Non necessaria la rinotifica del decreto ingiuntivo opposto per iniziare l’esecuzione contro la p.a.

Redazione 24/03/01
Scarica PDF Stampa
Sentenza trib. civ. di Palermo del 15 giugno 2000, con nota in calce
dell’ avv. Alessandro Palmigiano
——-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Il Dott. Roberto Conti, in funzione di Giudice Unico della 1^ Sezione Civile ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5003 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell’anno 1999
TRA
AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE X di PALERMO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Palermo Via Belgio n. 22 presso lo Studio dell’Avv. S. Tringali che la rappresenta e difende
OPPONENTE
CONTRO
X SPA, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Palermo Via del Bersagliere n. 8 presso lo Studio dell’Avv. A. Catalano che la rappresenta e difende
OPPOSTA
Letti gli atti difensivi delle parti.
Fissata l’udienza per la discussione orale ex art. 281 c.p.c. e posta la causa in riserva questo Giudice all’udienza del 15 giugno 2000
OSSERVA
Va premesso che le parti, nel corso dell’odierna udienza, hanno concordemente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere essendosi nelle more estinto il procedimento di esecuzione promosso dalla società qui opposta in seguito alla dichiarazione negativa del terzo pignorato.
Ciò comunque non esime questo giudice dal valutare, ai fini della soccombenza virtuale, la fondatezza o meno dell’opposizione proposta dall’Azienda X.
Reputa dunque questo giudice che l’opposizione proposta dall’Azienda X, fondata sul mancato rispetto da parte della società opposta del disposto di cui all’art. 14 comma 1 del d.l. n. 669/96, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30 non appare meritevole di accoglimento.
E’ infatti noto alle parti che tale disposizione, ha previsto che le amministrazioni pubbliche sono tenute a completare le procedure per le esecuzioni dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, poi chiarendo che prima di tale termine il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle suddette amministrazioni ed enti né possono essere posti in essere atti esecutivi.
Orbene, non v’è dubbio che nel caso di specie la parte opposta, con il precetto notificato all’Azienda X, ha indicato il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Milano, ritualmente notificato al debitore-cfr. all.3 prod. Opposta- ed il provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione parziale adottato dal giudice della causa di opposizione, poi intimando all’Amministrazione il pagamento di quanto dovuto entro il termine di giorni 60 dalla notifica del presente.
Tanto è sufficiente per escludere che il precetto sia stato invalidamente notificato, ove proprio si consideri che essendo indiscutibile che non doveva procedersi ad una nuova notifica del titolo esecutivo già a suo tempo notificato-giusto l’art. 654 2° comma c.p.c., non derogato dalla norma surricordata, alla stregua del quale ai fini dell’esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula- il termine per l’inizio dell’esecuzione non poteva che decorrere dalla scadenza del termine di 60 giorni correttamente indicato dall’opposta proprio in relazione alla peculiarità del meccanismo della provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo già precedentemente notificato all’amministrazione dal quale il ricordato art. 14, limitandosi a prevedere l’ipotesi ordinaria della notifica del titolo esecutivo (art. 479 c.p.c.), non pare abbia inteso derogare.
E ciò può inferirsi anche dalla circostanza che l’art. 14 ricordato, come correttamente sottolineato dalla parte opposta, non ha sancito in termini tassativi la necessità della notifica del titolo esecutivo, essendosi piuttosto limitata a prevedere l’impossibilità di iniziare una procedura esecutiva prima dello spirare del termine di 60 giorni dalla notifica del titolo stesso.
D’altra parte, se non può convenirsi con la tesi prospettata dall’opposta a tenore della quale detto termine decorrerebbe dalla emissione dell’ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione o dalla comunicazione di tale provvedimento al procuratore della parte costituita nel processo di opposizione, bastando all’uopo rilevare che la ratio della norma è nel senso di mettere in condizione gli organi dell’amministrazione- e non il procuratore costituito della stessa nel giudizio in cui si controverte della esistenza di tale pretesa – di definire le procedure di liquidazione dei debiti nascenti da titoli esecutivi, non può però disconoscersi che l’esigenza di preservare la ricordata ratio legis appare pienamente rispettata dalla notificazione del precetto, contenente gli estremi del provvedimento monitorio – già precedentemente notificato – e del provvedimento che gli ha attribuito provvisoria esecutività, con lo spatium adiplendi di 60giorni entro il quale l’amministrazione deve definire le procedure di liquidazione.
Del resto, se è vero che la disposizione surricordata, accordando alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici, attraverso il differimento dell’esecuzione, uno lasso di tempo per l’approntamento dei mezzi finanziari occorrenti al pagamento dei crediti azionati, persegue lo scopo di evitare il blocco dell’attività amministrativa derivante dai ripetuti pignoramenti di fondi, contemperando in tal modo l’interesse del singolo alla realizzazione del suo diritto con quello, generale, ad una ordinata gestione delle risorse finanziarie pubbliche-cfr. Corte Cost. n. 142/1998 e n. 463/1998 (ord.)- non può disconoscersi che la condotta posta in essere dalla società opposta si pone in linea di continuità con le ricordate esigenze, avendo come noto l’atto di precetto natura solo prodromica all’inizio dell’esecuzione che coincide invece col pignoramento.
Sulla scorta di tali considerazioni il primo motivo di opposizione va disatteso.
Né miglior sorte avrebbe potuto avere l’ulteriore doglianza relativa alle spese di precetto ritualmente intimate proprio alla stregua di quanto testè rilevato.
Quanto infine alle spese della fase monitoria pure intimate dall’opposta, è indiscutibile che dalla concessione della provvisoria esecuzione parziale – una volta riconosciuta dal giudice della causa di opposizione – non poteva che scaturire il diritto ad ottenere, in mancanza di diversa esplicita statuizione sulle spese liquidate nel monitorio, anche tali accessori – cfr. Cass. n. 5489/84.
Conclusivamente, va dichiarata cessata la materia del contendere ma la novità delle questioni trattate ed anche l’esistenza di precedenti giurisprudenziali di merito non univoci – Pretura Roma 29 luglio 1999 in Foro It., 1999, I, 3474 – impone la compensazione delle spese processuali fra le parti
P. Q. M.
Il Tribunale di Palermo, uditi i procuratori delle sparti, respinta ogni altra domanda.
Dichiara cessata fra le parti la materia del contendere in seguito all’estinzione del procedimento esecutivo promosso dalla Farmafactorin s.p.a..
Compensa le spese processuali.
Così deciso dal dott. Roberto Conti in funzione di Giudice Unico della 1^ Sezione Civile del Tribunale di Palermo all’udienza del 15 giugno 2000.
IL COLLABORATORE IL GIUDICE UNICO
DI CANCELLERIA F.to R. Conti

—————
NOTA DELL’AVV. A. PALMIGIANO

La sentenza riguarda una questione controversa in giurisprudenza. L’art. 14 comma 1 del d.l. 669/96, convertito con modificazioni nella legge 28/2/97 n. 30, ha previsto che “le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisprudenziali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle suddette amministrazioni ed enti, né possono essere posti in essere atti esecutivi”.
Tale disposizione, fra l’altro, è stata modificata dall’art. 147 della legge finanziaria 2001 che ha ampliato a 120 giorni il periodo di tempo che deve intercorrere dalla rinotifica del titolo per poter intraprendere l’esecuzione forzata.
Nella fattispecie è accaduto che, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice abbia concesso la provvisoria esecuzione al decreto opposto. Il creditore non ha quindi provveduto a rinotificare il titolo esecutivo, ma ha notificato l’atto di precetto, menzionando – ex art. 654 2° c. c.p.c. – il provvedimento che ha disposto l’esecutorietà, l’avvenuta opposizione della “formula esecutiva” ed indicando un termine di sessanta giorni per eseguire il pagamento.
Ne è scaturito un giudizio di opposizione, nel quale il Tribunale ha ritenuto che la nuova norma in materia di procedure esecutive contro la P.A. non ha derogato al disposto del codice di procedura civile; conseguenza di tale statuizione è che il creditore può omettere la “formalità” della rinotifica del titolo, purché rispetti il dettato codicistico e, soprattutto, “conceda” all’ente pubblico debitore il termine di 60 giorni per adempiere (ormai 120 giorni).
Le motivazioni del decidente appaiono convincenti sia sotto un profilo formale, che sostanziale; sotto quest’ultimo aspetto si viene comunque a non gravare eccessivamente gli ormai “vessati” creditori, pur rispettando la ratio della nuova normativa.
Alessandro Palmigiano

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento