Ne consegue la infondatezza del ricorso, atteso che la ricorrente avrebbe dovuto gravarsi tempestivamente avverso il bando ed il disciplinare di gara nella parte in cui avevano imposto il possesso del requisito in questione; ciò a mente della pacifica giu

Lazzini Sonia 26/11/09
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Ma la Commissione, dopo avere esaminato la documentazione prodotta, escludeva dalla gara tutti e tre i soggetti partecipanti. In particolare, per ciò che attiene al ricorrente, la Commissione lo escludeva per carenza della “certificazione di qualità aziendale prevista a pena di esclusione dal punto 2 lettera s del disciplinare della gara”.
Il disciplinare della gara in questione ha prescritto a pena di esclusione la presentazione, nella busta “A-Documentazione” dei seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione;
2) dichiarazione sostitutiva attestante, per tutti i concorrenti, una serie di situazioni e dichiarazioni elencate alle lettere da “a” ad “s”; per le sole società di professionisti o società di ingegneria, una serie di situazioni e dichiarazioni elencate alle lettere da “t” ad “u”; per i soli consorzi, una serie di situazioni e dichiarazioni elencate alle lettere da “w” ad “aa”; per le sole ATI una serie di situazioni e dichiarazioni elencate alle lettere da “bb” ad “ff”;
3) per ATI e consorzi già costituiti, il mandato collettivo;
4) referenze bancarie;
5) elenco dei servizi.
Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente impugna l’esclusione, adducendone la erroneità ed illogicità .
Secondo parte ricorrente, infatti, il disposto della lettera s) del punto numero 2) non avrebbe dovuto essere applicato al costituendo raggruppamento temporaneo di liberi professionisti ma solo a società di professionisti o società di ingegneria.
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?
 
Il Collegio ritiene di prescindere dall’esame dell’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla controinteressata, per essere stato il gravame notificato oltre la scadenza del termine di giorni 60 decorrenti dalla data (15.12.2005) della seduta di gara nella quale venne deliberata l’esclusione di tutte le imprese partecipanti attesa l’infondatezza del ricorso.
La ricorrente è stata esclusa per il mancato possesso del requisito di cui alla lettera “s” del punto 2: la certificazione di qualità relativa all’attività dei servizi di ingegneria ed architettura rilasciata da soggetto accreditato. Documento che avrebbe dovuto essere posseduto da tutti i partecipanti, e non, come tenta di sostenere parte ricorrente, dalle sole società di professionisti o società di ingegneria, atteso che queste ultime erano destinatarie non delle prescrizioni indicate nella lettera precedente (lettera “s”), bensì di quelle indicate alle successive lettere (da “t” ad “u”), in conformità alla tecnica redazionale del disciplinare, che in ogni sua parte ha indicato i destinatari della prescrizione prima della (o delle) prescrizioni.
Ciò chiarito, il mancato possesso da parte della ricorrente di tale documento non costituisce fatto in contestazione.
Non giova, sotto tale profilo, alla ricorrente sostenere l’illegittimità della richiesta della certificazione di qualità ai singoli professionisti, risultando a questo Giudice preclusa ogni indagine sul punto, e ciò perfino se si volesse ritenere che la clausola imponesse ai partecipanti un adempimento eccessivo o abnorme; infatti, la Giurisprudenza ha chiarito che il concorrente ha l’onere di immediata impugnazione del bando di gara sia in relazione alle clausole riguardanti requisiti soggettivi di partecipazione, sia nei casi in cui gli adempimenti imposti all’interessato ai fini della partecipazione risultino manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della gara o della procedura concorsuale, trattandosi, in entrambi i casi, di clausole immediatamente ostative alla partecipazione alla gara (tra le più recenti, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 06 maggio 2009 , n. 419, T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 05 novembre 2007 , n. 10853).
 
A cura di*************i
 
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1789 del 28 ottobre 2009, emessa dal Tar Sicilia, Catania
 
N. 01789/2009 REG.SEN.
N. 00744/2006 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 744 del 2006, proposto da:
ALFA Giovanni in proprio e nella qualità di mandatario di un RTP di liberi professionisti, rappresentato e difeso dall’Avv. ****************************** e domiciliato presso la Segreteria del TAR;
contro
Comune di Forza D’Agro’ (Me), non costituito in giudizio;
nei confronti di
Studio Associato Ingg. F. BETA e C. BETA DUE, rappresentato e difeso dagli Avv. **************** e ***************** ed elettivamente domiciliato in Catania, via XX Settembre n. 43 presso lo studio dell’Avv. **************;
N.E.Tec. Srl, ****** Ing. *********, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del verbale del 15 dicembre 2005 relativo all’aggiudicazione dell’appalto di servizi tecnici di ingegneria e architettura, indagini geologiche e geotecniche occorrenti per i lavori di consolidamento costone roccioso indetto dal comune di Forza d’Agrò.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Studio Associato Ingg. F. BETA e C. BETA DUE;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 06/10/2009 il dott. ********************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato il 24.2.2006 e depositato il 10.3.2006, parte ricorrente espone che il Comune di Forza d’Agrò bandiva una gara per l’aggiudicazione di servizi tecnici di ingegneria ed architettura riguardanti la progettazione definitiva ed esecutiva, ai sensi dell’art. 16, commi 3, 4, 5 , dell’art. 17 della legge 109/94 e degli art. 15 e ss. del D.P.R. 554/99 e della L.r. 7/2002, nonché delle indagini e relazioni geologiche e geotecniche, piani di sicurezza, direzione lavori, assistenza al collaudo per il consolidamento del costone roccioso della Contrada Scalelle, limitrofa al centro urbano.
Il relativo bando di gara veniva pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Forza d’Agrò dal 6 settembre 2005 al 22 novembre 2005 nonché, per estratto, sulla G.U.R.S. n. 42 del 21 ottobre 2005.
Presentavano domanda di partecipazione tre concorrenti e precisamente: 1) lo Studio Associato Ingg. F. BETA e C. BETA DUE e la BETA TRE srl di Messina, 2) il costituendo raggruppamento temporaneo di liberi professionisti composto dall’ Ing. *******, dall’Ing. ****’******, dall’Ing. ************ e dal dott. *******, 3) lo studio Associato dell’ Ing. *********.
In data 22 novembre 2005 si riuniva la Commissione di Gara, nominata con determina n. 20 del 17 novembre 2005, per provvedere agli adempimenti di cui all’art. 2 del disciplinare di gara e precisamente per la valutazione della documentazione contenuta nella busta “A- Documentazione” allegata alla domanda di partecipazione.
Ma la Commissione, dopo avere esaminato la documentazione prodotta, escludeva dalla gara tutti e tre i soggetti partecipanti. In particolare, per ciò che attiene al ricorrente, la Commissione lo escludeva per carenza della “certificazione di qualità aziendale prevista a pena di esclusione dal punto 2 lettera s del disciplinare della gara”.
Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente impugna l’esclusione, adducendone la erroneità ed illogicità .
Secondo parte ricorrente, infatti, il disposto della lettera s) del punto numero 2) non avrebbe dovuto essere applicato al costituendo raggruppamento temporaneo di liberi professionisti ma solo a società di professionisti o società di ingegneria.
I controinteressati si sono costituiti in giudizio proponendo altresì ricorsi incidentali.
Con ordinanza n.852/2006 è stata rigettata la domanda cautelare.
Con ordinanza collegiale n.331/07 sono stati disposti incombenti istruttori, con specifico riferimento agli eventuali atti adottati successivamente alla proposizione del ricorso.
Con ordinanza collegiale n.234/2008, verificata la mancata esecuzione della predetta ordinanza n.331/07, è stata reiterata la richiesta di una dettagliata relazione sulla causa.
Poiché neanche l’ordinanza n.234/2008 è stata eseguita, con successiva ordinanza collegiale n. 287/09 sono state reiterate le richieste istruttorie, assegnando un ulteriore perentorio termine.
L’Amm.ne vi ha ottemperato depositando relazione e documenti in data 16.7.2009.
Quindi, all’Udienza del 6 ottobre 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
I. Preliminarmente il Collegio ritiene che parte ricorrente mantenga l’interesse alla decisione.
Infatti dalla documentazione prodotta dall’Amm.ne in esito all’istruttoria disposta dalla Sezione si evince che, successivamente alla proposizione del ricorso, l’Amm.ne ha rideterminato l’importo da porre a base per un nuovo bando in misura pari a € 196.300,23.
In data 07.07.2006 con ********* n.24 il Responsabile dell’ area tecnica del Comune, considerato che la precedente procedura di pubblico incanto non aveva dato esito positivo, ha stabilito di riapprovare il bando di gara rimodulato, il disciplinare di gara e l’avviso di informazione al pubblico .
Il bando di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dall’ 11.07.2006 al 19.09.2006 e nella GURS n.29 del 21.07.2006.
In esito alla procedura di gara, alla quale non ha partecipato la ricorrente, la gara è stata aggiudicata ed il servizio interamente espletato.
Ma poiché la ricorrente mira all’annullamento della propria esclusione nella precedente gara, persiste l’interesse alla decisione, dal cui eventuale esito favorevole deriverebbe in astratto il diritto al risarcimento del danno.
D’altra parte la ricorrente non ha partecipato alla nuova gara, di guisa che dev’essere esclusa ogni ipotesi di acquiescenza agli atti successivi dell’Amm.ne.
II. Il Collegio ritiene di prescindere dall’esame dell’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla controinteressata, per essere stato il gravame notificato oltre la scadenza del termine di giorni 60 decorrenti dalla data (15.12.2005) della seduta di gara nella quale venne deliberata l’esclusione di tutte le imprese partecipanti (seduta alla quale risulta aver partecipato l’ing. ALFA), attesa l’infondatezza del ricorso.
Il disciplinare della gara in questione ha prescritto a pena di esclusione la presentazione, nella busta “A-Documentazione” dei seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione;
2) dichiarazione sostitutiva attestante, per tutti i concorrenti, una serie di situazioni e dichiarazioni elencate alle lettere da “a” ad “s”; per le sole società di professionisti o società di ingegneria, una serie di situazioni e dichiarazioni elencate alle lettere da “t” ad “u”; per i soli consorzi, una serie di situazioni e dichiarazioni elencate alle lettere da “w” ad “aa”; per le sole ATI una serie di situazioni e dichiarazioni elencate alle lettere da “bb” ad “ff”;
3) per ATI e consorzi già costituiti, il mandato collettivo;
4) referenze bancarie;
5) elenco dei servizi.
La ricorrente è stata esclusa per il mancato possesso del requisito di cui alla lettera “s” del punto 2: la certificazione di qualità relativa all’attività dei servizi di ingegneria ed architettura rilasciata da soggetto accreditato. Documento che avrebbe dovuto essere posseduto da tutti i partecipanti, e non, come tenta di sostenere parte ricorrente, dalle sole società di professionisti o società di ingegneria, atteso che queste ultime erano destinatarie non delle prescrizioni indicate nella lettera precedente (lettera “s”), bensì di quelle indicate alle successive lettere (da “t” ad “u”), in conformità alla tecnica redazionale del disciplinare, che in ogni sua parte ha indicato i destinatari della prescrizione prima della (o delle) prescrizioni.
Ciò chiarito, il mancato possesso da parte della ricorrente di tale documento non costituisce fatto in contestazione.
Ne consegue la infondatezza del ricorso, atteso che la ricorrente avrebbe dovuto gravarsi tempestivamente avverso il bando ed il disciplinare di gara nella parte in cui avevano imposto il possesso del requisito in questione; ciò a mente della pacifica giurisprudenza secondo la quale le clausole del bando di gara che prescrivono requisiti di partecipazione, in quanto impeditive per chi non ne sia in possesso, manifestano immediatamente la loro lesività e comportano, di conseguenza, l’onere di una loro tempestiva impugnazione, senza attendere il provvedimento di esclusione adottato in loro pedissequa applicazione (per tutte, Consiglio Stato , sez. V, 28 febbraio 2006 , n. 880).
Non giova, sotto tale profilo, alla ricorrente sostenere l’illegittimità della richiesta della certificazione di qualità ai singoli professionisti, risultando a questo Giudice preclusa ogni indagine sul punto, e ciò perfino se si volesse ritenere che la clausola imponesse ai partecipanti un adempimento eccessivo o abnorme; infatti, la Giurisprudenza ha chiarito che il concorrente ha l’onere di immediata impugnazione del bando di gara sia in relazione alle clausole riguardanti requisiti soggettivi di partecipazione, sia nei casi in cui gli adempimenti imposti all’interessato ai fini della partecipazione risultino manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della gara o della procedura concorsuale, trattandosi, in entrambi i casi, di clausole immediatamente ostative alla partecipazione alla gara (tra le più recenti, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 06 maggio 2009 , n. 419, T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 05 novembre 2007 , n. 10853).
Ne consegue l’infondatezza della censura.
III. In conseguenza del rigetto del ricorso principale, i ricorsi incidentali divengono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
IV. Il Collegio ritiene sussistano giuste ragioni (dipendenti dalla infelice formulazione del bando, tale da poter trarre in inganno i partecipanti) per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Dichiara improcedibili i ricorsi incidentali.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 06/10/2009 con l’intervento dei Magistrati:
****************, Presidente
***************, Consigliere
**********************, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE         IL PRESIDENTE
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/10/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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