L’ordinanza interlocutoria n. 34898/2024 del 30 dicembre 2024 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha posto delle questioni in materia di trattenimento dei migranti e designazione dei Paesi di origine sicuri. Il caso riguarda un cittadino trattenuto in Albania sulla base di un protocollo tra Italia e Albania, e si pone al centro del dibattito giuridico tra normativa nazionale e diritto dell’Unione europea.
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Indice
1. Il caso giuridico
Il ricorso trae origine dal trattenimento di un cittadino salvato in mare e condotto in Albania. L’Egitto è stato designato come Paese di origine sicuro con un decreto ministeriale, che tuttavia prevede eccezioni per determinate categorie di persone, quali oppositori politici e difensori dei diritti umani. Il Tribunale di Roma, chiamato a convalidare il trattenimento, ha rigettato la richiesta, ritenendo che la designazione come Paese sicuro fosse incompatibile con la normativa europea e con una sentenza della Corte di Giustizia UE, che esclude la possibilità di designare un Paese come sicuro solo per alcune parti del territorio o categorie di persone.
2. La decisione del Tribunale di Roma
Il Tribunale di Roma ha affermato che il trattenimento non poteva essere convalidato in quanto la designazione dell’Egitto come Paese sicuro era illegittima, considerando le eccezioni personali previste dal decreto ministeriale. Inoltre, ha ritenuto che la sentenza della CGUE vieti l’applicazione della procedura accelerata per Paesi che non garantiscono uniformemente i requisiti di sicurezza.
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3. Ricorso in Cassazione
Il Ministero dell’Interno e il Questore della Provincia di Roma hanno impugnato la decisione sostenendo che la designazione come Paese sicuro, anche con eccezioni personali, è consentita e non viola le direttive UE. Hanno inoltre contestato una presunta carenza di motivazione nella decisione del Tribunale.
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4. L’identificazione dei Paesi di origine sicura
Secondo i giudici della Prima Sezione Civile, la designazione di un Paese come sicuro si basa su una presunzione relativa, che può essere confutata attraverso un esame individuale della situazione del richiedente. Tuttavia, questa presunzione deve rispettare i principi sanciti dalla Direttiva 2013/32/UE e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Secondo la Direttiva 2013/32, un Paese è considerato sicuro se non si verificano generalmente e costantemente situazioni che configurino persecuzioni, torture o pericoli derivanti da violenza indiscriminata. Il Tribunale di Roma ha rilevato che le eccezioni personali previste dal decreto ministeriale non garantivano queste condizioni, invalidando di fatto la designazione dell’Egitto come Paese sicuro.
La Corte di Cassazione ha sottolineato che la sentenza della Corte di Giustizia UE si riferisce principalmente alle eccezioni territoriali, lasciando aperto il dibattito sulle eccezioni personali. Pur riconoscendo l’importanza del principio di sicurezza generale, la Cassazione invita a un’interpretazione bilanciata che tenga conto delle nuove disposizioni del Regolamento UE 2024/1348, che entrerà in vigore nel 2026 e consente espressamente eccezioni personali nella designazione dei Paesi sicuri.
5. Rinvio alla CGUE
La Corte di Cassazione ha deciso di rinviare la decisione finale in attesa del pronunciamento della Corte di Giustizia su rinvii pregiudiziali analoghi. Questa scelta, improntata alla leale cooperazione, mira a garantire l’uniformità interpretativa e a evitare conflitti giurisprudenziali.
Il ruolo del giudice nazionale
Il giudice nazionale, secondo la Cassazione, ha il potere-dovere di verificare la legittimità della designazione di un Paese come sicuro. Ciò avviene attraverso un esame individuale che tenga conto di eventuali situazioni di persecuzione generalizzata o endemica, in modo da garantire il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana e dalle Carte internazionali.
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