Tra i vari motivi di ricorso, l’uomo poneva in discussione la configurabilità del fatto reato contestatogli, sollevando il quesito giuridico circa l’applicabilità della norma incriminatrice – art. 3 Legge n. 54/2006 – in caso di violazione degli obblighi disposti a beneficio di figli maggiorenni ed, altresì, ai limiti di rilevanza della situazione di difficoltà economica dell’obbligato.
La Corte di Cassazione ha dato risposta positiva al quesito, posto che il citato art. 3 sanziona la violazione di obblighi economici senza operare distinzioni (tra figli minorenni o maggiorenni). Deve tra l’altro aggiungersi che l’art. 1 stessa Legge n. 54/2006 ha regolato specificamente la possibilità di imporre, in sede di separazione, il pagamento di un assegno periodico in favore dei figli maggiorenni, introducendo l’art. 155 quinquies c.c. nel quale, tra l’altro, si prevede che detto assegno “salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto”. Del resto – specifica la Corte – sia pure incidentalmente, l’applicabilità del suddetto art. 3 è stata più volte affermata in caso di violazione degli obblighi economici nei confronti dei figli maggiorenni (si cita, per tutte, Corte di Cassazione n. 23794/2017).
Non occorre la prova della mancanza di mezzi
Deve tra l’altro aggiungersi, sottolineano gli Ermellini, sempre in relazione alla configurabilità del reato in questione per omesso pagamento dell’assegno a favore di maggiorenni, che non occorre nemmeno la prova della mancanza di mezzi di sussistenza da parte dei medesimi. Infatti il menzionato art. 155 quinquies c.c. prevede la possibilità di disporre il versamento dell’assegno periodico per i figli maggiorenni, sul più limitato presupposto che gli stessi siano “non indipendenti economicamente”.
Difficoltà economica dell’obbligato persistente ed assoluta, da dimostrare
Per quanto poi concerne l’addotta situazione di difficoltà economica del genitore obbligato, La Corte Suprema precisa quanto segue. Numerose altre pronunce sul punto hanno chiarito che l’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati ex art. 570 c.p., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti. Inoltre, sempre secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, perché si possa escludere la responsabilità di cui all’art. 570 c.p., l’interessato ha l’onere di allegare gli elementi da cui possa desumersi l’impossibilità di adempiere la relativa obbligazione, rilevandosi del tutto inidonea la dimostrazione – come nel caso de quo – di una mera diminuzione degli introiti economici o la mera allegazione di generiche difficoltà. Per tutto quanto ciò, la Cassazione respinge il ricorso dell’uomo e ne conferma la condanna penale.
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