Nel piano di ammortamento alla francese non vi è alcun costo occulto, alcun interesse anatocistico, alcuna usurarietà originaria

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Il fatto

Il Tribunale di Cosenza, – sez.G.I.P.-G.U.P.- ha emesso un Ordinanza di archiviazione ex art. 409-411 c.p.c., in seguito ad una denuncia-querela formalizzata da una società mutuataria per usurarietà originaria da costo occulto, nel piano di ammortamento alla francese.

La Banca, difesa congiuntamente dallo Studio legale Avv. Vincenzo Adamo e dal consulente tecnico della Banca, D.ssa Silvana Mascellaro di SMF (Studio Mascellaro Fanelli), ha ottenuto un importante riconoscimenti per l’intero ceto bancario.

In data 8.3.2022, il Giudice ha sciolto la riserva assunta in seguito alla opposizione, da parte della società mutuataria, alla richiesta di archiviazione del PM ed ha emesso l’Ordinanza di archiviazione del procedimento, avviato da una società mutuataria con una denuncia-querela, per usurarietà originaria in un contratto di mutuo ipotecario con piano di ammortamento alla francese.

Inesistenza dell’anatocismo nel piano di ammortamento alla francese

La società mutuataria, sulla base di una perizia di parte, reclamava un presunto costo occulto in quanto, il tasso di interesse nel piano di ammortamento alla francese, avrebbe “lavorato” in regime di capitalizzazione composta; tale costo occulto in aggiunta al tasso pattizio avrebbe generato una presunta usurarietà del contratto.

La Banca si difendeva con il proprio consulente tecnico dimostrando che, nel piano di ammortamento alla francese, NON vi è e non vi può essere alcun interesse sull’interesse scaduto e, dunque, alcun anatocismo e, di conseguenza, alcun costo occulto e, de plano, alcuna usurarietà originaria.

Il Magistrato cosentino ha lucidamente argomentato nella Ordinanza di archiviazione, -confermando la costante giurisprudenza sia di legittimità che di merito-, che il mutuo con ammortamento alla francese prevede che il rimborso del capitale avvenga con rate costanti posticipate, in cui ogni rata è comprensiva sia di una quota di interessi in via decrescente, che di una quota capitale in via crescente.

Conseguentemente il capitale residuo ad ogni singola rata, sul quale devono e vanno computati gli interessi maturandi nel periodo di riferimento della rata successiva, è quindi composto da capitale residuo alla rata precedente, al netto della quota capitale compresa nella rata pagata.

Il Magistrato inoltre, in linea con costante giurisprudenza di legittimità e di merito, precisa che nel piano di ammortamento alla francese non vi è capitalizzazione composta, in quanto l’utilizzo del piano di ammortamento alla francese “non comporta l’automatica applicazione di interessi anatocistici ed un conseguente occultamento dei costi, giacchè la quota di interessi di ogni rata è calcolata solo sul debito residuo in linea capitale (capitale originario meno l’importo pagato con la/e rata/e precedente/i)”.

Sgombra ulteriormente il campo da ogni dubbio, il Magistrato che, in linea con giurisprudenza costante, citando la recentissima sentenza n. 82/2022 del Tribunale di Trapani, puntualizza che il piano di ammortamento alla francese NON VIOLA gli artt.1194 c.c., 1284 c.c. e 120 Tub.

Viene, così dimostrato, ancora una volta, che è infondato l’assunto dei mutuatari che sostengono la usurarietà originaria nel mutuo, derivante dal presunto costo occulto che sarebbe insito nel piano di ammortamento alla francese.

Determinazione del tasso soglia usura di mora

Il Magistrato cosentino, seguendo il disposto delle SS.UU. C.Cass, sent. n. 19597/2020, ha riconosciuto la maggiorazione del 2,1% per la determinazione del tasso soglia di mora.

Sentenza collegata

117350-1.pdf 1.4MB

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Silvana Mascellaro

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