PEC per i cittadini. Imprese e professionisti stanno “aspettando Godot”

Fabiano Nicola 11/06/09
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Anche questa volta la PEC ritorna a far parlare di sé. Sembrava che fossero sufficientemente chiare le numerose argomentazioni fornite dagli “addetti ai lavori” (giuristi e tecnici) in ordine alla assurdità di un simile strumento; tuttavia, il processo di eGovernment prosegue con un’ottica “PEC oriented”. È, comunque, di palmare evidenza che il Governo stia concretamente attuando il piano di eGovernment in un’ottica di “dematerializzazione”, ossia eliminando la carta a favore del digitale. È apprezzabile che la PA conduca una politica di eGovernment volta all’innovazione, ma in questo campo – e non solo in questo – è necessario fare chiarezza.
 
Rimando ai miei precedenti commenti già pubblicati sulla PEC e sulle “incongruenze” di tale strumento. In questa sede ritengo opportuno esprimere qualche ulteriore perplessità che scaturisce dal contenuto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009.
 
Facendo un passo indietro, i commi 5 e 6 dell’art. 16 bis del D.L. 185 del 29/11/2008 (meglio noto come “decreto anticrisi”), successivamente convertito nella legge n. 2/2009, recitano:
5. Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta e’ attribuita una casella di posta elettronica certificata. L’utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri.
6. Per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni amministrazione pubblica utilizza unicamente la posta elettronica certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica.
 
Premesso ciò, il Governo dà attuazione alla legge citata, e specificamente ai commi appena riportati, con il decreto pubblicato recentemente in G.U.; difatti, l’art. 1 del DPCM 6/5/09 indica come oggetto due aspetti: 1) “Il presente  decreto definisce le modalità di rilascio e di utilizzo della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai sensi …” 2) “nonché le modalità di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto”.
 
L’oggetto è disciplinato negli articoli 2 e 3. Il comma 1 dell’art. 2 dispone:
Al cittadino che ne fa richiesta la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento   per   l’innovazione e le tecnologie, direttamente   o tramite l’affidatario del servizio, assegna un indirizzo di PEC”.
Da ciò si evince: a) dapprima che destinatario della richiesta del cittadino che vuole la PEC è la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie; b) in secondo luogo che la PEC può essere rilasciata dalla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per l’innovazione) oppure dall’”affidatario del servizio”. Sul piano puramente pratico l’allegato disciplina le modalità operative.
Il successivo comma 2, dell’art. 2, dispone:
L’attivazione della PEC e le comunicazioni che transitano per la predetta casella di PEC sono senza oneri per il cittadino”.
In realtà, la gratuità del rilascio della PEC e dello scambio di comunicazioni è solo apparente. Il costo del servizio “pubblico” graverà sulla collettività, posto che lo stesso decreto (art. 5) prevede procedure di evidenza pubblica “per l’individuazione dell’affidatario”. Pertanto, è bene sgombrare il campo subito ed affermare che la PEC ha un costo per lo Stato che si fa carico di esso per erogare un servizio ai cittadini. Questo aspetto, peraltro, è stato oggetto di rilievo da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in occasione della Conferenza Unificata del 29/4/2009, posto che è stato evidenziato il rischio di una “palese contraddizione” con il disegno di legge 1441 bis-B (1082-B al Senato) che è stato approvato definitivamente il 26 maggio. Al di là di ciò, si tratterà di analizzare in seguito quale sarà l’effettiva utilità di questo servizio, se cioè il costo dell’affidamento del servizio di PEC (ad un gestore accreditato presso il CNIPA) sia giustificato da un concreto utilizzo da parte dei cittadini. In sostanza, in modo molto semplificato, si dovrà verificare se l’esborso dello Stato sia o non giustificato dal numero di cittadini che utilizzeranno la PEC.
 
Non poche perplessità suscita l’art. 4, comma 4, del DPCM in esame che recita:
Le pubbliche amministrazioni accettano le istanze dei cittadini inviate tramite PEC nel rispetto dell’art. 65, comma 1, lettera c), del   decreto legislativo n. 82 del 2005. L’invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 1,   del   decreto   legislativo   n.   82 del 2005; le pubbliche amministrazioni richiedono la sottoscrizione mediante firma digitale ai sensi dell’art. 65, comma 2, del citato decreto legislativo.
Ritengo che si sia fatta un po’ di confusione. L’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 82/2005 (meglio noto come CAD) recita:
Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul pianoprobatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle suecaratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
Con questa norma la sottoscrizione elettronica, alias firma elettronica, è stata assimilata all’”invio tramite PEC”. Non è questa la sede più opportuna per descrivere il sistema delle firme elettroniche, ma un dato è certo: l’invio tramite PEC non può costituire sottoscrizione elettronica al pari di quella apposta con l’utilizzo di una firma elettronica qualificata o avanzata. Ciò posto, la prima perplessità, per non essere troppo caustico, consiste nel fatto che non ritengo ammissibile l’utilizzo di un atto amministrativo, qual è il DPCM in esame, possa far scaturire effetti giuridici di particolare rilevanza come la equiparazione dell’invio di una mail di PEC alla sottoscrizione. In secondo luogo, se forse si volesse far riferimento – ma qui le mie perplessità aumentano – alle ricevute di PEC (che dovrebbero essere firmate con una firma elettronica avanzata) non sussiste alcun presupposto tecnico né giuridico che possa avallare la citata prescrizione del DPCM.
 
Del resto, altro aspetto, concerne la “gestione” dei dati relativi agli indirizzi di PEC (e non solo) che sarà demandata all’affidatario del servizio, poiché l’art. 7 del DPCM in esame recita:
L’affidatario del servizio di PEC ai cittadini di cui all’art.6, comma 1, rende consultabili alle pubbliche amministrazioni, in via telematica, gli indirizzi di PEC di cui al presente decreto, nel rispetto dei criteri di qualità e sicurezza ed interoperabilità definiti dal CNIPA e nel rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
È espressamente previsto il rispetto delle norme sulla privacy, pertanto l’affidatario dovrà garantire adeguatamente la riservatezza dei dati personali. Del resto, sono condivisibili le osservazioni di Guido Scorza e rimando al suo contributo per le questioni sulla "anagrafe dei domicili informatici".
 
In conclusione, a mio modesto avviso si sta tra uno strumento di comunicazione qual è la posta elettronica (ed in questo caso la PEC) e l’imputazione di determinati atti ad un soggetto. Quest’ultimo aspetto non può essere affrontato sul piano digitale se non attraverso l’utilizzo di una firma digitale o di un sistema di firme elettroniche che garantisca l’individuazione, l’identificazione di un soggetto al quale attribuire la paternità di certi atti.
 
Sul piano delle comunicazioni, invece, si avverte un sensibile scollamento nel sistema delle comunicazioni telematiche nella PA. Difatti, con il citato decreto anticrisi si disciplinano due fattispecie assolutamente analoghe (art. 16 e art. 16 bis), ossia la modalità di comunicazione con la PA mediante strumenti elettronici: da un lato la PEC per le imprese e i professionisti, dall’altro la PEC per i cittadini. In sostanza cittadini e soggetti business utilizzeranno la medesima PEC.
Lo scenario attuale, tuttavia, è caratterizzato da assoluta confusione.
Allo stato, le norme identificano due differenti categorie di soggetti: a) imprese e professionisti da un lato; b) cittadini dall’altro. In un sistema organico le regole, salvo particolari esigenze o giustificazioni, dovrebbero essere valide per tutti, mentre non lo sono affatto. Imprenditori e professionisti ben sanno dal novembre scorso che avrebbero dovuto dotarsi di una casella di PEC o di “analogo indirizzo di posta elettronica …” ed in questa consapevolezza sembrava che si potesse valutare positivamente l’apertura dello Stato verso un sistema analogo alla PEC che potesse assimilarsi agli standards internazionali su comunicazioni elettroniche ed interoperabilità. Tuttavia, anche i cittadini sapevano già dallo scorso novembre di poter utilizzare uno strumento innovativo per interloquire con la PA: la PEC.
Non v’è chi non veda l’assoluta disparità di trattamento per categorie diverse verso uno medesimo soggetto che è la PA. Imprenditori e professionisti in teoria hanno facoltà di scelta tra due sistemi di comunicazione che, addirittura, sarebbero alternativi tra loro: la PEC e l’altro indirizzo. I cittadini sono relegati all’utilizzo solo della PEC. In realtà, imprese e professionisti sono categorie business, tant’è che grava su di loro il costo della PEC o dell’”analogo indirizzo di posta elettronica …”, mentre i cittadini beneficiano del rilascio e dell’uso gratuito. In linea di principio la PA dovrebbe essere in grado – perché lo prevede la legge – di ricevere comunicazioni elettroniche anche mediante l’utilizzo di un sistema – non meglio identificato, meglio noto come “analogo indirizzo di posta elettronica …”.
 
Sembra che professionisti ed imprese stiano svolgendo il ruolo di Didi e Gogo. Difatti, professionisti ed imprese – pur non sapendo in cosa consista concretamente questo altro indirizzo – attendono trepidamente ogni nuovo provvedimento  per conoscerne la modalità, ossia il Godot che si attende, ma ogni volta implicitamente si ripropone l’espressione conclusiva “And they’re still waiting for Godot”.
Ma non era più semplice optare per un certificato S/MIME ?
 
 
Nicola Fabiano

Fabiano Nicola

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