Monitoraggio fiscale: elevata la soglia che rende obbligatoria la comunicazione necessaria da 10mila a 15mila euro

Redazione 29/04/14
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Biancamaria Consales

Con comunicato stampa del 24 aprile 2014, l’Agenzia delle entrate ha reso noto che dal 2014 la soglia che fa scattare l’obbligo per gli intermediari finanziari di inviare la comunicazione all’Amministrazione finanziaria (per le operazioni da e verso l’estero) si alza da 10 a 15mila euro. Con il provvedimento del 24 aprile u.s., a firma del direttore dell’Amministrazione finanziaria, la comunicazione diventa necessaria solo per importi pari o superiori a 15mila euro, in linea con la normativa antiriciclaggio, sia che si tratti di un’operazione unica, sia che si tratti di più operazioni tra loro collegate per realizzarne una frazionata.

Il provvedimento, inoltre, introduce in via amministrativa nuove causali, abolendo quelle valutarie statistiche, ritenute ormai obsolete. Saranno, infatti utilizzate, per la comunicazione dei trasferimenti da e per l’estero, le causali già adottate dagli operatori finanziari per l’Archivio Unico Informatico.

Dunque, gli intermediari finanziari sono tenuti a comunicare i dati relativi ai trasferimenti da o verso l’estero di denaro e altri mezzi di pagamento, anche se eseguiti attraverso movimentazione di conti, per importi pari o superiori a 15mila euro. Si tratta di tutte le operazioni acquisite dall’Aui (Archivio unico informatico) in base alla normativa antiriciclaggio. Viene, quindi, eliminato il precedente obbligo di comunicazione, previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2003, che fissava la soglia a 10mila euro.

Tutti gli intermediari finanziari dovranno comunicare le operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate. Gli intermediari, in particolare, dovranno indicare nella comunicazione la data, la causale, l’importo, la tipologia dell’operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l’operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.

Le suddette novità introdotte dal provvedimento di cui trattasi riguardano le operazioni effettuate a partire dal 2014, mentre per quelle realizzate nel 2013 valgono le vecchie regole previste dal provvedimento del 28 luglio 2003. La comunicazione dovrà essere effettuata annualmente e trasmessa entro il termine per la presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta.

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