Non c’è concorrenza sleale se il notaio percepisce compensi inferiori ai minimi tariffari (Cass. n. 9358/2013)

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COME GESTIRE I LAVORATORI
DALLA CRISI AL FALLIMENTO

Maggioli Editore – Novità Gennaio 2013

 

 

 

 

 

 

Massima

Nella ipotesi in cui il compenso del professionista sia stato pattuito, liberamente, con il cliente, il giudice non ha il potere di modificarlo allo scopo di adeguarlo, ex art. 2233 c.c., comma secondo, all’importanza dell’opera prestata ed al decreto della professione.

 

 

1.   Premessa

Nella decisione in commento del 17 aprile 2013, n. 9358, i giudici della Corte, nella sezione lavoro, hanno precisato che il notaio che, quando anche offra la propria prestazione lavorativa ad onorari e compensi più contenuti (1) non pone in essere (solamente per ciò) un comportamento di illecita concorrenza.

Ricordando precedenti sul tema (2) nella sentenza in oggetto si legge che la riduzione degli onorari e dei diritti notarili, effettuata dal notaio in modo ripetuto e continuato, costituisce di per se una forma di illecita concorrenza, a norma del comma secondo dell’art. 147 legge notarile n. 89 del 1913, rappresentando un mezzo di pubblicità e di richiamo idoneo a porre in essere un comportamento disdicevole, con la conseguenza che per integrare l’illecito non è necessario uno specifico comportamento doloso, ma è sufficiente la volontarietà del fatto in se, ossia una volontà, considerata in rapporto alla condotta, in contrasto con la legge, mentre è irrilevante che da tale comportamento non derivi un danno per il prestigio della classe notarile o dei colleghi o la circostanza che i clienti del notaio non si siano resi conto del trattamento di favore usato nei loro confronti.

 

1.1.  La fattispecie

Nel caso di specie un notaio aveva subito la condanna disciplinare per violazione dell’articolo 147 lett. e) della legge notarile e articolo 6 del codice deontologico.

La colpa del professionista consisteva nell’avere lo stesso, anzitutto, stipulato numerosi mutui (3) percependo compensi inferiori ai minimi previsti dalla tariffa notarile; in secondo luogo, stipulato fuori sede un terzo degli atti inseriti in raccolta, anche in giornate e in orari fissati per l’assistenza obbligatoria.

Avverso ciò il professionista proponeva ricorso per cassazione.

Il Consiglio notarile resisteva con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso si denunciava la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2 del decreto legge n. 223/2006, come convertito nella legge n. 248/2006, dell’articolo 147, lett. c) della legge n. 89/13.

Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione art. 147 co. 1 lett. e) della legge 89/13 – violazione dell’art. 112 c.p.c. – omessa motivazione), il ricorso evidenzia che il nuovo codice deontologico professionale a differenza del precedente art. 17, contiene all’art. 14 una disposizione sull’illecita concorrenza che non contiene alcun riferimento alla legge notarile, né alla percezione di onorari ridotti, allineandosi così alla riforma Bersani nel consentire l’attuazione del principio costituzionale di libera concorrenza.

Il terzo motivo concerne la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della tariffa notarile approvata con d.m. 21.11.2001 e la denuncia di vizi di motivazione.

Con il quarto motivo il notaio denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 26 del codice deontologico e dell’art. 147 L.N. e vizi di motivazione.

 

2. Conclusioni

Per la Corte il notaio è, a pieno titolo, un prestatore di lavoro autonomo, il quale esercita una professione intellettuale con tutte le conseguenze.

L’alta qualificazione del notaio nonché il suo status di pubblico ufficiale devono pesare sulla qualità della prestazione, che non può, in alcun modo, scadere in virtù di un compenso inferiore.

E’, quindi, “possibile” una concorrenza sul “compenso” che gli stessi giudici della Cassazione definiscono “uno degli elementi più qualificanti dell’attività economica del professionista”.

Ciò che il professionista non può fare, ed è quindi meritevole di sanzione disciplinare, è svolgere gran parte del proprio lavoro al di fuori dello studio.

Nel caso di specie, oggetto di controversia, la maggior parte degli atti erano stati stipulati all’esterno.

Nella decisione in commento i giudici della Corte di Cassazione hanno accolto il primo ed il secondo motivo di ricorso ed assorbito il terzo; rigetto, invece, per il quarto motivo di ricorso.

La Corte, quindi, cassa, senza rinvio, la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, assolvendo il notaio dai relativi addebiti, con compensazione delle spese.

  

Manuela Rinaldi   
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti.

 

_________ 

(1)     Rispetto a quelli derivanti dall’applicazione della tariffa notarile.

(2)     Cfr. Cass. civ. n. 26961/07.

(3)     Un numero di molto superiore alla media degli altri notai del distretto.

Sentenza collegata

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