Mobilità volontaria: il parere del Ministero sulla portata applicativa dell’art. 30 del Testo unico sul pubblico impiego

Redazione 08/03/13
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Biancamaria Consales

Con il parere n. 10395 del 1° marzo 2013, il Dipartimento della Funzione Pubblica si è pronunciato sull’esatta attuazione delle procedure di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare, sul disposto del comma 1.

Il parere viene richiesto dall’Università degli Studi di Napoli Federico II in merito all’esatta portata applicativa dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e in particolare sulle prerogative datoriali dell’amministrazione di appartenenza del dipendente interessato al trasferimento presso altra amministrazione.

“La lettura che a parere dello scrivente occorre dare al comma 1 dell’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 – si legge nel parere – è quella secondo cui il trasferimento per mobilità è disposto dal titolare dell’ufficio competente, secondo l’organizzazione definita dalla singola amministrazione, previo parere favorevole dei dirigenti responsabili del servizio e dell’ufficio cui il personale da trasferire è assegnato, nonché previo parere favorevole dei dirigenti responsabili del servizio e dell’ufficio cui il personale da trasferire sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire”.

Ai dirigenti responsabili non spetta, dunque, il potere di decidere il trasferimento, la cui titolarità va individuata alla stregua dell’assetto organizzativo vigente per l’amministrazione interessata, bensì solo di esprimere un parere, che assume rilievo, qualora sia negativo e sia opposto al dipendente assegnato che intenda accedere alla mobilità esterna.

Ne consegue che per la definizione del trasferimento restano inalterate le potestà delle amministrazioni coinvolte la cui necessità dell’assenso è, quindi, un presupposto imprescindibile.

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