Mediazione civile e commerciale: quando scatta l’obbligo al pagamento delle “indennita’ di mediazione”

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L’attivazione di una procedura di mediazione civile e commerciale comporta il pagamento delle “indennità di mediazione” stabilite sulla base di scaglioni i cui importi variano a secondo del valore dell’oggetto della mediazione.

L’indennità di mediazione è costituita dalle seguenti voci:

  • spese di avvio della procedura: sono dovute per lo svolgimento del primo incontro di mediazione con il mediatore e sono costituite dai “diritti di segreteria” dovute da ciascuna parte e dalle eventuali spese di vive per le convocazioni. Le spese di avvio sono dovute da ciascuna Parte Istante al momento del deposito dell’istanza di mediazione e da ciascuna Parte Convocata al momento dell’adesione.
  • Spese della mediazione sono dovute qualora le parti decidano di proseguire la procedura oltre il primo incontro, sottoscrivendo un apposito verbale di proseguimento della procedura e impegnandosi a versare le indennità dovute, dando quindi corso effettivo alla mediazione immediatamente o in altro incontro successivo.

Si evidenzia, inoltre, che le spese di mediazione sono determinate dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.M. n.180/2010 e successive modifiche e devono essere corrisposte al momento della sottoscrizione del verbale di prosecuzione oltre il primo incontro. Le predette spese sono predeterminate per legge per le “materie obbligatorie” (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto azienda, risarcimento da responsabilità medica, risarcimento da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari) mentre per le “materie non obbligatorie” (es. recupero crediti) sono determinate a discrezionalità degli Organismi di Mediazione. L’effettivo pagamento delle spese di mediazione è condizione necessaria per la prosecuzione della procedura e lo svolgimento degli eventuali incontri successivi. In caso di raggiungimento dell’accordo è prevista per legge una maggiorazione.

L’obbligo del versamento delle spese di mediazione

L’art. 17 del d.lgs 28/10 stabilisce che le parti partecipando alla mediazione si impegnano a versare le indennità dovute.

Pertanto con la sottoscrizione del verbale di prosecuzione oltre il primo incontro le parti si obbligano a corrispondere le indennità dovute per la partecipazione al procedimento di mediazione atteso che le stesse accettano il regolamento della mediazione e, di conseguenza, le tariffe che disciplinano l’istituto.

Giurisprudenza

Il Tribunale di Siracusa con sentenza del 22/06/2018 definisce il momento quando scatta l’obbligo al pagamento delle spese di mediazione stabilendo che: “con la sottoscrizione del verbale di prosecuzione del primo incontro, le parti decidendo di iniziare la procedura di mediazione vera e propria, si impegnano al pagamento delle indennità dovute ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche”.

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