Mentre l’indicazione delle marche e dei modelli dei prodotti da fornire è preclusa nel bando di gara, per non incorrere nel divieto previsto dall’art. 8, comma 6, del D.Lgs n. 358/92, tale specificazione non può mancare nell’offerta, pena la sua indetermi

Lazzini Sonia 06/10/05
Scarica PDF Stampa

Il Tar Lombardia, Sezione III di Milano, con la sentenza numero 3747? del 28 luglio 2005 sottolinea che:

< Poich? il disciplinare di gara ha stabilito che ?l?aggiudicazione avverr? a favore della ditta che avr? presentato complessivamente il prezzo pi? basso, previa verifica di idoneit? dei prodotti offerti?.

Siccome la controinteressata, nella propria offerta, si ? limitata a compilare schede tecniche con cui ha ripercorso (ed, in alcuni casi, migliorato) le specifiche tecniche descritte nel capitolato speciale mentre non ha indicato i modelli dei prodotti che avrebbero dovuto rispettare le predette caratteristiche?.

la stazione appaltante, come peraltro richiedeva la lex specialis di gara,? non ha potuto verificare, a priori , l?idoneit? dei prodotti offerti non potendo ritenersi assolto tale adempimento attraverso il semplice controllo delle schede tecniche compilate dalla controinteressata

Quindi ?l?offerta presentata dalla controinteressata risulta indeterminata, e come tale inammissibile, in quanto priva di concrete indicazioni circa i prodotti oggetto della fornitura in argomento>

A cura di *************

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

(Sezione III)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 854/2005 proposto da **** s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio ed in qualit? di capogruppo mandataria dell?ATI costituita con **** s.r.l. e dalla stessa **** s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall?avv. ******************** nello studio del quale sono elettivamente domiciliate in Milano, via dei ***** n. 4;

contro

l?Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;

e nei confronti di

**** s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall?avv. *************** ed elettivamente domiciliata nello studio dell?avv. ************** in Milano, viale Regina Margherita, n. 1;

per l’annullamento

– della determinazione n. 13 del 7 febbraio 2005 nella parte in cui l?amministrazione intimata ha deliberato di aggiudicare la fornitura di server, personal computer, stampanti e software per l?Ospedale Maggiore ed i relativi servizi di consegna ed installazione alla **** s.p.a. per un importo complessivo di euro 515.962,96;

– del verbale di verifica di idoneit? dell?offerta nella parte in cui la stazione appaltante ha ritenuto idonei i prodotti offerti dalla controinteressata sulla base di quanto dichiarato nelle sole schede tecniche;

– di tutti gli altri atti connessi, presupposti e conseguenti,

e per la condanna

dell?Azienda intimata al risarcimento dei danni subiti.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l’atto di costituzione in giudizio della societ? ****;

VISTA la memoria prodotta dalla controinteressata;

VISTI gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 29 giugno 2005 il Ref. *******************;

Uditi l’avv. *********** per la ricorrente e l’avv. ********* per la societ? controinteressata;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Le ricorrenti, in associazione temporanea tra loro, hanno partecipato al pubblico incanto indetto dalla Azienda intimata avente ad oggetto la fornitura di server, personal computer, stampanti e software ed i relativi servizi di consegna ed installazione.

Il bando di gara ha previsto che l?aggiudicazione sarebbe avvenuta ?a favore della ditta che avr? presentato complessivamente il prezzo pi? basso, previa verifica di idoneit? dei prodotti offerti?.

La gara ? stata aggiudicata alla societ? controinteressata mentre il raggruppamento temporaneo formato dalle ricorrenti si ? classificato al secondo posto.

Avverso tale aggiudicazione, ed ogni altro atto a questo connesso, presupposto e conseguenziale, hanno proposto impugnativa le societ? deducenti, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell?esecuzione, e conseguente risarcimento dei danni per i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione di legge e regolamento; violazione del disciplinare di gara, dell?art. 3 e 97 della Cost. e dell?art. 3 della legge n. 241/90; eccesso di potere per contraddittoriet?, irragionevolezza, erroneit? dei presupposti e travisamento dei fatti.

Nonostante la lex specialis di gara abbia richiesto la ?previa verifica di idoneit? dei prodotti offerti?, la stazione appaltante ha ritenuto valido, a tali fini, quanto descritto dalla controinteressata nelle schede tecniche senza che la stessa abbia indicato marche e modelli dei prodotti offerti.

Ci? non ha consentito all?Azienda intimata di verificare, a priori, la conformit? dei prodotti effettivamente offerti alle specifiche tecniche indicate nel disciplinare di gara.

N? a sanare tale mancanza vale quanto indicato dalla stazione appaltante nel verbale di verifica tecnica ovvero che ?l?idoneit? (dei prodotti) sar? riverificata al momento del collaudo per ogni singolo prodotto consegnato?.

In altre parole, l?Azienda intimata, all?atto dell?aggiudicazione della gara, non era a conoscenza della tipologia di prodotti offerti dalla controinteressata.

Ci? avrebbe dovuto determinare l?esclusione della **** s.p.a. dalla procedura selettiva;

2) violazione e falsa applicazione di legge e regolamento; violazione dell?art. 97 Cost., dell?art. 3 della legge n. 241/90; dell?art. 19, commi 2 e 4, del D.Lgs n. 358/92; eccesso di potere per illogicit?, irragionevolezza, travisamento dei fatti.

Nella determina di aggiudicazione ? specificato che l?offerta della controinteressata non risulta anomala.

Tale giudizio ? viziato in quanto la mancata specificazione dei prodotti offerti da parte della *** ha impedito l?effettuazione di una attendibile verifica di congruit?.

Si ? costituita in giudizio la controinteressata *** s.p.a. chiedendo il rigetto del ricorso perch? infondato nel merito.

Con ordinanza n. 827/2005, ? stata accolta la domanda di sospensiva.

In prossimit? della trattazione del merito, la societ? *** ha depositato memoria insistendo per il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza del 29 giugno 2005, dopo la discussione delle parti costituite, la causa ? stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1. Il primo motivo ? fondato.

Come esposto nella parte in fatto, il disciplinare di gara ha stabilito che ?l?aggiudicazione avverr? a favore della ditta che avr? presentato complessivamente il prezzo pi? basso, previa verifica di idoneit? dei prodotti offerti?.

La suddetta regola, che configura un confronto competitivo riservato alle sole offerte reputate tecnicamente idonee, implica che il controllo circa la conformit? dei prodotti offerti alle specifiche tecniche contenute nel capitolato speciale dovesse condizionare e precedere l?aggiudicazione, senza potersi rinviare alla successiva fase di collaudo (pure prevista nel disciplinare di gara).

Ora, la controinteressata, nella propria offerta, si ? limitata a compilare schede tecniche con cui ha ripercorso (ed, in alcuni casi, migliorato) le specifiche tecniche descritte nel capitolato speciale mentre non ha indicato i modelli dei prodotti che avrebbero dovuto rispettare le predette caratteristiche.

Ci? non ha permesso alla stazione appaltante, come peraltro richiedeva la lex specialis di gara, di verificare a priori l?idoneit? dei prodotti offerti non potendo ritenersi assolto tale adempimento attraverso il semplice controllo delle schede tecniche compilate dalla controinteressata.

Ed invero, mentre l?indicazione delle marche e dei modelli dei prodotti da fornire ? preclusa nel bando di gara, per non incorrere nel divieto previsto dall?art. 8, comma 6, del D.Lgs n. 358/92, tale specificazione non pu? mancare nell?offerta, pena la sua indeterminatezza, dovendo essa consentire di individuare con precisione le prestazioni oggetto delle obbligazioni assunte dalla concorrente.

Ci? posto, nel caso di specie, l?offerta presentata dalla controinteressata risulta indeterminata, e come tale inammissibile, in quanto priva di concrete indicazioni circa i prodotti oggetto della fornitura in argomento.

2. Le censure svolte nel secondo motivo, anch?esse fondate, confermano le argomentazioni svolte al punto precedente.

La stazione appaltante ha ritenuto l?offerta dell?aggiudicataria **** non anomala.

Pur tuttavia, il giudizio svolto dalla Commissione di gara appare quantomeno illogico se si considera che la controinteressata non ha indicato, come detto, i modelli e le marche dei prodotti offerti.

In questo modo, la stazione appaltante non ha avuto a disposizione un punto di riferimento essenziale (i prezzi al pubblico dei prodotti offerti) per valutare la congruit? dell?offerta, senza il quale ogni giudizio di congruit? risulta quantomeno incompleto.

3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nella parte in cui si indirizza contro gli atti di aggiudicazione della gara, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Deve essere, invece, dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dalle ricorrenti in quanto, essendo stato sospeso l?esito della gara con l?ordinanza cautelare n. 827/05 resa da questa Sezione, non risulta che il contratto sia stato stipulato n? che la fornitura sia stata eseguita dalla controinteressata.

In ragione di ci?, alcun danno ? invero configurabile, allo stato, in capo alle ricorrenti le quali conservano integra la possibilit? di divenire aggiudicatarie della gara in conseguenza delle decisioni che l?amministrazione adotter? in conformit? alle statuizioni contenute nella presente decisione.

4. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. III, pronunciando sul ricorso in epigrafe, cos? dispone:

– accoglie in parte il ricorso in epigrafe e, per l?effetto, annulla gli atti impugnati;

– dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall?Autorit? amministrativa.

Cos? deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 29 giugno 2005

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento