavia, che la stessa non era suscettibile di esecuzione, ed il funzionario in questione abbia disatteso quanto prescritto dall? Ufficio Legale procedendo indebitamente all? erogazione del quantum a titolo di sorte corrispondendo i relativi arretrati a far data dalla decorrenza della domanda in via amministrativa, nonch? gli oneri accessori di legge, insorge responsabilit? sotto il duplice profilo penale? per abuso di ufficio ex art. 323 c.p. ed erariale? per il danno arrecato all? Istituto. A maggior ragione, se detto funzionario ? proprio quello preposto alla liquidazione del contenzioso in via amministrativa di invalidit? civile. E di nessun pregio e rilievo sostenere che sia stata una svista, perch? allorquando la sentenza inviata al Reparto sia di agevolissima lettura ed in essa venga appalesato? dalla stessa A.G. in funzione di Giudice Unico che giammai detto disposto giurisdizionale pu? essere seguito da pagamenti dell? Ente pur in costanza del requisito sanitario,si integra comportamente gravemente negligente ed imperito? dell? impiegato che dispone sua sponte il pagamento in manifesta violazione delle direttive impartitegli dal Legale della Sede. Se poi detto pagamento neanche viene formalmente comunicato all? Ufficio Legale il quale, quindi, ne ignora l?esistenza, la responsabilit? di costui si aggrava, perch? ? ovvio che se un dipendente si arroga personali iniziative arbitrarie e fonte di danno all? erario e ne omette l? informativa all? avvocato attributario od a quello che ad esso sia subentrato,?? se ne assume la piena responsabilit?. L? Ufficio Legale che non sia stato tempestivamente notiziato in tal senso e rilevi l? esistenza di siffatta corresponsione solo all? atto della pervenienza di gravame avversario avverso la sentenza resa in prime cure ed abbia lo scrupolo defensionale di procedere all? esame degli atti di cui al fascicolo di pensione, ha il preciso obbligo inderogabile di inviare informativa ai fini penali ed erariali al Capo Processo Assicurato- pensionato od a chi ne fa le veci ed al Direttore della struttura per i provvedimenti di competenza intendendosi per tali promovimento azione disciplinare, esposto alla Procura contabile ed esposto alla Procura penale. Limitarsi ad inoltrare al Direttore di sede una mera missiva od e-mail? nella quale si evidenzi l? accaduto, ma senza inserire la clausola di rito, pu? costituire in responsabilit? aggiuntiva lo stesso Legale che, seppure estraneo alla commissione dell? illecito, lo abbia successivamente riscontrato. La clausola di rito ha il seguente tenore:?Per quanto sopraevidenziato, si trasmette la presente informativa per i provvedimenti di competenza precisando che nella specie si verte in ipotesi di rilievo penale e contabile e che la S.V. quale Dirigente della Sede ha l? obbligo di promuovere l? azione disciplinare nei confronti del dipendente X ? nonch? di presentare esposto alla Procura regionale della Corte dei Conti Y per il danno arrecato all? Inps ed allo stato quantificabile nell? importo di euro Z, oltrech? di denunciare l? accaduto alla Procura della Repubblica V.Si allega documentazione come da indice?.

?E seppure il Direttore di Sede o l? apicale facente funzioni,previamente contattato dall? Avvocato, verbalmente asserisca di voler soprassedere alle denunce e di avere soltanto l? intendimento di controllare l? operato del funzionario infedele onde evitare che ulteriori evenienze illecite abbiano a verificarsi e/o di disporre controllo sistematico di tutte le posizioni di invalidit? civile liquidate su sentenza, ci? di certo non esime l? Avvocato,? dal dare corso alla informativa di cui sopra nei termini suindicati. Ed, in ogni caso, il Dirigente che ometta, anche in assenza di specifica relazione, e che, comunque, ? stato di fatto reso edotto della verificazione dell? illecito, risponde per omissione di atti di ufficio se non d? seguito . ?

E, comunque, risponde per culpa in vigilando.

L? esistenza di un appello avversario, peraltro di dubbia spiegazione atteso che la sentenza dichiarativa impugnata ? stata illegittimamente liquidata e che al difensore del ricorrente ? stato? comunicato il pagamento in via amministrativa, salvo che con l? impugnativa non si voglia ottenere la validazione postuma della illegittima erogazione giammai menzionandola, ancorch? si concluda con il rigetto dell? appello stesso non ha efficacia escludente delle denunce succitate. N? ha efficacia parimenti escludente il tentativo di recupero dell? indebito tenendo in debita considerazione la disciplina di settore in materia di recuperabilit? degli indebiti da invalidit? civile, atteso, peraltro, che l? errore ? del liquidatore se di errore trattasi. Se poi, per di pi?, dal vaglio professionale degli atti di cui al fascicolo di pensione, emerge che il pagamento pu? assumere ben altre connotazioni illecite ? il cui accertamento ? di esclusiva competenza delle procure penale e contabile e non di certo demandato all? avvocato od al dirigente dell? Istituto? ( ad esempio: rapporti di parentela fra il liquidatore ed il funzionario del patronato incaricato o similari )- disattendere l? obbligo delle prescritte denunce ? oltremodo grave.

Per inciso, si osserva che le sentenze dichiarative di invalidit? civili sono eseguibili in via amministrativa soltanto quando oltre al motivo sanitario ricorrono gli altri presupposti di legge.

Francaviglia Rosa

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