Modifiche all’art. 543 cpc – I nuovi oneri in capo al creditore

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    Indice

  1. Il nuovo testo dell’art. 543 cpc
  2. Ratio legis
  3. Aspetti critici
  4. Conclusioni

1. Il nuovo testo dell’art. 543 cpc

Tra le novità introdotte dalla Riforma del Processo Civile (Legge n. 206 del 26 novembre 2021)[1], all’art. 1 comma 32 della legge in commento vi è l’onere a carico del creditore procedente di notificare l’avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi al terzo pignorato e al debitore entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento nonché il deposito dell’avviso nel fascicolo telematico dell’esecuzione, pena l’inefficacia del pignoramento. La perdita di efficacia del pignoramento, nei casi di pluralità di terzi, opera nei confronti dei soli terzi a cui non è stato notificato il predetto avviso di iscrizione a ruolo entro il termine dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento. Viene quindi modificato l’art. 543 cpc, al quale sono inseriti il quinto e sesto comma, (il precedente quinto comma diviene pertanto settimo). Tale modifica si applica a tutti i procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della L. 206/2021, ovvero a tutti i procedimenti esecutivi presso terzi instaurati dopo il 22 giugno 2022[2].

Il nuovo testo introdotto dispone che:

Comma 5 “Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata dell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento”.

Comma 6 “Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento”.

2. Ratio legis

L’obiettivo perseguito del legislatore è quello di agevolare la posizione del terzo pignorato, (che è soggetto coinvolto nella procedura ma che di fatto è estraneo nella controversia esistente tra creditore e debitore), avvisandolo tempestivamente della coltivazione o meno della procedura esecutiva ed eliminando l’ambiguità sul suo dovere di accantonare le somme pignorate in mancanza di notizie sull’iscrizione a ruolo del procedimento.

In realtà l’onere a carico del creditore procedente di avvisare sia il terzo che il debitore delle sorti del pignoramento era già previsto dall’art.164 ter disp. att. cpc comma 1 il quale dispone che “quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all’eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge”. Il problema riscontrato nella prassi, tuttavia, è la mancanza di applicazione di detta norma a causa del fatto che il mancato adempimento delle previsioni di cui all’art. 164 ter disp. att. cpc non prevede alcuna sanzione.

Nella prassi, prima dell’attuale previsione normativa imposta dal novellato art. 542 cpc commi 5 e 6, il terzo pignorato non veniva mai avvisato dell’iscrizione a ruolo del pignoramento quindi si trovava spesso nella situazione di accantonare le somme pignorate senza di fatto conoscere l’esito del procedimento e quindi senza sapere se e quando svincolare tali somme nei casi in cui la procedura esecutiva non veniva coltivata.

Il creditore procedente, infatti, che in caso di assegnazione delle somme ha interesse a notificare l’ordinanza emessa dal Giudice per procedere alla riscossione delle somme, non ha alcun interesse ad avvisare il terzo della cessazione dei suoi obblighi quando il procedimento esecutivo non viene coltivato pertanto, in mancanza di una sanzione a suo carico, non si curava di eseguire la notifica prevista dall’art. 164 ter disp. att. cpc.


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3. Aspetti critici

La Riforma del Processo Civile, che in teoria dovrebbe avere come scopo principale quello di alleggerire i procedimenti e di accorciare i tempi della giustizia, in realtà con l’inserimento dei commi 5 e 6 nell’art. 543 cpc, almeno per quanto concerne il pignoramento presso terzi, non sembra percorrere questa direzione.

Le tempistiche del processo esecutivo presso terzi rischiano, infatti, di allungarsi in quanto il creditore procedente deve seguire dei formalismi molto più rigidi rispetto a prima, pena l’inefficacia del pignoramento.

Entro la data di udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento il creditore deve compiere, oltre all’iscrizione a ruolo, la formale notifica, sia al debitore sia al terzo pignorato, dell’avvenuta iscrizione a ruolo e del numero di ruolo nonché depositare l’avvenuta notifica nel fascicolo dell’esecuzione.

Il creditore, per riuscire a svolgere nei tempi tutti gli adempimenti previsti, nell’indicare la data di udienza deve considerare un temine ben più lungo rispetto al minimo consentito dal comma 3 della norma in esame (dieci giorni che devono intercorrere tra la data di notifica del pignoramento e l’udienza di comparizione).

Il creditore procedente alla luce dei formalismi introdotti dalla Riforma, ha convenienza ad indicare una data di udienza abbastanza lontana nel tempo considerando che oltre a dover depositare nel fascicolo l’iscrizione a ruolo del pignoramento (sempre entro trenta giorni dalla restituzione degli atti da parte dell’Ufficiale Giudiziario) deve attendere che la cancelleria attribuisca il numero di ruolo al fascicolo (mettendo in conto le tempistiche dell’ufficio competente) poi notificare sia al debitore sia al terzo pignorato (tenendo un margine di tempo per tutti gli imprevisti e i ritardi che possono accadere nel processo di notificazione, specialmente nei casi in cui si rende necessaria una notifica mediante servizio postale o tramite ufficiale giudiziario e non via pec), dopo di che il creditore deve depositare nel fascicolo dell’esecuzione le notifiche eseguite, tutto sempre entro il termine dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento, altrimenti rischia di vedere vanificata tutta l’attività fino a quel momento intrapresa.

Il procedimento di espropriazione presso terzi in questo modo subisce un rallentamento e non di certo un’accelerazione. Peraltro la nuova disciplina, più che agevolare la posizione del terzo pignorato, sembra piuttosto agevolare la posizione del debitore a discapito di quella del creditore, soggetto a ulteriori incombenti rigidi che rischiano, per un mero errore formale, di bloccare la procedura rendendola inefficace e compromettendo l’azione di recupero del credito.

4. Conclusioni

Se da un lato l’inserimento dei commi 5 e 6 nel novellato art. 543 cpc risolvono il problema di informare il terzo e il debitore delle sorti del pignoramento alleggerendo la posizione del terzo, che dopo la data di udienza indicata nel pignoramento senza avere ricevuto alcuna notifica può procedere alla liberazione delle somme senza più alcuna incertezza, d’altro lato la posizione del creditore procedente è notevolmente appesantita da una serie di adempimenti formali che inevitabilmente ritardano la procedura esecutiva.

A mio avviso la perdita di efficacia del pignoramento appare una sanzione eccessiva. Il legislatore, inoltre, per perseguire lo scopo prefissato dalla novella introdotta, ovvero per rendere edotto il terzo pignorato della sorte della procedura esecutiva, avrebbe potuto prevedere l’adempimento della semplice comunicazione di iscrizione a ruolo del pignoramento (senza necessariamente la formale notificazione) al solo terzo pignorato (e non anche al debitore).

Il legislatore nel modificare l’art. 543 cpc non si è preoccupato di coordinare la nuova norma con la preesistente disciplina di cui all’art. 164 ter comma 1 disp. att., ha preferito predisporre una norma speciale che prevale sulla norma generale.

Anche se il dettato di cui all’art. 164 ter comma 1 disp. att. è sempre rimasto nella prassi lettera morta non prevedendo alcuna sanzione a carico del creditore per il mancato rispetto della norma, sarebbe stato più corretto partire da quella disposizione, che già prevedeva di rendere edotto il terzo pignorato delle sorti della procedura esecutiva, migliorandola e applicando una sanzione in caso di sua trasgressione. In alternativa il legislatore avrebbe potuto coordinare le due norme o quantomeno eliminare il riferimento ai terzi contenuto nell’art. 164 ter comma 1 disp. att., che invece continua a coesistere senza alcuna utilità.

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Note

[1] L. n. 206 del 26.11.2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9.12.2021. Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina di strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

[2] L’art. 1 comma 37 della L. n. 206 del 26.11.2021 stabilisce che le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Biancamaria Zambelli

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