Nota interpretativa dell’ANCI sulla soppressione degli enti disposta dalla spending review

Redazione 20/03/13
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Lilla Laperuta

In risposta alle richieste di chiarimento pervenute dalle amministrazioni comunali, relativamente all’art. 9 D.L. 95/2012, noto come decreto sulla spending review, in materia di soppressione ed accorpamento di enti, stante il vuoto regolamentare venutosi a delineare, l’Associazione nazionale dei comuni d’Italia (ANCI), con la nota del 18 marzo, ha fornito le indicazioni interpretative di seguito riportate.

Secondo l’Associazione l’ente locale, possibilmente entro il 7 aprile 2013, dovrebbe effettuare una ricognizione, con specifica delibera, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali di cui all’articolo 117 secondo comma lettera p) della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a Comuni, Province e Città metropolitane ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione decidendo se:

a) sopprimerli;

b) accorparli;

c) ridurre gli “oneri finanziari” in misura non inferiore al 20%.

In riferimento agli “oneri finanziari” si ritiene che essi vadano interpretati quali “forme contributive e sussidiarie di natura continuativa o periodica ovvero a fondo perduto”.

La soppressione può essere disposta per soggetti sui quali l’ente eserciti un controllo esclusivo o quantomeno tale da consentirgli di determinare la fine anticipata, altrimenti problematica. Considerazioni analoghe valgono per l’opzione di accorpamento, che pare tra l’altro razionalmente possibile solo con riferimento ad enti che presentino caratteristiche similari (natura, funzioni, composizione, ecc.) tali da determinare con l’aggregazione un risultato utile e funzionale.

Il successivo ordine di considerazione verte invece sui soggetti esclusi dall’ambito di applicazione della norma, ovvero quelli che non svolgono funzioni fondamentali o amministrative dei Comuni (quali ad esempio le Associazioni di rappresentanza istituzionale).

Per gli enti locali poi è espressamente previsto, al comma 1-bis, che dal processo di revisione, accorpamento, dismissione ecc. sono escluse le Aziende speciali, gli enti e le Istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali. Risultano altresì esclusi i soggetti previsti da specifiche norme nazionali o regionali che prevedono una partecipazione obbligatoria, degli enti locali per l’esercizio delle richiamate e specifiche succitate funzioni (ad es. Enti d’ambito idrico, rifiuti, ecc.).

È essenziale poi evidenziare, ad avviso dell’ANCI, che l’articolo 9 della legge sulla spending review non trova applicazione per le società partecipate dagli enti locali, in quanto le stesse risultano già oggetto di specifiche disposizioni in materia di vincoli, divieti e dismissioni.

Infine, in riferimento, alle Aziende speciali che gestiscono servizi di interesse generale, si osserva che la prima parte della norma ammette la possibilità di mantenere espressamente le Aziende speciali e le Istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali. È evidente quindi il favor legislativo verso questo tipo di aziende, escluse sia dalla ricognizione inerente i rapporti in essere di cui all’articolo 9 del D.L. 95/2012 che da previgenti e specifiche norme su vincoli e divieti. In tal senso si è anche espressa la Corte dei Conti del Lazio con il parere n. 2 del 9 gennaio 2013.

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