Omissione del versamento dei contributi previdenziali: rassegna giurisprudenziale

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Sommario: 1. Nozioni generali e casistica giurisprudenziale.

 

 

 

 

 

1. Nozioni generali e casistica giurisprudenziale

 

 

Il mancato versamento dei contributi e dei premi dovuti, entro i termini stabiliti per legge, prevede per il datore di lavoro un sistema sanzionatorio consistente nell’addebito di somme aggiuntive, che maturano in relazione al ritardo nel versamento e la cui misura percentuale, in rapporto al capitale non versato, cambia in relazione alla tipologia di omissione

Spesso la giurisprudenza si è occupata della questione dell’omissione del versamento delle ritenute previdenziali.

Di recente la Suprema Corte di Cassazione (1) ha precisato che  il datore di lavoro risponde penalmente sempre e comunque ed è punibile per concorso in omesso versamento delle ritenute previdenziali anche qualora abbia dato incarico a un terzo che poi non l’ha fatto (2).

l’omesso versamento di contributi previdenziali è il reato previsto da legge speciale (Decreto Legge 463/1983 – convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 2, commi 1 e 1 bis) che punisce il datore di lavoro che non abbia adempiuto l’obbligo di pagamento all’Inps dei contributi dovuti con riferimento alla retribuzione dei propri dipendenti: “1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.

“1-bis. L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione (3).

Ancora con la decisione del 10 settembre 2013 n. 37130 la Corte di Cassazione ha precisato che  Non sussiste il reato di truffa aggravata in danno dell’INPS, potendosi semmai ipotizzare quello di appropriazione indebita di somme dovute al lavoratore dipendente da parte del datore di lavoro, nel caso in cui quest’ultimo, essendo tenuto all’anticipazione di dette somme per conto dell’INPS, faccia falsamente figurare negli appositi modelli DM 10, di avervi gia proweduto, cosi facendo in modo che esse vengano portate a conguaglio di quanto da lui dovuto all’istituto”.

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, con la sentenza 18 gennaio 2012, n. 1855 ha ancora precisato che “Il reato di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, che punisce l’omesso versamento da parte del datore di lavoro delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, è reato omissivo istantaneo che si consuma nel momento in cui scade il termine utile per il versamento da parte del datore di lavoro e nel luogo in cui il versamento stesso si sarebbe dovuto effettuare e non fu, invece, effettuato nel termine utile, a nulla rilevando il momento in cui il reato è stato accertato. Detto termine scade, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 novembre 1998 n. 422, il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi”.

Ancora secondo la Cassazione, l’omesso versamento delle ritenute previdenziali costituisce una causa di non punibilità anche in caso di versamento nel corso del giudizio (Cassazione penale,  sez. un., 24 novembre 2011, n. 1855).

Nei procedimenti per il reato di omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali all’Inps, il decreto di citazione a giudizio è equivalente alla notifica dell’avviso di accertamento solo se, al pari di qualsiasi altro atto processuale indirizzato all’imputato, contiene gli elementi essenziali del predetto avviso.

L’omesso versamento delle ritenute previdenziali è un reato istantaneo (Cassazione penale,  sez. III, 19 luglio 2011, n. 30566).

Il reato di cui all’art. 2 comma 1 bis d.l. n. 463 del 1983, convertito in l. n. 638 del 1983, avente ad oggetto il mancato pagamento da parte del datore di lavoro dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, ha natura di reato omissivo istantaneo, con conseguente applicabilità dell’indulto.

La messa in mora non può essere generica (Cassazione penale,  sez. III, 15 dicembre 2005, n. 6982).

L’art. 2, comma 1 bis, d.l. 12 settembre 1983 n. 463, conv. dalla l. 11 novembre 1983 n. 638, dispone che il datore di lavoro, che abbia omesso il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni del lavoratore dipendente, non è punibile se provvede al loro pagamento «entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione».

A tal fine, per l’apprezzamento del rispetto di tale termine, la «notifica» dell’accertamento, per essere valida, non può essere generica e limitarsi alla sola indicazione del periodo durante il quale non sarebbero state versate le contribuzioni, ma deve necessariamente indicare l’importo delle somme corrispondenti alle contribuzioni omesse con invito a pagarle e messa in mora del datore di lavoro e con l’avvertimento che il mancato pagamento delle specifiche somme ivi indicate comporta la punibilità per il reato.

Più risalente nel tempo una decisione (4) della Corte di Cassazione con cui i giudici hanno precisato che In caso di mancato versamento, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali, il lavoratore può agire in giudizio per ottenere una condanna dell’azienda al risarcimento del danno, in base all’art. 2116 cod. civ.

A norma del primo comma di tale articolo le prestazioni previdenziali “sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle norme speciali”.

Il secondo comma aggiunge che “nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l’imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro”.

Questa ipotesi si verifica quando il diritto dell’Inps al pagamento dei contributi sia prescritto: in tal caso l’obbligo, gravante sull’Istituto, di erogazione delle prestazioni pur in difetto di contribuzione (si parla a tal proposito di “principio di automaticità delle prestazioni”) non sopravvive. Infatti l’art. 27, secondo comma, r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636,come novellato dall’art. 40 l. 30 aprile 1969 n. 153, stabilisce che “il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale”.

 

 

 

Manuela Rinaldi   
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master e in corsi per aziende; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; dal 2013 Tutor di Diritto Civile c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. Mauro Orlandi

 

 

 

 

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(1)   Sentenza n. 37130/2013.
(2)   Sul punto confronta anche le seguenti decisioni: Cassazione penale , sez. un., 24 novembre 2011, n. 1855: “Omesso versamento ritenute previdenziali: causa di non punibilità si verifica anche in caso di versamento nel corso del giudizio”; Cassazione penale,  sez. III, 19 luglio 2011, n. 30566: “Omesso versamento ritenute previdenziali: è reato istantaneo”; Cassazione penale,  sez. III, 15 luglio 2011, n. 35895: “omesso versamento ritenute previdenziali: non si richiede il dolo specifico”; Cassazione penale,  sez. III, 14 giugno 2011, n. 29616: “omesso versamento ritenute previdenziali: il termine di tre mesi per il versamento decorre dalla data della notificazione del decreto penale di condanna”; Cassazione penale,  sez. III, 19 gennaio 2011, n. 13100: “Omesso versamento ritenute previdenziali: la criticità della situazione non scusa”; Cassazione penale,  sez. III, 15 giugno 2007, n. 35880: “Omesso versamento ritenute previdenziali: il reato si configura anche in caso di versamento di semplici acconti”.
(3)   http://www.leggioggi.it/2013/09/18/omesso-versamento-ritenute-previdenziali/
(4)   Cfr. Cass. civ., sez. un., 12 novembre 1999, n. 763.

Rinaldi Manuela

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