Lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; progressione economica orizzontale

dal 01.01.2002; condanna parte convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore dei ricorrenti, che si liquidano in complessivi € 3.500,00. Così deciso in Ragusa il 03.02.2005. Il Giudice del lavoro **************************

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dal 01.01.2002; condanna parte convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore dei ricorrenti, che si liquidano in complessivi € 3.500,00

Qualora l’amministrazione decida per la consegna anticipata dei lavori

, Sez. III, respinge il ricorso in epigrafe. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente amministrazione, delle spese processuali

“Responsabilità oggettiva degli Istituti Scolastici per infortuni occorsi agli alunni durante l’orario di svolgimento delle attività didattiche. Inversione dell’onere probatorio – Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, sentenza n. 4751 del 20 marzo 2004”.

. La riduzione della domanda giustifica la compensazione delle spese processuali tra gli attori ed il Ministero nella misura della metà; il residuo va posto del Ministero. Si ravvisano giusti motivi per compensare interamente le spese processuali tra T.A. e M.G. e la Assicurazioni XXXXX S.p.A. nonché tra il MIUR .; dichiara compensate, nella misura della metà, le spese processuali tra T.A. e M.G., nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore M

Problemi del contraddittorio nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

inoltre che il lavoratore soccombente nei processi instaurati per il conseguimento di prestazioni previdenziali non è assoggettato al pagamento delle spese processuali nei confronti degli istituti di assistenza e previdenza, salvo il caso di pretesa manifestamente infondata e temeraria. Le implicazioni

Sentenza Trib. di Modica dell’8.2.04 in materia di diritto del proprietario di accedere al fondo del vicino ex art. 843 c.c.

menzionato, sebbene solo per la descrizione dei luoghi), ne va dichiarata l’inammissibilità in seno al presente processo. Per quanto concerne le spese processuali, queste seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di ** ** nella misura liquidata in dispositivo; a carico del convenuto la domanda proposta da ** ** nei confronti di ******* ** e ** M**. CONDANNA ** ** alla rifusione, in favore degli attori, delle spese processuali