Messaggio del professor Alberto Maria Gambino, presidente del comitato consultivo permanente per il diritto d’autore per l’XI settimana della cultura indetta dal ministero per i beni e le attività culturali

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Desidero indirizzare alcune brevi considerazioni, maturate anche in virtù del mio ruolo di Presidente del Comitato Consultivo Permanente per il diritto di Autore.
Ho in particolare potuto considerare che il comparto del diritto di autore è attraversato da una continua tensione tra la necessità e la volontà di tutelare la privativa sull’opera dell’ingegno e il valore universale della garanzia all’accesso alla cultura e alle informazioni.
Lo sviluppo della creatività e delle opere dell’intelletto – e conseguentemente di tutte le attività connesse – è ormai sempre più legato alle nuove tecnologie che certamente rappresentano un possibile incentivo ad attività di pirateria e comunque di violazione dei diritti di autore, ma allo stesso tempo sono, per molti operatori della cultura, una grande occasione per poter diffondere le opere ed ampliare i mercati e per poter interagire e scambiare informazioni, in uno scenario sempre più frammentato.
La sfida del digitale alla proprietà intellettuale è, dunque, un’occasione di sviluppo ma servono nuovi equilibri attenti all’esigenza di promuovere dinamiche più “diffuse” della creatività e di agevolare l’accesso alla cultura ed alle informazioni senza limitare il fondamento economico del diritto di autore e cioè la remunerazione delle attività creative degli autori.
E’ da tempo che, in relazione allo sviluppo delle nuove tecnologie – capaci di veicolare e di riprodurre le opere dell’ingegno senza limiti quantitativi – si è posta la problematica dell’efficacia della legge sul diritto di autore come attualmente vigente in Italia.
Ritengo che detta normativa, in linea generale, non sia messa in crisi per la sfida portata dalle nuove tecnologie, dalla telematica e dal digitale, comprendendo già la tutela di tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo “qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. Piuttosto le regole attuative, in quanto più specifiche, sono facilmente soggette ad obsolescenza e dunque andrebbero adeguate.
In particolare occorre individuare quali tra le nuove tecnologie di fruizione delle opere creative vadano ricomprese nell’ambito dei corpora mechanica sottoposti all’applicazione delle norme sul diritto d’autore. In quest’ottica, correlativamente, occorre adeguare alle nuove tecnologie le eccezioni e limitazioni – “valvole di sicurezza” del sistema del diritto di autore, destinate a consentire utilizzazioni altrimenti vietate (stante il regime di esclusiva), in funzione di interessi costituzionalmente garantiti.
Soltanto con un’informazione chiara su quali siano le attività consentite online potremo contrastare la pirateria e garantire l’offerta lecita dei contenuti creativi, senza intaccare l’equilibrio tra l’accesso alle informazioni ed il controllo della conoscenza.
Un secondo strumento è utile allo scopo: l’autoregolamentazione. Non vi è dubbio alcuno che siamo ormai giunti in una fase storica dove la percezione dell’illecito autoriale nelle scenario tecnologico è sempre più labile e, per non assumere i connotati di “punto di non ritorno”, occorre urgentemente – accanto all’adeguata informazione ed educazione di utenti ed operatori sui loro diritti e doveri – attivare una leale cooperazione tra titolari dei diritti di privativa e industrie di settore per promuovere – anche tramite le eccezioni – l’accesso ai contenuti online in modalità sicure, salvaguardando al contempo le prerogative morali ed economiche degli autori delle opere dell’ingegno.
Solo così una nuova agorà culturale potrà svilupparsi armonicamente, e dunque la cultura, l’informazione e la ricerca trovare nuovo slancio, con maggiore beneficio della competitività dell’intero comparto italiano della proprietà intellettuale.

Gambino Alberto Maria

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