Noleggio macchinari non sicuri (Cass. pen. n. 19416/2012)

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Massima

Viola l’art. 6, comma 2, del d.lgs. 626/1994, e ora l’art. 23 del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche, il fabbricante/venditore di attrezzature di lavoro non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, a prescindere dal fatto che risultino effettivamente utilizzate.

 

 

1. Premessa

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. 626/1994, come sostituito dall’art. 4 del d.lgs. 242/1996, “sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza” e tale divieto è sanzionato, con pena alternativa, dall’art. 91, 1° comma, dello stesso d.lgs. 626/1994.

Il fatto contestato, però (accertato il 20.1.1996), è antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 242/1996, sicché deve essere correlato alla previsione originaria del 2° comma dell’art. del d.lgs. 62671994, la quale disponeva testualmente “sono vietati la vendita, il noleggio, la concessione in uso e la locazione finanziaria di macchine, attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione vigente”.

In entrambe le formulazioni, comunque, la legge vietava e vieta tuttora “la vendita” (non la “fornitura”) di macchine non conformi alle norme antinfortunistiche, sicché il termine “fornitore” – che si rinviene nella rubrica dell’art. 6 in esame – non può ritenersi limitato agli industriali o commercianti che abitualmente provvedono delle macchine, attrezzature ed impianti, bensì esteso a qualsiasi soggetto che esegua anche una sola vendita (o rivendita) non consentita.

Le previsioni dell’art. 7 (sanzionate ex art. 390) del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 sono state sostituite da quelle dell’art. 6 del d.lgs. 626/1994 e, a norma dell’art. 98 di quest’ultimo testo normativo, le disposizioni già vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro restano in vigore solo in quanto non siano state specificamente modificate dalla nuova normativa.

 

 

2. Rassegna giurisprudenziale

Non è invocabile da parte del titolare della ditta produttrice di ascensori la fattispecie dell’errore scusabile, posto che l’affidamento riposto nelle prescrizioni contenute nelle Linee Guida Ispel, pur ispirate alla Direttiva Europa INI-EN 12159, non può ritenersi esaustivo degli obblighi di diligenza qualificata gravanti sul produttore, il quale è sempre e comunque tenuto anche al rispetto della normativa statale di settore (Cass. pen., Sez. III, 06/10/2011, n. 47866).

La responsabilità per l’illecito contravvenzionale, come tale ascrivibile anche a titolo di colpa, del divieto di vendita di macchine non conformi alle norme antinfortunistiche, di cui all’art. 6 del d.lgs. 626/1994, grava anche sull’amministratore della ditta al quale siano attribuite le fondamentali scelte aziendali afferenti alla commercializzazione dei prodotti. (Cass. pen., Sez. IV, 15/12/2010, n. 3095).

In tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, in caso di società di persone incombe su ciascun socio l’obbligo di adottare tutte le misure idonee e necessarie alla tutela dell’integrità fisica dei lavoratori, a condizione che non risulti l’espressa delega a soggetto di particolare competenza nel settore della sicurezza. (Cass. pen., Sez. IV, 26/05/2009, n. 32193).

Il divieto di vendita di macchine non conformi alle norme antinfortunistiche, di cui all’art. 6 comma 2 d.lg. 19 settembre 1994 n. 626, come sostituito dall’art. 4 d.lgs. 19 marzo 1996 n. 242, non può ritenersi limitato agli industriali o commercianti che abitualmente forniscono le macchine, attrezzature ed impianti, bensì va esteso a qualsiasi soggetto che esegua anche una sola vendita o rivendita (Cass. pen., Sez. III, 28/06/2000, n. 10342).

 

 

Rocchina Staiano
Dottore di ricerca; Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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