Per quanto concerne il danno esistenziale, che l’attuale istante individua sostanzialmente come conseguenza della condotta mobizzante del datore di lavoro, la relativa pretesa ricorsuale deve essere dichiarata inammissibile

Lazzini Sonia 17/12/09
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Per quanto concerne la seconda voce di danno, consistente nella perdita di chance, la dedotta pretesa ricorsuale è infondata sia che si consideri la chance come un mero giudizio prognostico in ordine alla spettanza del bene della vita che sarebbe stata preclusa dall’adozione di un provvedimento illegittimo, sia che la stessa venga considerata come autonoma situazione soggettiva di vantaggio da tutelare indipendentemente dall’esito positivo del citato giudizio prognostico.
 
Per quanto concerne, invece, il risarcimento della chance intesa come mera situazione soggettiva di vantaggio consistente nella vicenda in esame nella possibilità di partecipare ad una delle procedure concorsuali per il conferimento della qualifica di dirigente, il Collegio osserva che la palese infondatezza della relativa pretesa ricorsuale trova conforto nella circostanza, invocata dalla resistente amministrazione nella citata memoria conclusionale, in alcun modo contestata sul punto dall’attuale istante, che non per tutti i concorsi a dirigente era all’epoca necessario possedere tra i titoli richiesti i rapporti informativi con giudizio di ottimo nell’ultimo quinquennio
 
L’odierno ricorrente, dipendente dal 1° luglio 1967 dell’intimata amministrazione ed in servizio presso i ruoli centrali della Ragioneria Generale dello Stato, con decorrenza 1° luglio 1978 è transitato nei ruoli della carriera direttiva in quanto vincitore del concorso a consigliere.
Successivamente l’odierno istante, il quale aveva maturato il periodo di nove anni nella carriera direttiva richiesto dalla L. 301/1984 per poter accedere al corso di formazione dirigenziale, avendo riportato per gli anni 1987 e 198 il giudizio di distinto, si è vista preclusa la possibilità di entrare a far parte delle graduatorie di merito per l’ammissione ai concorsi per la nomina a primo dirigente indetti dalle amministrazioni dello stato, atteso che nei relativi bandi era espressamente richiesto come requisito di partecipazione “il non aver riportato nel quinquennio precedente un giudizio complessivo inferiore a ottimo”.
A seguito delle sentenze di questo Tribunale nn.3245/2002 e 6327/2002 che hanno annullato le citate note di qualifica, l’interessato, che nelle more dei giudizi era cessato dal servizio per dimissioni volontarie con decorrenza 1° maggio 1994, ha adito nel 2004 il Giudice del Lavoro di Roma per ottenere la condanna dell’intimato Ministero al risarcimento dei danni provocati dagli annullati rapporti informativi.
Avendo il Giudice adito declinato la propria giurisdizione con sentenza n.23141/2005, il dottor RICORRENTE ha proposto il presente gravame con cui ha chiesto la condanna de menzionato ministero al risarcimento delle seguenti voci:
1) danno esistenziale quantificato in Euro 250.000,00=
2) danno da perdita di chance conseguente alla mancata nomina a dirigente e da determinare tenendo conto delle differenze retributive che gli sarebbero state riconosciute in conseguenza della suddetta nomina per il periodo 1.1.1988-30..4.1994 e delle differenze relative agli importi della pensione e della liquidazione.
A sostegno della dedotta pretesa l’interessato, al fine di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del comportamento illecito tenuto dall’amministrazione, ha richiamato le sentenze di annullamento pronunciate da questo Tribunale, le quali avevano evidenziato che il ricorrente era stato costantemente oggetto di comportamenti persecutori e vessatori.
Cosa ne pensano i giudici dell’adito tribunale amministrativo?
 
Per quanto concerne il danno esistenziale, che l’attuale istante individua sostanzialmente come conseguenza della condotta mobizzante del datore di lavoro, la relativa pretesa ricorsuale deve essere dichiarata inammissibile.
Al riguardo il Collegio osserva che:
a) per giurisprudenza consolidata (ex plurimis CS, sez.VI, n. 4738/08) il danno da mobbing consiste in una condotta del datore di lavoro sistematica e protratta nel tempo, connotata dal carattere della persecuzione finalizzata all’emarginazione del lavoratore ed idonea a concretizzare una lesione dell’integrità psicofisica e della personalità del lavoratore, e la relativa responsabilità datoriale ha natura contrattuale;
b) in tale contesto, quindi, è palese che la situazione soggettiva vantata dal ricorrente in relazione agli asseriti comportamenti mobizzanti aveva ab origine natura di diritto soggettivo, e conseguentemente, la relativa pretesa risarcitoria doveva essere fatta valere a pena di decadenza davanti al giudice amministrativo entro la data del 15.09.2000, ai sensi dell’art.69, comma 7, del D.lgvo n.165/2001.
Né a contrastare la fondatezza di a tale conclusione risulta conferente il rilievo dell’avvenuta adozione delle due note informative che l’attuale istante aveva impugnato presso questo Tribunale, i cui giudizi erano pendenti alla citata data del settembre 2000, atteso che per quanto concerne la pretesa ricorsuale in esame le suddette note vanno ricondotte e considerate nell’ambito del reiterato comportamento discriminatorio tenuto dall’amministrazione, nell’ambito del quale rilevano non come provvedimenti autoritativi ma come elementi fattuali in grado di evidenziare insieme ad altri episodi la sussistenza del suddetto comportamento mobizzante.
Per quanto concerne la seconda voce di danno, consistente nella perdita di chance, la dedotta pretesa ricorsuale è infondata sia che si consideri la chance come un mero giudizio prognostico in ordine alla spettanza del bene della vita che sarebbe stata preclusa dall’adozione di un provvedimento illegittimo, sia che la stessa venga considerata come autonoma situazione soggettiva di vantaggio da tutelare indipendentemente dall’esito positivo del citato giudizio prognostico.
In ordine al primo aspetto, deve essere sottolineato che la mera circostanza che alcuni dei vincitori del concorso a funzionario cui aveva partecipato l’odierno ricorrente e che si erano posizionati dietro quest’ultimo nella citata graduatoria, avessero conseguito successivamente la nomina a dirigente, risulta essere giuridicamente irrilevante e non suscettibile di costituire un elemento essenziale idoneo a giustificare un esito positivo del giudizio prognostico, atteso che:
a) il conseguimento della qualifica di dirigente implicava il superamento di una procedura concorsuale ad hoc, contrassegnata da ampi margini di discrezionalità in capo alla pubblica amministrazione nell’individuare i vincitori della stessa;
b) per consolidata giurisprudenza la domanda di risarcimento del danno causato da un illegittimo provvedimento annullato in sede giurisdizionale non può essere accolta ove persistano in capo all’amministrazione significativi spazi di discrezionalità (ex plurimis CS, sez.IV, n.148/2009), per cui ne consegue, applicando tali principi alla controversia in esame, che non è in alcun modo ipotizzabile anche in via probabilistica, stante l’impossibilità di formulare un giudizio prognostico positivo, che l’attuale avrebbe potuto superare un concorso a dirigente se avesse avuto la possibilità di parteciparvi.
 
A cura di *************
 
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 11373 del 20 novembre 2009 emessa dal Tar Lazio, Roma
 
 
N. 11373/2009 REG.SEN.
N. 05925/2006 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n.5925 del 2006 proposto dal dottor ***** RICORRENTE rappresentato e difeso dall’avv. **************** presso il cui studio in Roma, Via Cicerone n.28, è elettivamente domiciliato;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall’Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per ottenere:
la Condanna dell’intimata amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti alle sentenze di questo Tribunale nn.3245/2002 e 6327/2002 con cui è stato disposto l’annullamento dei rapporti informativi sulla persona del ricorrente per gli anni 1987 e 1988 redatti dal Ministero del Tesoro – Pensioni di Guerra e servizi vari – Ragioneria Centrale.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2009 il dott. *************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO
L’odierno ricorrente, dipendente dal 1° luglio 1967 dell’intimata amministrazione ed in servizio presso i ruoli centrali della Ragioneria Generale dello Stato, con decorrenza 1° luglio 1978 è transitato nei ruoli della carriera direttiva in quanto vincitore del concorso a consigliere.
Successivamente l’odierno istante, il quale aveva maturato il periodo di nove anni nella carriera direttiva richiesto dalla L. 301/1984 per poter accedere al corso di formazione dirigenziale, avendo riportato per gli anni 1987 e 198 il giudizio di distinto, si è vista preclusa la possibilità di entrare a far parte delle graduatorie di merito per l’ammissione ai concorsi per la nomina a primo dirigente indetti dalle amministrazioni dello stato, atteso che nei relativi bandi era espressamente richiesto come requisito di partecipazione “il non aver riportato nel quinquennio precedente un giudizio complessivo inferiore a ottimo”.
A seguito delle sentenze di questo Tribunale nn.3245/2002 e 6327/2002 che hanno annullato le citate note di qualifica, l’interessato, che nelle more dei giudizi era cessato dal servizio per dimissioni volontarie con decorrenza 1° maggio 1994, ha adito nel 2004 il Giudice del Lavoro di Roma per ottenere la condanna dell’intimato Ministero al risarcimento dei danni provocati dagli annullati rapporti informativi.
Avendo il Giudice adito declinato la propria giurisdizione con sentenza n.23141/2005, il dottor RICORRENTE ha proposto il presente gravame con cui ha chiesto la condanna de menzionato ministero al risarcimento delle seguenti voci:
1) danno esistenziale quantificato in Euro 250.000,00=
2) danno da perdita di chance conseguente alla mancata nomina a dirigente e da determinare tenendo conto delle differenze retributive che gli sarebbero state riconosciute in conseguenza della suddetta nomina per il periodo 1.1.1988-30..4.1994 e delle differenze relative agli importi della pensione e della liquidazione.
A sostegno della dedotta pretesa l’interessato, al fine di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del comportamento illecito tenuto dall’amministrazione, ha richiamato le sentenze di annullamento pronunciate da questo Tribunale, le quali avevano evidenziato che il dottor RICORRENTE era stato costantemente oggetto di comportamenti persecutori e vessatori.
Alla pubblica udienza del 12 novembre 2008 il ricorso è stato assunto in decisione ed il Tar con ordinanza n.1623/08, regolarmente eseguita ha disposto a carico dell’intimata amministrazione incombenti istruttori.
Si è costituita l’intimata amministrazione la quale con memoria versata agli atti solamente in data 14 ottobre 2009 ha prospettato l’inammissibilità del proposto gravame, ha eccepito l’avvenuta prescrizione delle pretese ricorsuali ed ha, infine, confutato con dovizia di argomentazioni la fondatezza delle suddette pretese.
Alla pubblica udienza del 28 ottobre 2009 il gravame è stato nuovamente assunto in decisione.
DIRITTO
Con il proposto gravame l’odierno ricorrente, già dipendente dell’intimata amministrazione, sostenendo di essere stato oggetto di comportamenti discriminatori ed illeciti tenuti dalla suddetta amministrazione, ha chiesto la condanna de menzionato ministero al risarcimento delle seguenti voci:
1) danno esistenziale quantificato in Euro 250.000,00=
2) danno da perdita di chance conseguente alla mancata nomina a dirigente e da determinare tenendo conto delle differenze retributive che gli sarebbero state riconosciute in conseguenza della suddetta nomina per il periodo 1.1.1988-30..4.1994 e delle differenze relative agli importi della pensione e della liquidazione.
Per quanto concerne il danno esistenziale, che l’attuale istante individua sostanzialmente come conseguenza della condotta mobizzante del datore di lavoro, la relativa pretesa ricorsuale deve essere dichiarata inammissibile.
Al riguardo il Collegio osserva che:
a) per giurisprudenza consolidata (ex plurimis CS, sez.VI, n. 4738/08) il danno da mobbing consiste in una condotta del datore di lavoro sistematica e protratta nel tempo, connotata dal carattere della persecuzione finalizzata all’emarginazione del lavoratore ed idonea a concretizzare una lesione dell’integrità psicofisica e della personalità del lavoratore, e la relativa responsabilità datoriale ha natura contrattuale;
b) in tale contesto, quindi, è palese che la situazione soggettiva vantata dal ricorrente in relazione agli asseriti comportamenti mobizzanti aveva ab origine natura di diritto soggettivo, e conseguentemente, la relativa pretesa risarcitoria doveva essere fatta valere a pena di decadenza davanti al giudice amministrativo entro la data del 15.09.2000, ai sensi dell’art.69, comma 7, del D.lgvo n.165/2001.
Né a contrastare la fondatezza di a tale conclusione risulta conferente il rilievo dell’avvenuta adozione delle due note informative che l’attuale istante aveva impugnato presso questo Tribunale, i cui giudizi erano pendenti alla citata data del settembre 2000, atteso che per quanto concerne la pretesa ricorsuale in esame le suddette note vanno ricondotte e considerate nell’ambito del reiterato comportamento discriminatorio tenuto dall’amministrazione, nell’ambito del quale rilevano non come provvedimenti autoritativi ma come elementi fattuali in grado di evidenziare insieme ad altri episodi la sussistenza del suddetto comportamento mobizzante.
Per quanto concerne la seconda voce di danno, consistente nella perdita di chance, la dedotta pretesa ricorsuale è infondata sia che si consideri la chance come un mero giudizio prognostico in ordine alla spettanza del bene della vita che sarebbe stata preclusa dall’adozione di un provvedimento illegittimo, sia che la stessa venga considerata come autonoma situazione soggettiva di vantaggio da tutelare indipendentemente dall’esito positivo del citato giudizio prognostico.
In ordine al primo aspetto, deve essere sottolineato che la mera circostanza che alcuni dei vincitori del concorso a funzionario cui aveva partecipato l’odierno ricorrente e che si erano posizionati dietro quest’ultimo nella citata graduatoria, avessero conseguito successivamente la nomina a dirigente, risulta essere giuridicamente irrilevante e non suscettibile di costituire un elemento essenziale idoneo a giustificare un esito positivo del giudizio prognostico, atteso che:
a) il conseguimento della qualifica di dirigente implicava il superamento di una procedura concorsuale ad hoc, contrassegnata da ampi margini di discrezionalità in capo alla pubblica amministrazione nell’individuare i vincitori della stessa;
b) per consolidata giurisprudenza la domanda di risarcimento del danno causato da un illegittimo provvedimento annullato in sede giurisdizionale non può essere accolta ove persistano in capo all’amministrazione significativi spazi di discrezionalità (ex plurimis CS, sez.IV, n.148/2009), per cui ne consegue, applicando tali principi alla controversia in esame, che non è in alcun modo ipotizzabile anche in via probabilistica, stante l’impossibilità di formulare un giudizio prognostico positivo, che l’attuale avrebbe potuto superare un concorso a dirigente se avesse avuto la possibilità di parteciparvi.
Per quanto concerne, invece, il risarcimento della chance intesa come mera situazione soggettiva di vantaggio consistente nella vicenda in esame nella possibilità di partecipare ad una delle procedure concorsuali per il conferimento della qualifica di dirigente, il Collegio osserva che la palese infondatezza della relativa pretesa ricorsuale trova conforto nella circostanza, invocata dalla resistente amministrazione nella citata memoria conclusionale, in alcun modo contestata sul punto dall’attuale istante, che non per tutti i concorsi a dirigente era all’epoca necessario possedere tra i titoli richiesti i rapporti informativi con giudizio di ottimo nell’ultimo quinquennio.
Ciò premesso, il proposto gravame deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n.5925 del 2006, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2009 con l’intervento dei Magistrati:
*************, Presidente
***************, ***********, Estensore
*****************, Primo Referendario
 
L’ESTENSORE                    IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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